ATTIVITà LEGALE
Infiltrazioni di acque meteoriche e fognanti: il Comune di Fasano esce indenne da una causa
Un cittadino di Pezze di Greco aveva citato in giudizio lente comunale per ottenere un risarcimento ma le responsabilità erano solo dell'Acquedotto Pugliese
FASANO - Il caso fortuito salva il Comune da responsabilità. E' quanto statuito dal Tribunale Civile di Brindisi, con una sentenza pronunciata il 6 ottobre scorso, con la quale è stato definito un giudizio civile intrapreso circa tre anni or sono, dal proprietario di un immobile sito nel centro urbano di Pezze di Greco, nei confronti sia di AQP spa, sia del Comune di Fasano. Si trattava, in particolare, di un giudizio avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni, quantificati nella misura complessiva di oltre 10.000 euro, arrecati al suddetto immobile a causa di infiltrazioni - a dire della parte istante - sia di acque fognarie, sia di acque meteoriche, conseguenti alla omessa manutenzione e pulizia del tronco fognante e dei cc.dd. pozzetti di scolo delle acque meteoriche esistenti in Corso Nazionale e via Bertani della frazione di Pezze di Greco. La parte danneggiata aveva chiesto la condanna, in via solidale, sia di AQP spa, sia del Comune di Fasano.
Il Tribunale, invece, in forza delle risultanze istruttorie (diversi testimoni, consulenza di ufficio), ha ritenuto responsabile dei danni lamentati dalla parte istante soltanto AQP spa e ha conseguentemente escluso qualsivoglia responsabilità del Comune di Fasano. In particolare, nel corso della causa - ed anche nel preventivo giudizio di accertamento tecnico preventivo - era emerso che le cause di infiltrazioni dalle quali era stato interessato l'immobile di proprietà della parte danneggiata, erano imputabili soltanto alla precedente rottura di una parte del tronco fognante gestito esclusivamente da AQP spa. Di conseguenza, nulla poteva essere imputato al Comune di Fasano in quanto i pozzetti di raccolta delle acque piovane gestiti dall'Ente territoriale, non risultavano intasati o sporchi a tal punto da impedire lo scorrimento delle acque piovane, e da determinare infiltrazioni di umidità nell'immobile sottostante, posto a confine tra corso Nazionale e via Bertani della frazione di Pezze di Greco.
In particolare, il Tribunale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio - secondo le quali, soltanto in ipotesi di cc.dd. nubifragi o piogge eccezionali, si sarebbe potuta verificare una infiltrazione di acque meteoriche all'interno dell'immobile di proprietà del danneggiato, ha escluso qualsivoglia responsabilità del Comune di Fasano, applicando il principio del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. In altri termini, il Tribunale, ritenendo che eventuali infiltrazioni verificatesi presso un immobile, in conseguenza di ipotizzati nubifragi o piogge eccezionali, configuri un fatto riconducibile non alla omessa manutenzione dei pozzetti di raccolta di acque piovane di proprietà comunale, ma ad un fattore esterno recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, ha escluso la sussistenza di responsabilità del Comune in merito ai danni lamentati dalla parte istante, in ragione dell'evidente caso fortuito. In somma, salvo la proposizione dell'atto di appello, per il momento, il Comune di Fasano ha evitato esborsi finanziari per oltre 10.000 euro. Le ragioni del Comune di Fasano sono state difese dal capo dell'Avvocatura comunale Avv. Ottavio Carparelli
di Redazione
06/11/2016 alle 06:16:58
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