VITA AMMINISTRATIVA
Vendita dell'ex Lazzaretto: grossa grana per il Comune
La società che aveva acquistato all'asta l'immobile di proprietà comunale, ma che non si poteva vendere, chiede un risarcimento di 1.500.000 euro

Fasano – Una pesante tegola si è abbattuta sul Comune di Fasano che nelle scorse settimane si è visto notificare un atto di citazione con la richiesta di circa un milione e mezzo di risarcimento danni, dalla Società Edificatrice Immobiliare Italiana S.r.l (S.E.IM.I S.r.l.) rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Dell'Anno e Nicola Colonna. Il Tribunale Civile di Brindisi ha fissato la prima udienza per il 23 marzo del 2020.
L'incredibile storia era già stata raccontata da Osservatorio nel numero di luglio scorso ed è legata ad un bene comunale, il cosiddetto “Lazzaretto”, venduto all'asta nel 2008 a un'impresa di costruzioni ed ora, dopo dieci anni, ci si è accorti che non si poteva costruire.
Riepiloghiamo la vicenda.
Con deliberazione n. 39/2008 il Consiglio Comunale di Fasano in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale 2008-2010 stabiliva di alienare alcuni immobili di proprietà comunale tra i quali l'immobile denominato “ex Lazzaretto”. L'asta pubblica bandita con Determinazione Dirigenziale n. 1921/2008 veniva aggiudicata alla S.E.IM.I. Srl con un'offerta di 228 mila euro, come da Determinazione Dirigenziale n. 2.290/2008 nella quale si dava altresì atto che «( ... ) non sussistono cause ostative all'aggiudicazione di tale immobile né diritti alcuni di prelazione o pesi gravanti sull'immobile stesso che possano impedire o tardare l'alienazione».
Con rogito notarile del 6 dicembre 2010, il Comune di Fasano rappresentato dall'ing. Rosa Belfiore, Dirigente del Settore Lavori e Opere Pubbliche e Patrimonio, trasferiva la proprietà dell'immobile in questione “con ogni più ampia garanzia di legge” alla “S.E.IM.I. Srl” che, in persona dei suoi legali rappresentanti “in buona fede l'accettava ed acquistava”. Successivamente la S.E.IM.I. Srl conferiva incarico ad un geometra per la predisposizione di apposito progetto tendente ad ottenere “permesso di costruire per intervento di ristrutturazione con ampliamento” dell'immobile così acquistato. Il progetto veniva regolarmente redatto e presentato dal tecnico incaricato al Comune di Fasano e da quest'ultimo assentito.
Nel frattempo con preliminare di permuta del 21 maggio 2018 la S.E.IM.I. si obbligava a cedere i suoi diritti sull'immobile, ivi compresi quelli rivenienti dal richiesto permesso di costruire a un acquirente, ricevendone in permuta due box auto al piano seminterrato, due locali commerciali al piano terra e due appartamenti per un valore commerciale, prudenzialmente stimabile, in euro 750 mila. A sua volta l'acquirente cedeva i suoi diritti e le sue obbligazioni relative al richiamato preliminare di vendita ad altra società.
Sta di fatto però che al momento di procedere alla stipula, per atto pubblico, della pattuita permuta tra la S.E.IM.I e la società acquirente, il notaio individuato dalle parti quale professionista incaricato del rogito, faceva presente di non poter procedere all'atto richiestole in quanto mancava la Valutazione di Interesse Culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004. A fronte di tale inedita e inaspettata situazione gli amministratori della S.E.IM.I. il 28 giugno 2019 chiedevano lumi alla SUET e in particolare all'ing. Leonardo D'Adamo Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territori il quale il 5 luglio 2019 con una raccomandata comunicava di aver sospeso “ogni determinazione finalizzata al rilascio del permesso a costruire”, rappresentando addirittura la nullità della vendita a suo tempo effettuata dal Comune di Fasano.
Su che cosa si basa ora la richiesta risarcitoria della S.E.IM.I.? Sui danni subiti per esclusiva responsabilità del Comune di Fasano sia in termini di danno emergente e sia per lucro cessante.
La S.E.IM.I. intanto chiede il rimborso della somma di 228 mila euro pagata quale prezzo di aggiudicazione dell'immobile “ex Lazzaretto” oltre spese notarili. Segue una lunga nota, con relativa quantificazione, dei danni subiti: spese sostenute per contrarre apposito mutuo di 200 mila euro con conseguenti spese notarili e di interessi per far fronte al pagamento al Comune; il danno subito per l'impossibilità di procedere alla permuta con la società che era pronta ad acquistare il progetto approvato che ha privato la S.E.IM.I. di un guadagno certo, prudenzialmente stimabile nella cifra di euro 750 mila euro; richiesta risarcitoria per 800 mila da parte della società che aveva acquistato l'immobile con il progetto approvato per la mancata esecuzione del contratto preliminare di permuta sottoscritto il 21 maggio 2018; spese di progettazione del geometra incaricato per un importo di 100 euro. C'è poi la richiesta di altri 300mila euro perché si è dovuto cedere alla signora Chiara Cupertino una porzione dell'immobile acquistato, erroneamente ritenuto dal Comune di sua proprietà e compreso nell'asta a suo tempo bandita in seguito ad azione di revindica avviata dalla stessa.
Come si può ben comprendere per il Comune di Fasano si tratta di una bella gatta da pelare, che potrebbe avere pesanti conseguenze sulle casse comunali. L'importante, però è che a pagare non sia, come al solito, pantalone! A pagare errori così evidenti, devono essere i responsabili...
di Redazione
25/01/2020 alle 05:30:34
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