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    Calcio

    Decisione del Tribunale Federale Nazionale: le motivazioni del rigetto del ricorso del Città di Fasano

    Pubblicato il testo integrale del provvedimento con cui il Tribunale Federale Nazionale ha respinto la richiesta di ammissione al Campionato di Serie D 2026/2027. Ora la società valuterà l'eventuale ricorso.
    RedazioneDa RedazioneSettembre 18, 20264 minuti di lettura
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    Decisione del Tribunale Federale Nazionale: le motivazioni del rigetto del ricorso del Città di Fasano - Osservatorio Fasano
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    Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha pronunciato, nell’udienza fissata il 10 settembre 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Città di Fasano SSDARL avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul C.U. n. 75 del 5 agosto 2026 avente ad oggetto la non ammissione della ricorrente al campionato nazionale di Serie D 2026/2027, la seguente DECISIONE.

    FATTO

    Con ricorso depositato il 29 agosto 2026 la CITTÀ DI FASANO SSDARL (rappresentata dal Presidente del C.d.A. Tiziano Sibilio) impugnava la delibera del Consiglio Direttivo della LND del 5 agosto 2026 che ne stabiliva la non ammissione alla Serie D 2026/2027.

    In premessa la società rappresentava che, a seguito dell’acquisizione del 50% ciascuno delle quote sociali da parte dei Sigg.ri Tiziano Sibilio e Andrea Godono in data 9 luglio 2026, aveva provveduto a presentare domanda di iscrizione entro il termine del 10 luglio 2026. Tuttavia la Co.Vi.So.D., il 16 luglio 2026, decideva per il rigetto della domanda rilevando l’omesso versamento della quota di iscrizione (euro 23.155,06) e l’omessa presentazione delle quietanze liberatorie dei calciatori Marcello Falzerano e Aniello Salzano.

    Entro il termine perentorio del 23 luglio 2026 la società proponeva ricorso allegando copia del bonifico per la quota d’iscrizione, del bonifico di euro 500,00 per la tassa di ricorso e le liberatorie dei tesserati. La Co.Vi.So.D. esprimeva dapprima parere favorevole, per poi mutarlo in negativo il 3 agosto 2026 a seguito del ricevimento di comunicazioni dai due calciatori, i quali disconoscevano le quietanze liberatorie dichiarando ulteriori crediti. Inoltre, sia il bonifico della quota di iscrizione sia quello della tassa di ricorso non risultavano accreditati sui conti dei beneficiari.

    Il Consiglio Direttivo della LND, il 5 agosto 2026, deliberava di non accogliere il ricorso. Il FASANO impugnava la delibera affidandosi a tre motivi principali:

    1. Illegittimità del mutamento di parere Co.Vi.So.D. su documentazione pervenuta oltre il termine perentorio del 23 luglio e violazione del contraddittorio.
    1. Contestazione sul mancato adempimento economico: la società adduceva che i bonifici disposti il 23 luglio fossero stati rallentati dalla procedura antiriciclaggio attivata dalla banca a seguito del versamento di un assegno circolare di oltre 400.000 euro derivante dalla vendita di un lingotto d’oro.
    1. Irrilevanza della contestazione sui calciatori: sostenendo che i bonifici del 27 luglio da 20.000 euro ciascuno riguardassero accordi di svincolo e che le retribuzioni contrattuali fino al 31 maggio fossero state regolarmente saldate.

    Rilevato il rigetto dell’istanza cautelare monocratica in data 3 settembre e costituitasi in giudizio la LND (che chiedeva il rigetto rilevando tra l’altro l’assenza degli accrediti e il versamento della tassa di ricorso effettuato solo il 5 settembre con bonifico istantaneo), l’udienza si tenne il 10 settembre 2026.

    LA DECISIONE

    Il Tribunale ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

    • Sul primo motivo: La perentorietà del termine del 23 luglio per l’integrazione documentale opera verso le società e non verso l’Organo di controllo e deliberante, i quali possono e devono valutare ulteriori elementi emersi fino alla conclusione del procedimento a tutela della regolarità del campionato. Il contraddittorio non è peraltro previsto nella fase endoprocedimentale di ricorso alla Co.Vi.So.D.
    • Sul secondo motivo: In materia di obbligazioni pecuniarie (artt. 1182 c.c., Cass. 8046/2023, CFA n. 12/2024-25), il pagamento si perfeziona unicamente nel momento in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma e non con la semplice disposizione dell’ordine di bonifico. Essendo accertato che alla data del 9 settembre la somma della quota di iscrizione non risultava incamerata dalla LND, il pagamento si considera non avvenuto e i ritardi derivanti dai controlli antiriciclaggio non sono imputabili al creditore.
    • Sul terzo motivo: Le liberatorie prodotte in data 23 luglio sono state espressamente disconosciute dai calciatori Falzerano e Salzano con comunicazioni del 30 e 31 luglio. I bonifici successivi recavano causali equivoche e non provavano l’adempimento delle spettanze contrattuali al 31 maggio 2026.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.

    Prossimi passi

    Ora che le motivazioni ufficiali della sentenza del 10 settembre sono state pubblicate e rese note in data odierna, la società valuterà nei dettagli le argomentazioni del Tribunale per decidere se procedere con l’eventuale ricorso ai successivi gradi della giustizia sportiva.

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