DECISIONE GIUDICI
Nuova stazione di servizio sulla Statale 172 a Fasano: via libera del Tar
Dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società concorrente contro il Comune di Fasano che ne aveva approvato il progetto

FASANO - E' stata pubblicata ieri (martedì 10 aprile), la sentenza del Tar Puglia Lecce, che, almeno in primo grado, ha definito, dichiarandolo inammissibile, il ricorso proposto contro il Comune di Fasano dalla società Petrolpuglia spa, proprietaria della stazione di servizio Eni-Agip, attualmente esistente sulla Statale 172. Con il suddetto ricorso era stata impugnata la deliberazione del consiglio comunale fasanese che, a suo tempo, aveva approvato, dando sostanzialmente il via libera, il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti “non oil”, sulla circonvallazione Fasano - Bari, nei pressi di dell'esercizio di vendita e riparazione pneumatici “Patronelli Gomme”. La deliberazione impugnata, risalente al 14 febbraio 2013, aveva approvato, il progetto proposto dalla società Cogest srl per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti sito al Km 10+610 della Statale 172, su un'area avente superficie di 9.000 mq.
La società che ha proposto il ricorso innanzi al Tar aveva ritenuto che la deliberazione del massimo organo deliberante dell'Ente locale non fosse del tutto conforme a legge, in quanto, nonostante tutti i pareri sostanzialmente favorevoli (Asl, Vigili del Fuoco, Conferenza di servizi, Anas e Responsabile del Paesaggio), il progetto approvato prevederebbe, tra gli altri, la realizzazione di manufatti con una volumetria maggiore di quella effettivamente consentita dallo strumento urbanistico generale del Comune di Fasano, per la zona interessata. Inoltre, non disciplinerebbe compiutamente la procedura di espianto degli ulivi esistenti nell'area, secondo quanto previsto dalla normativa di settore della Regione Puglia. Il Tar salentino è andato di diverso avviso ed ha dichiarato il ricorso proposto dal Petrolpuglia inammissibile per difetto di interesse, non solo perché i lavori del nuovo impianto non risultano iniziati, ma anche e soprattutto perché i due impianti sono ubicati su due assi viari differenti, circostanza inidonea a determinare effetti dannosi sotto il profilo della concorrenza. Il Comune di Fasano, nel suddetto giudizio, è stato rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Carparelli, capo dell'Avvocatura comunale. Il difensore dell'Ente, nel caso di specie, oltre a ringraziare l'Amministrazione per la fiducia accordata nel conferimento dell'incarico professionale, ha inteso ringraziare, altresì, per la proficua collaborazione nell'attività difensiva l'arch. Antonio Carrieri, per aver effettuato una attenta perizia, prodotta in giudizio su richiesta del Tar, sulla effettiva distanza esistente tra i due impianti, e il dott. Fernando Virgilio, per aver effettuato un autonomo ed utile accertamento, tramite il Comando dei vigili urbani, sempre sulla medesima distanza.
di Redazione
11/04/2018 alle 05:48:02
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