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    Attualità

    Auto danneggiata da un pilomat: il Comune di Fasano non è responsabile

    L'episodio era avvenuto il 12 agosto 2010: il conducente di una autovettura contestava all'ente di aver subito danni materiali a causa del sollevamento del dissuasore
    RedazioneDa RedazioneMaggio 27, 20173 minuti di lettura
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    Auto danneggiata da un pilomat: il Comune di Fasano non è responsabile - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Un’autovettura in transito viene danneggiata dal pilomat, asseritamente sollevatosi all’improvviso, utilizzato per interdire l'accesso alle auto in via Toledo, nella Ztl esistente nel centro della frazione collinare di Selva di Fasano. La proprietaria dell’auto aveva citato in giudizio il Comune di Fasano innanzi al Giudice di Pace di Brindisi. Con sentenza del 13 aprile 2012, l’Ente locale era stato condannato al risarcimento dei danni subiti dall’Opel Zafira, nella misura di 2.103 euro, oltre interessi e spese processuali, in quanto, secondo il Giudice di Pace di Brindisi, uno dei due pilomat, esistenti in viale Toledo a Selva di Fasano, gestito dal Comune, costituiva un pericolo occulto (insidia), ovvero un pericolo non adeguatamente segnalato. Il Comune, ritenendo illogica ed ingiusta la sentenza pronunciata in prime cure, proponeva appello innanzi al Tribunale di Brindisi.

     

    Il Giudice di appello (il dott. Marzo del Tribunale di Brindisi), si è pronunciato con sentenza del 26 maggio scorso, con la quale, in forza delle conclusioni cui era giunto il Ctu proprio in primo grado, ha integralmente riformato la prima sentenza, rigettando integralmente la domanda attorea di risarcimento del danno, in quanto infondata, e condannando la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Nella sentenza del Tribunale di Brindisi, che ha escluso qualsivoglia responsabilità del Comune di Fasano e che, invece, ha ritenuto imputabile il sinistro esclusivamente a significativa imprudenza del guidatore, si legge, tra l’altro, testualmente: “Se il conducente avesse utilizzato la prudenza imposta dal Codice della Strada, si sarebbe avveduta in primo luogo della segnaletica verticale che indicava la presenza di un cilindro idraulico dissuasore all’imbocco del viale (Toledo) di accesso ad una zona ZTL (zona a traffico limitato); in secondo luogo, avrebbe visto che era acceso il lampeggiante luminoso posto sulla destra rispetto al cilindro idraulico e che stava segnalando l’imminenza (entro dieci secondi dall’inizio dell’accensione della luce) del sollevamento del cilindro; di conseguenza, alla vista del lampeggiante avrebbe dovuto arrestare il proprio veicolo”.

     

    “Appare evidente che il conducente può imputare esclusivamente a propria gravissime imprudenza l’essere entrato in collisione con la sua vettura contro il cilindro che si trovava in fase di sollevamento”. “Inoltre, risulta pacifico tra le parti che il conducente non aveva alcuna abilitazione all’accesso alla suddetta ZTL; di conseguenza lo stesso, nel passare attraverso il varco presidiato dal cilindro idraulico, stava violando il divieto di accesso, in considerazione di ciò non solo era in colpa per violazione di legge, ma in tale frangente avrebbe dovuto usare ancora maggiore prudenza”.

     

    E’ una sentenza sicuramente destinata a fare giurisprudenza, trattandosi di una delle prime pronunce sul caso specifico, essendo tra l’altro noto che al Comune di Fasano sono state, di recente, inoltrate altre richieste risarcitorie in relazione a fattispecie analoghe. Le difesa delle ragioni del Comune di Fasano sono state affidate, in entrambi i gradi del giudizio, al capo dell’Avvocatura comunale Ottavio Carparelli

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