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    Attualità

    Ricorso respinto: il Comune non deve nessun risarcimento all’ex direttore generale Donato Tozzi

    Il professionista, tra indennità e danno biologico, aveva chiesto che l'ente comunale gli risarcisse oltre 400mila euro
    RedazioneDa RedazioneGiugno 26, 20134 minuti di lettura
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    Ricorso respinto: il Comune non deve nessun risarcimento all'ex direttore generale Donato Tozzi - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Il giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, Francesco De Giorgi, ha respinto il ricorso dell’ex direttore generale del Comune di Fasano Donato Tozzi contro il suo licenziamento (deciso dall’allora Amministrazione comunale) avvenuto il 10 aprile del 2006. Il professionista aveva chiesto, all’atto dell’impugnazione del suo licenziamento, che il Tribunale condannasse il Comune al pagamento di 111.583 euro a titolo di indennità per il recesso, di 20.600 euro a titolo di retribuzione di risultato per gli anni indicati nel ricorso (ossia per il 2004 ed il 2005) e di ulteriori 300.000 euro a titolo di risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale, professionale da perdita di chance e di immagine, per un totale, quindi, di 432.183 euro. Contro il ricorso, presentato nel 2008, si costituiva il Comune di Fasano difeso dall’avvocato Cataldo Motta.

     

    L’allora direttore generale lamentava il fatto che l’Amministrazione comunale non lo avesse licenziato per giusta causa né per essere venuto meno al rapporto fiduciario (come prescrive la normativa vigente in fatto di licenziamento) e che, quindi, in assenza della giusta causa il Comune avrebbe dovuto versargli un’indennità di preavviso. L’allora sindaco Vito Ammirabile aveva posto fine al rapporto di lavoro con il professionista, attraverso un decreto sindacale nel quale non si specificava la motivazione della rottura del rapporto (né per giusta causa, né per il venir meno del rapporto fiduciario) tuttavia “La sequenza procedimentale con cui si è giunti all’emanazione del provvedimento di revoca – scrive De Giorgi nella sentenza – lascia intendere che il motivo posto a fondamento dall’Amministrazione per ritenere risolto il contratto sia stato la sussistenza di una giusta causa consistita in gravi inadempimenti” da parte dell’ex direttore generale e, difatti “(…) la revoca – si legge ancora nella sentenza – (…) è stata preceduta dalla contestazione degli addebiti effettuata in data 21.2 e 23.3.2006”. Il giudice chiarisce anche che tali contestazioni erano già contenute in una nota inviata al professionista il 6 febbraio precedente nella quale, tra le altre cose, l’Amministrazione comunale faceva proprie le accuse mosse all’ex direttore generale da un consigliere comunale che si trasformarono in una mozione di sfiducia nei suoi confronti (comunque bocciata in Consiglio comunale).

     

    “L’istruttoria – è scritto nella sentenza – ha evidenziato che il ricorrente ha avuto un rapporto di scarsa collaborazione con l’apparato amministrativo del Comune”. Il convincimento del giudice è maturato anche dopo aver ascoltato il sindaco e il segretaria generale del Comune (dell’epoca) che hanno confermato che “spesso – scrive De Giorgi – i dirigenti comunali gli chiedevano lumi sul da farsi e si lamentavano dell’inerzia” dell’ex direttore generale “nel prendere le decisioni di competenza del proprio ufficio”. Non è stato un caso che il sindaco Ammirabile avesse conseguentemente deciso (per questa scarsa collaborazione del professionista con i dirigenti comunali e con gli stessi dipendenti comunali) di sostituirlo nelle delegazioni trattanti del Comune con le organizzazioni sindacali e con la società “Monteco” (gestrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani) che chiedeva la revisione prezzi rispetto al contratto a suo tempo stipulato.

     

    Altro punto a sfavore dell’ex direttore generale, il giudice del lavoro lo individua nel fatto che “il ricorrente si è assegnato ferie nel novembre del 2005 e che la sua assenza aveva causato difficoltà all’attività dell’Amministrazione. Ciò in quanto in tale periodo dell’anno si devono predisporre una serie di atti – scrive ancora De Giorgi nella sentenza – per la predisposizione del Bilancio per l’esercizio finanziario successivo”. Pertanto “(…) dalla sussistenza degli addebiti mossi al ricorrente discende anche la infondatezza delle domande tese al riconoscimento della retribuzione di risultato e del risarcimento dei danni”, chiosa il giudice nella sentenza con la quale condanna l’ex direttore generale al pagamento delle spese del giudizio, quantificate in 4.800 euro.

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