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    Attualità

    Enrico Digeronimo: ‘I bollettini Arneo del 2014 a Fasano vanno annullati’

    L'avvocato fasanese, in rappresentanza dell'associazione 'Avvocatideiconsumatori', ha scritto alla Soget e al Comune di Fasano
    RedazioneDa RedazioneSettembre 7, 20165 minuti di lettura
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    Enrico Digeronimo: 'I bollettini Arneo del 2014 a Fasano vanno annullati' - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Si torna a parlare delle cartelle Arneo, il consorzio di bonifica che ha inviato nei mesi scorsi cartelle a numerosi cittadini fasanesi. E' di queste ore la richiesta di annullamento in autotutela delle intimazioni di pagamento in riferimento al contributo di bonifica per l'anno 2014 effettuata dall'avvocato Enrico Digeronimo dell'associazione nazionale "Avvocatideiconsumatori". Il legale ha scritto alla Soget (che ha inviato i bollettini per conto dell'Arneo) e allo stesso consorzio di bonifica oltre che, per conoscenza, al sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e all'assessore comunale alle politiche agricole Gianluca Cisternino affinché, questi ultimi, si facciano carico del problema supportando l'azione legale. 

     

    "Nel corso del mese di luglio – scrive nella sua nota l'avvocato Digeronimo -, moltissimi cittadini-contribuenti fasanesi e/o proprietari di terreni e fabbricati siti nel territorio del Comune di Fasano, si sono visti recapitare una serie di intimazioni di pagamento, già precedute da avvisi bonari, inviati dalla società concessionaria del Servizio di Riscossione Soget, per conto del Consorzio di Bonifica dell'Arneo con cui si invitava al pagamento dei contributi di bonifica per l'anno 2014 a fronte di presunte attività poste in essere dall'Ente impositore. La scrivente Associazione, da sempre attenta ai diritti dei contribuenti, viste le numerose contestazioni raccolte in ordine alla infondatezza della anzidetta pretesa contributiva, chiede l'annullamento in autotutela di tutte le intimazioni di pagamento recapitate ai cittadini fasanesi stante l'illegittimità delle stesse in quanto il contributo di bonifica per l'anno 2014 non è dovuto per i seguenti motivi: 1) per l'assoggettamento al contributo di bonifica, l'immobile, sia esso terreno che fabbricato, deve trarre un beneficio diretto e specifico, oltre che comprovato, e non semplicemente presunto o da desumersi in via indiretta, conseguito e conseguibile a causa delle opere di bonifica operate dal Consorzio per cui in assenza di uno di tali presupposti la pretesa è illegittima. L'art.10 del R.D. n.215/33, nonché l'art.860 c.c. stabilisce, infatti, che “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”. Peraltro, il beneficio non deve riguardare genericamente il territorio nel suo complesso o consistere in vantaggi generali arrecati all'ambiente o alla salubrità dell'aria ma deve riguardare il fondo in particolare in correlazione ad un diretto e specifico miglioramento fondiario dello stesso; 2) anche la L.R. n.4/2003 ha accolto i suddetti principi laddove ha affermato espressamente, nell'art.16 co.3, che i Consorzi di Bonifica sono obbligati a riformulare i piani di contribuenza rapportando gli oneri agli “effettivi benefici” derivanti dalle opere pubbliche di bonifica effettuate. Inoltre, l'art.3 della L.R. n.12/2011, avente come oggetto “Contributi di Bonifica”, ripreso dalla successiva L.R. n.4/2013 (art.17 co.3), prevede che il Piano annuale di riparto della spesa posta a carico dei contribuenti venga effettuato in base agli indici di “Effettivo Beneficio” definito dai nuovi piani di Classifica e redatto sulla base di uno schema predisposto dal Servizio Regionale competente per materia; 3) ad oggi non risulta e/o non risulta provato che gli immobili rientranti nel comprensorio del Comune di Fasano abbiano ricevuto alcun vantaggio diretto e specifico, né un incremento di valore a motivo delle presunte opere di bonifica del Consorzio; 4) le intimazioni di pagamento, così come i precedenti avvisi inviati ai contribuenti violano l'art.3 della L. n.241/90 in quanto sono carenti di motivazione stante il fatto che in esse è indicato il solo numero del contribuente, senza alcun riferimento ai dati catastali degli immobili interessati e senza che dai detti atti si possa in alcun modo comprendere il criterio utilizzato per il calcolo del contributo, quali siano le opere di bonifica di cui hanno beneficiato gli immobili, gli estremi degli atti amministrativi di approvazione, le spese sostenute, nonché il criterio per la determinazione della quota parte della spesa a carico del contribuente, al netto di quella finanziata con contributi pubblici.

     

    Interpella altresì – continua il rappresentante dell'associazione nazionale "Avvocatideiconsumatori" – il Consorzio di Bonifica dell'Arneo affinchè fornisca, a stretto giro, a mezzo di un riscontro scritto e documentato, le seguenti informazioni: a) indichi quali immobili, rientranti nel territorio fasanese, siano ricompresi nel “perimetro di contribuenza”, cioè in quali zone precise del detto territorio si sarebbero svolti gli interventi di bonifica; b) certifichi l'esistenza di un “piano di classifica”, e cioè fornisca l'elencazione delle opere di bonifica effettuate e che avrebbero arrecato vantaggi ai fondi/fabbricati ricompresi nel comprensorio del Comune di Fasano ed in virtù delle quali avrebbe esercitato il potere impositivo; c) fornisca altresì gli estremi degli atti amministrativi dai quali, con riferimento ai suddetti immobili, risultino quantificati i vantaggi di tipo fondiario, diretti e specifici, dagli stessi conseguiti per effetto delle opere di cui al punto precedente, nonché la qualità, il costo, la data delle spese sostenute e le modalità di riparto.

     

    La presente – conclude Digeronimo – viene inviata per conoscenza anche al Sindaco ed all'Assessore competente p.t. del Comune di Fasano ai quali si chiede di svolgere le opportune verifiche e di vigilare su eventuali abusi e/o indebite richieste da parte del ridetto Consorzio intervenendo al fine di sostenere l'iniziativa della scrivente associazione. In caso di mancato e/o negativo riscontro, entro i termini di impugnazione previsti dalla legge, la scrivente Associazione fa presente che procederà dinanzi all'Autorità giudiziaria competente con una azione collettiva mobilitando tutti i cittadini fasanesi, anche attraverso gli organi di stampa, che volessero tutelarsi dalle indebite pretese del Consorzio di Bonifica".

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