SENTENZA GDP
Danni da buche stradali a Fasano: per il GdP il conducente 'frettoloso' è anch'esso responsabile
Il Giudice di Pace di Brindisi ha dato ragione al Comune di Fasano riguardo ad una causa intentata da un automobilista uscito di strada a Torre Canne

FASANO - Danni da buche stradali: il conducente “frettoloso” è responsabile per oltre la metà dei danni. Lo ha motivatamente sentenziato il Giudice di Pace di Brindisi con la recente sentenza 353 del 25 agosto 2015 (che è la prima, in tema di risarcimento dei danni derivanti da buche stradali, riguardante il Comune di Fasano, dopo la chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace “fasanese”). Il sinistro si era verificato a Torre Canne, in via Appia Antica, in un primo pomeriggio del mese di maggio 2009, in condizioni di buona visibilità, allorquando il conducente di un veicolo, a seguito dell'impatto con una buca posta al centro della carreggiata, perdeva il controllo del mezzo, urtava più volte contro il muretto a secco, si capovolgeva e finiva la sua corsa nella corsia opposta di marcia, fermandosi a circa 51 metri dalla buca. Nella motivazione della sentenza, il Giudice ha evidenziato che l'urto, per due volte, di un muretto a secco, il capottamento e il fatto che l'arresto del veicolo è avvenuto ad oltre 50 metri dalla buca, dimostra indubitabilmente che, al momento del sinistro, il veicolo procedeva a velocità eccessiva e non consentita in quella via.
Pertanto, in relazione alle cause dell'incidente, il Giudice di Pace di Brindisi ha ritenuto sussistente, a carico del danneggiato un concorso di colpa nella misura del 60%, mentre il residuo 40% è stato imputato al Comune di Fasano per omessa manutenzione del manto stradale. A seguito dell'incidente, la parte danneggiata aveva chiesto al Comune di Fasano, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di 4.000 euro, mentre il Giudice di Pace ha riconosciuto il risarcimento del danno soltanto nella misura ridotta di 1.760 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Brindisi costituisce un chiaro esempio del fatto che, in materia di risarcimento del danno da insidie stradali, fermi i principi generali, la valutazione della sussistenza o meno della responsabilità della pubblica amministrazione proprietaria della strada, ovvero del conducente del mezzo e/o del pedone va valutata, in concreto, caso per caso, in relazione allo stato dei luoghi e alle effettive modalità del sinistro, e non esclusivamente in base al fatto della sola esistenza della buca o dissesto. L'Ente comunale è stato difeso dal capo dell'Avvocatura comunale, avv. Ottavio Carparelli.
di Redazione
28/08/2015 alle 06:46:47
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