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    Attualità

    Ordinanza sindacale: a Fasano vietati i botti di fine anno

    Il sindaco facente funzioni Gianleo Moncalvo conferma la decisione presa da Lello Di Bari lo scorso anno e invita al rispetto delle regole
    RedazioneDa RedazioneDicembre 31, 20143 minuti di lettura
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    Ordinanza sindacale: a Fasano vietati i botti di fine anno - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Botti? No grazie. La cattiva e pericolosa abitudine di far esplodere fuochi pirotecnici l'ultima notte dell'anno provoca sistematicamente danni a persone e cose. Così proprio il sindaco facente funzioni di Fasano Gianleo Moncalvo ha firmato un'apposita ordinanza che vieta l'uso di prodotti pirotecnici in luogo pubblico o aperto al pubblico.

     

    "Premesso che in alcuni periodi dell’anno – si legge nell'ordinanza -, ed in particolare in coincidenza con le festività di fine ed inizio anno, è consuetudine diffusa l’impiego di prodotti pirotecnici, in strade, piazze, giardini e luoghi pubblici, che comportano disagi per i cittadini e conseguente reclamo, per il disturbo arrecato alla quiete ed al riposo, e per i danni provocati e causati dal loro utilizzo; che i suddetti prodotti, sia pure di libera vendita, sono potenzialmente idonei a causare danni fisici e materiali se non impiegati nel rispetto rigoroso delle regole fissate per il loro utilizzo; che tali prodotti, peraltro, possono essere utilizzati intenzionalmente al fine di provocare danni, in quanto contenenti sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, sonori, gassosi, e fumogeni, a seguito delle reazioni chimiche dei loro componenti; che fra gli utilizzatori di tali prodotti, vi sono anche minorenni, che sono più facilmente indotti a non osservare le misure minime di sicurezza stabilite ai fini di non arrecare disturbo, pericolo e danno, alle cose, alle persone, agli animali ed anche a sé stessi, come rilevato dai casi di cronaca che vede minori vittime dell’uso di prodotti pirotecnici utilizzati incautamente. Ritenuto opportuno regolamentare l’uso dei prodotti pirotecnici in strade, piazze, giardini e luoghi pubblici, al fine di limitare le azioni di disturbo, pericolo e danno alle persone, agli animali ed alle cose, anche al fine di facilitare l’intervento diretto degli organi di Polizia preposti ai controlli, consentendo una immediata sanzione, fermo restando quanto previsto in sede penale. Visto l’art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti necessari per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – si legge ancora – il Sindaco ordina il divieto d'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico, di prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, arrecando molestia o disturbo, ovvero causando situazioni di disagio, e/o di pericolo e/o di danno alle persone, agli animali e alle cose".

     

    I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di 50 euro. All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi. Qualora il fatto accertato gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria. L'ordinanza è stata trasmessa ai locali comandi delle forze dell’ordine operanti sul territorio per l’espletamento della competente sorveglianza in materia. 

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