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    Attualità

    La Cassazione dà ragione al Comune di Fasano: nessun risarcimento alla Mitapast

    In primo grado l'ente comunale aveva avuto torto me nei due successivi gradi di giudizio l'avvocatura comunale ha scongiurato il peggio per le casse
    RedazioneDa RedazioneGiugno 22, 20153 minuti di lettura
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    La Cassazione dà ragione al Comune di Fasano: nessun risarcimento alla Mitapast - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Ex scuola di Laureto: in Cassazione ha ragione il Comune. E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9 giugno scorso. Una vicenda che va avanti ormai da anni e che ha visto l'ente comunale contro la Mitapast. Ma andiamo per ordine. Nel 2001 il Comune di Fasano espletò una gara per vendere l’ex scuola elementare di Laureto. A conclusione della stessa l’immobile fu assegnato alla società Mitapast, che gestisce un pubblico esercizio proprio nei pressi dello stesso immobile. Il bando di gara prevedeva l’obbligo a carico del vincitore della stessa di pagare il prezzo di acquisto dell’immobile, 139mila euro, entro dieci giorni dall’aggiudicazione della licitazione. La Mitapast, essendo l’immobile occupato da abusivi, si rifiutò di stipulare il contratto e di pagare il prezzo di vendita pattuito sino allo sgombero del bene. Così l’Amministrazione comunale riuscì, dopo un po’ di tempo, a far sloggiare chi, approfittando del fatto che l’edificio era abbandonato, si era sistemato all’interno della struttura.

     

    Una volta liberato l'immobile il Comune invitò la società acquirente a stipulare il contratto di vendita prevedendo, tra l’altro, la possibilità di una riduzione percentuale del prezzo in rapporto al ritardo accumulato dal Comune nella consegna dello stesso all’acquirente. Quel contratto non fu mai perfezionato. Nel frattempo la società aveva intrapreso azione giudiziaria nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno patito (quantificato in 256mila euro oltre interessi e spese processuali) a causa del ritardo con il quale l’ente locale aveva dichiarato la propria disponibilità a consegnare l’immobile. Il Comune, a quel punto, si costituì in giudizio. Il capo dell’avvocatura comunale, l’avvocato Ottavio Carparelli fece rilevare, sin dal primo grado di giudizio, innanzitutto il difetto di giurisdizione del Tribunale di Fasano, sostenendo che la controversia dovesse rientrare nella giurisdizione del Tar Puglia e respingendo punto per punto le richieste della società.

     

    Il giudice, dopo un processo durato quattro anni, con sentenza del 2 aprile 2007, condannò il Comune di Fasano a pagare alla Mitapast a titolo di risarcimento danni da ritardata consegna dell’immobile 300mila euro. Avverso la decisione del giudice di primo grado la giunta comunale dell’epoca, propose appello innanzi alla Corte di appello di Lecce, che ribaltò la sentenza di primo grado. Secondo i giudici della Corte di appello salentina, non essendo mai stato stipulato il contratto e non avendo la Mitapast mai pagato al Comune, nel termine previsto, il prezzo dell’immobile, nonostante fosse risultata aggiudicataria della gara a suo tempo bandita dall’ente locale, la controversia doveva ritenersi rientrante nella giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale (Tar Puglia) e non in quella del giudice civile, avendo fatto valere la società il risarcimento del danno da lesione di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo. In buona sostanza il Tribunale di Fasano non poteva giudicare quella causa e, quindi, non poteva emettere quella sentenza. Il Comune, quindi, non doveva alcun risarcimento alla Mitapast. I legali di quest'ultima società decisero di proporre ricorso in Cassazione. 

     

    E siamo allo scorso 9 giugno quando quest'ultima si è espressa confermando che è il Comune di Fasano ad aver ragione e che quindi l'ente non deve alcun risarcimento alla Mitapast. Ora la “palla” passa ancora una volta nelle mani si quest'ultima società che dovrà decidere se promuovere contro il Comune di Fasano l’azione di risarcimento del danno avanti al Tar di Lecce. 

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