FASANO – Anche per il 2016 i cittadini di Fasano non pagheranno la Tasi (la tassa sui servizi indivisibili ovvero quei servizi comunali rivolti alla comunità come la manutenzione stradale o l'illuminazione pubblica). Lo ha deliberato, il 21 aprile scorso, il commissario straordinario Pasqua Erminia Cicoria, in ottemperanza all’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, che ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali. L'azzeramento della Tasi vale per le abitazioni principali e relative pertinenze oltre che per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, nonché per le aree edificabili.
Questo è il terzo anno consecutivo che la Tasi non viene applicata nella nostra città. Nei precedenti due anni fu una precisa scelta dell'amministrazione Di Bari e lo scorso anno, addirittura, la decisione portò anche denaro fresco nelle casse comunali. La manovra di stabilità approvata dal Governo, infatti, previde dei rimborsi per indennizzare i sindaci dell'addio alla tassa sui servizi indivisibili sull'abitazione principale. 80 milioni di euro furono destinati al rimborso stesso e furono distribuiti fra i Comuni in cui il gettito effettivo era inferiore a quello standard. Proprio le entrate stimate ad aliquota standard furono il livello di riferimento da garantire a questi Comuni, per cui chi non fece pagare la Tasi nel 2015 guadagnò dalla sua abolizione. E il Comune di Fasano era tra questi.
Nella nostra città, infatti, l'aliquota Tasi è da sempre stata pari allo zero per espressa volontà dell'allora amministrazione comunale guidata da Lello Di Bari. Proprio in uno degli ultimi consigli comunali, tenutosi nel luglio scorso, si optò nuovamente per il non inserimento del balzello. La grande novità della Tasi era che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario. La legge infatti stabilice che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante doveva però versare solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune di appartenenza nel regolamento della Tasi.


