SENTENZA EMESSA
Danni causati dall'alluvione del 2005 a Fasano: il Comune non ha colpe
L'ente comunale era stato citato in giudizio da alcuni proprietari di terreni allagati ma il Tribunale di Brindisi ha accolto le tesi difensive dell'avvocato Ottavio Carparelli

FASANO - Piogge alluvionali del 22 ottobre 2005: il Comune di Fasano non ha responsabilità. Lo ha sentenziato il Tribunale di Brindisi con una recente sentenza del 21 ottobre 2014. Il giudizio era stato promosso, innanzi al predetto Tribunale, dai proprietari di un terreno e di alcune abitazioni ubicati in agro di Fasano (esattamente in via Roma, Contrada Fascianello), nei confronti di alcuni confinanti, per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in circa 50mila euro, subito dal medesimo terreno ed abitazioni in conseguenza del grave allagamento dello stesso, determinatosi in occasione delle piogge alluvionali abbattutesi sul territorio fasanese nell'ottobre 2005.
Il Comune di Fasano era stato chiamato in causa da uno di tali confinanti, in quanto ritenuto corresponsabile dei suddetti danni, per aver da poco effettuato alcuni lavori pubblici di canalizzazione delle acque meteoriche, asseritamente non a regola d'arte. Il consulente tecnico di ufficio, appositamente nominato per accertare cause ed entità dei danni lamentati, invece, ha accertato e affermato l'esatto contrario, e, in particolare, che, da un lato, le opere di canalizzazione sono state realizzate dall'Ente comunale correttamente e a perfetta regola d'arte, e che, dall'altro, l'allagamento del terreno era la esclusiva e diretta conseguenza della gravità ed eccezionalità delle piogge.
Sulla scorta di tale accertamento, ed avendo ritenuto, questa volta, l'evento alluvionale grave ed eccezionale, il Tribunale di Brindisi, accogliendo le tesi sostenute dall'Ente territoriale, ha recisamente escluso qualsivoglia responsabilità del Comune di Fasano, difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, capo dell'Avvocatura comunale, in merito ai danni lamentati in giudizio. Nella motivazione della sentenza, infatti, si legge testualmente che: “L'accertata eccezionalità e imprevedibilità dell'evento naturale in oggetto escludono qualsiasi rilevanza alle condotte contestate in giudizio dagli attori quali fatti costitutivi delle relative azioni giudiziali, sia in ordine al nesso di causalità che al grado di imputazione soggettiva dell'evento. In conclusione la domanda risarcitoria spiegata dagli attori non può trovare accoglimento in ragione della mancanza del nesso di causalità tra i lavori contestati e i danni lamentati; danni specificati e quantificati rispetto ad un evento meteorico assolutamente eccezionale, come comprovato dal riconoscimento dello stato di calamità naturale e dalla conseguenziale attribuzione di indennizzi a carico dell'erario dello Stato a parziale copertura dei danni subiti dal territorio fasanese".
di Redazione
02/11/2014 alle 07:24:05
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