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    Il Decreto Cura Italia spiegato dal consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi 2° parte

    Il dottore commercialista Giuseppe Liuzzi spiega, dividendo in tre articoli, il decreto del Consiglio dei Ministri con gli aiuti alla popolazione
    RedazioneDa RedazioneMarzo 23, 20203 minuti di lettura
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    Il Decreto Cura Italia spiegato dal consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi 2° parte - Osservatorio Fasano
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    Fasano – Fasano – In questa seconda parte, il dott. Giuseppe Liuzzi spiega le agevolazioni per i lavoratori.

    Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 prevede una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi. 

    Di seguito si fornisce una breve sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per i lavoratori.

    L'art. 23 e l'art. 25 stabiliscono a decorrere dal 5 marzo 2020 per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico con figli sino ai 12 anni di età è previsto un congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili in modalità alternata. In alternativa al congedo parentale straordinario, è previsto un bonus (o voucher) erogato tramite libretto famiglia Inps per un massimo di 600 euro per servizi di baby sitting utilizzati dopo il 5 marzo 2020. Il bonus sale a 1000 euro per il personale sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Questi congedi possono essere fruiti a condizione che l’altro genitore non sia lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito. 

    Al datore di lavoro è fatto divieto di licenziamento e il dipendente avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

    L’art. 24 del Decreto incrementa il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive dodici giornate condizionandone, però, la fruizione nei mesi di marzo e aprile 2020.

    L'art. 30 prevede per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sarà erogata dall’INPS, previa domanda da presentare mediante PIN INPS, SPID o CNS.

    L'art. 63 introduce ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente  non superiore a 40.000 euro spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro.

    L'art. 66 stabilisce per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

    L'art. 88 prevede la possibilità di presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una istanza di rimborso dei contratti di soggiorno e dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.

     

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