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    Attualità

    Ex pizzeria di viale del Bosco a Selva di Fasano: legittimi bando e vendita

    Il Comune di Fasano aveva messo in vendita l'intero lotto ma l'operazione era stata impugnata dal locatario del piano terra dell'immobile
    RedazioneDa RedazioneOttobre 6, 20163 minuti di lettura
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    Ex pizzeria di viale del Bosco a Selva di Fasano: legittimi bando e vendita - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Ex pizzeria di viale del Bosco a Selva di Fasano: il bando e la vendita dell’immobile erano pienamente legittimi. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 911 pronunciata il 23 settembre scorso. Come si ricorderà, alcuni anni fa il Comune di Fasano, al fine sostanziale di “fare cassa”, stabilì di inserire nel piano triennale di alienazione degli immobili comunali anche quello sito a Selva di Fasano, in viale del Bosco, concesso in locazione ed adibito ad esercizio di ristorante-pizzeria. A seguito di esperimento di regolare asta pubblica avvenuta nel mese di ottobre 2008, con importo a base di gara pari a circa 200.000 euro, la vendita disposta dal Comune di Fasano andò a buon fine; l’aggiudicatario, infatti, provvide a pagare interamente e tempestivamente all’Ente locale il prezzo dell’aggiudicazione. Tuttavia il bando e l’aggiudicazione vennero sostanzialmente impugnati dal conduttore del piano terra dell’immobile di viale del Bosco, adibito, appunto, ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il quale, proprio perché locatario, riteneva di avere titolo ad esercitare il diritto di prelazione sull’immobile; e cioè, sostanzialmente, il diritto di essere preferito, a parità di prezzo, rispetto ad altri offerenti.

     

    Di contrario avviso era il Comune di Fasano; l’Ente locale sosteneva, in particolare, che il diritto di prelazione del conduttore deve essere riconosciuto soltanto nel caso in cui un immobile composto da più unità venga venduto dal proprietario in singoli lotti, laddove, nel caso di specie, l’Ente territoriale aveva legittimamente predisposto il bando dell’asta pubblica per la vendita dell’intero immobile e non già in singoli lotti: il particolare, il bando era stato predisposto dalla pubblica amministrzione comunale per la vendita in blocco dell’intero ed unico compendio immobiliare, di complessivi mq. 380 circa, con area di pertinenza di mq. 150 circa. Dopo che il Tribunale Civile di Brindisi, in primo grado, aveva ritenuto fondata la tesi sostenuta dal Comune di Fasano e dall’acquirente dell’immobile, ora anche la Corte di Appello di Lecce, ha confermato, sostanzialmente, il principio secondo il quale il diritto di prelazione non può essere riconosciuto nel caso di alienazione di un bene nella sua interezza, come si suol dire, in blocco.

     

    Allo stato, il risultato positivo per il Comune di Fasano, salvo il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, non è di poco conto, in quanto, nel caso opposto, e cioè nel caso in cui fosse stato riconosciuto il diritto di prelazione del conduttore, l’Ente locale avrebbe dovuto restituire all’aggiudicatario il considerevole prezzo di acquisto dell’immobile, con conseguente risarcimento del danno. Il Comune di Fasano è stato difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, capo dell’Avvocatura comunale.

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