FASANO – Non c’è pace per le casse comunali già alle prese con problemi che potrebbero sfociare nello sforamento del patto di stabilità. Ecco arrivare ora una sentenza della Corte Costituzionale che interessa il trattamento economico dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. La Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 78/2010 (convertito in Legge 122/2010), nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dagli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 90mila euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150mila euro nonché del 10% per la parte eccedente i 150mila euro (cosiddetto contributo di solidarietà).
lnoltre l'attenzione dei giudici costituzionali si è poi spostata sulla trattenuta del 2,5 operata sul trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, con conseguente dichiarazione di illegittimità della norma prevista dall'art. 12, comma 10, sempre del decreto legge 78/2070. Gli effetti scaturenti dalla pronuncia della Corte sono destinati a produrre rilevanti ripercussioni sui bilanci delle pubbliche amministrazioni interessate (e tra queste Fasano), determinando altresì l'evidente rischio di superamento dei vincoli in materia di spesa di personale. Nei giorni scorsi la segreteria generale del Comune di Fasano, informando i dipendenti delle decisioni della Corte ha comunque specificato che non procederà, al momento, alla restituzione delle somme trattenute in attesa di ulteriori dettagli.
Ma, intanto, saranno sospese le riduzioni degli stipendi finora effettuate in riferimento alle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale. Già questo porterà ad esborsi maggiori le casse comunali con i problemi che ne deriveranno in quanto a bilancio senza contare che se si cominciassero a restituire le somme trattenute il salasso sarebbe fatale.


