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    Attualità

    Il Comune di Fasano vince il primo round contro la Tradeco: detrazioni dal canone legittime

    Il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso in via d'urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile intrapreso dalla società altamurana
    RedazioneDa RedazioneSettembre 21, 20164 minuti di lettura
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    FASANO – Servizio di igiene urbana: le detrazioni di 96.252,59 euro, operate mensilmente dal Comune di Fasano nei confronti della Tradeco sono legittime. Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Bari, Sezione Imprese, innanzi al quale la società altamurana aveva proposto ricorso in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’annullamento delle detrazioni applicate dal Comando della Polizia Municipale in sede di liquidazione mensile della prestazioni relative al contratto di appalto del servizio di igiene urbana (detrazione mensile di 96.252,59 euro). Come si ricorderà il Comune di Fasano, a mezzo degli avvocati Francesco Costantino del foro di Bari e Ottavio Carparelli, capo dell’avvocatura comunale di Fasano, ha provveduto a costituirsi tempestivamente e ritualmente nel giudizio cautelare promosso dalla Tradeco, insistendo nella tesi secondo cui le detrazioni o decurtazioni trovavano piena e legittima giustificazione negli inadempimenti contrattuali posti in essere dalla medesima società e validamente contestati dall’Ente locale.

     

    L’ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. è stata pronunciata ieri (martedì 20 settembre) dal Giudice Rosanna Angarano del Tribunale delle imprese di Bari; nella relativa motivazione si legge testualmente: "Quanto al fumus, diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, la procedura di decurtazione del canone attuata dal Comune appare conforme all’art. 16 del capitolato d’appalto. Detta norma, infatti, prevede che, a seguito della contestazione scritta ad opera del responsabile del servizio, il Comune possa procedere alla applicazione di penale, da trattenere sul canone, sia nella ipotesi di mancanza di controdeduzioni sia nella ipotesi di ritenuta inadeguatezza di dette ultime. Dovrà, pertanto, rinviarsi al merito il più compiuto esame delle reciproche contestazioni di inadempimento. In ogni caso non risulta adeguatamente corroborato il presupposto del pericolo. Secondo la società ricorrente la decurtazione comprometterebbe la propria stabilità economica. Il pregiudizio allegato ha, pertanto, natura esclusivamente patrimoniale. Invero, sebbene anche un pregiudizio di natura patrimoniale possa astrattamente assumere i caratteri della irreparabilità occorre che il medesimo comporti, se pure in via mediata, conseguenze non passibili di successivo ristoro o perché incidenti in via indiretta su diritti assoluti o quanto meno in ragione di un rilevante scarto tra pregiudizio effettivamente subito e danno risarcibile all’esito del giudizio di merito. Nel caso di specie, tanto non risulta dedotto né è desumibile dagli atti. In primo luogo a fronte di un canone annuo di € 5.785.000,00 I.V.A. esclusa, come pattuito in contratto la decurtazione operata è pari ad € 330.008,89 su base annua. In termini assoluti si tratta, pertanto, di una riduzione di modesta incidenza percentuale; la stessa, inoltre, non compromette la remuneratività del canone, come accettata dalla stessa società appaltatrice del servizio, in ragione dello specifico tenore lettore dell’art 16 CSA che prevedeva la applicabilità di penali sino ad un massimo del 10% del canone. La ricorrente si è limitata a prospettare in via del tutto generica che alla decurtazione seguirebbe una gestione in perdita del servizio e che tanto emergerebbe dalla differenza tra i costi di esercizio sopportati per la esecuzione dell’appalto nel corso del 2015, come computati nel prospetto in atti, ed il corrispettivo pattuito in contratto. L’argomento non appare condivisibile. In primo luogo i costi di esercizio non sono causalmente legati alla applicazione della penale, sicchè appare quanto meno dubbio che i medesimi possano essere valutati ai fini del pericolo conseguente alla applicazione di quest’ultima. In secondo luogo anche a ritenere che la decurtazione della penale comporti la esecuzione in perdita dell’appalto, resterebbe comunque indimostrata la irreparabilità del danno, atteso che dallo stesso prospetto esibito dalla ricorrente quale doc. 1, risulta un incidenza dell’appalto sull’intero fatturato del ricorrente dell’11,31%. Vi è, pertanto, una prospettazione del pregiudizio in termini di mera riduzione, o anche azzeramento dell’utile, di per sé suscettibile di ristoro La domanda va, pertanto, disattesa".

     

    Il provvedimento giurisdizionale è congruamente motivato e non appare lasciare spazio ad un diverso esito del giudizio nella successiva fase di merito. Allo stato dunque, le concrete azioni amministrative e giudiziarie, da tempo intraprese dal Comune di Fasano, già durante il periodo di Commissariamento con il commissario prefettizio Pasqua Erminia Cicoria, per il tramite del Comando della Polizia Municipale e dell’Avvocatura comunale, espressamente finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di rendere meno oneroso il contratto di appalto del servizio di igiene urbana, cominciano a dare seri frutti sul piano del contenimento della spesa dell’Ente locale. L’Amministrazione comunale, nell’immediato futuro, è chiamata a valutare, da un lato, se attendere l’esito del giudizio di merito promosso dalla Tradeco per rivendicare, tra l’altro, l’importo di 2.000.000 di euro per servizi aggiuntivi extra contratto e maggiori costi di personale, dall’altro, se approfondire l’istruttoria per verificare, sin da ora, la sussistenza dei presupposti per il concreto avvio del procedimento tendente alla definitiva risoluzione del contratto di appalto con la stessa Tradeco.

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