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    Attualità

    Niente tasse sui compensi per l’ufficio elettorale di Fasano

    Il Giudice di Pace di Brindisi accoglie il ricorso e condanna il Comune di Fasano ma a pagare sarà il Ministero dell'Economia e delle Finanze
    RedazioneDa RedazioneSettembre 18, 20173 minuti di lettura
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    Niente tasse sui compensi per l'ufficio elettorale di Fasano - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Compensi ai componenti dell’Ufficio Centrale Elettorale: vanno tassati alla fonte. E’ questa la questione decisa dal Giudice di Pace di Brindisi con una recentissima ed innovativa sentenza pubblicata il 15 settembre ultimo scorso. Come è noto, a seguito delle consultazioni elettorali comunali, in forza di quanto previsto dall’art. 2 della legge 70/80, vengono corrisposti gli onorari, al lordo delle ritenute di legge, al Presidente, al Segretario e ai Componenti dell’Ufficio Centrale Elettorale. Secondo la risoluzione n. 150/E dell’11 aprile 2008 dell’Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non costituendo un mero rimborso spese, gli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali in occasione delle consultazioni elettorali comunali, sono qualificabili, sotto il profilo del trattamento fiscale, come redditi da lavoro, assimilabili al reddito di lavoro dipendente e, pertanto, sugli stessi deve essere effettuata, da parte dell’Ente territoriale, quale sostituto di imposta, la ritenuta alla fonte.

     

    Ai fini della corretta interpretazione della normativa di riferimento, il Comune di Fasano, in relazione all’ultima tornata elettorale, conclusasi con l’elezione del Sindaco Zazzaria, ha preventivamente richiesto un espresso parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze; il Dicastero ha formalmente e tempestivamente confermato l’obbligo per l’Ente locale, quale sostituto di imposta, di provvedere alla tassazione alla fonte dei suddetti compensi, mediante applicazione di ritenuta. Agli interessati, di diverso avviso, la tassazione non è proprio “andata giù” e, pertanto, hanno promosso nei confronti del Comune di Fasano, ben otto giudizi innanzi al Giudice di Pace di Brindisi (competente per valore), tendenti ad ottenere la condanna dell’Ente territoriale al pagamento dell’intero compenso, senza applicazione della ritenuta alla fonte. Il Comune di Fasano, rappresentato e difeso dal capo dell’Avvocatura comunale, avv. Ottavio Carparelli, ha provveduto a costituirsi ritualmente in giudizio, e, in corso di causa, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa, in garanzia, il Mef e l’Agenzia delle Entrate, avendo, per un verso, operato la scelta della tassazione sulla base del parere espresso dal Ministero e, per altro verso, già provveduto a pagare allo Stato l’importo corrispondente alla ritenuta alla fonte. Il Giudice di Pace di Brindisi ha accolto la domanda degli attori, ritenendo i suddetti compensi non tassabili alla fonte; tuttavia ha condannato il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, ha manlevare integralmente il Comune di Fasano dal pagamento delle somme richieste dai componenti l’Ufficio Elettorale.

     

    In sostanza, le conseguenze negative della sentenza si riverseranno esclusivamente sul Mef e sull’Agenzia delle Entrate, che sono stati condannati a rifondere al Comune di Fasano anche le spese processuali. La sentenza è particolarmente interessante, in quanto è la prima volta, rispetto ad un precedente orientamento giurisprudenziale contrario, che viene affermato l’obbligo del Mef e dell’Agenzia delle Entrate di manlevare l’Ente territoriale da qualsivoglia responsabilità in ordine al pagamento dei suddetti compensi. Ora si attendono le altre sette sentenze, ma, ovviamente, non è escluso che l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Mef e dell’Agenzia delle Entrate, possa proporre appello. In ragione della rilevanza nazionale della questione giuridica controversa, e dei diversi contenziosi in essere, non è azzardato ipotizzare che la stessa, benché di valore patrimoniale non importante, sia destinata a finire addirittura innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, salvo che, nel frattempo, il Legislatore non intervenga con una legge che chiarisca a monte e definitivamente ogni perplessità.

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