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    Attualità

    Giusto non concedere il permesso a costruire: il Tar dà ragione al Comune di Fasano

    Il tribunale amministrativo ha valutato la controversia sorta tra l'amministrazione comunale e una società operante nel settore dell'edilizia
    RedazioneDa RedazioneAgosto 19, 20163 minuti di lettura
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    Giusto non concedere il permesso a costruire: il Tar dà ragione al Comune di Fasano - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Quel permesso di costruire non poteva essere rilasciato. E’ quanto statuito dalla Sezione III del Tar Lecce, con una sentenza pronunciata l'altro ieri, 17 agosto, relativa ad una annosa, complessa e delicata controversia giudiziaria, in materia di urbanistica, nella quale il Comune di Fasano aveva reiteratamente opposto un diniego al rilascio del permesso di costruire richiesto da un società operante nel settore dell’edilizia. Si trattava, in particolare, di una richiesta di atto di assenso edificatorio avente ad oggetto la realizzazione di un immobile destinato a civili abitazioni, per un totale di 24 unità abitative, in zona "PEEP", ubicata in un punto non lontano dall’attuale Comando della Polizia Municipale, dislocato su quattro piani fuori terra, oltre un piano seminterrato, per complessivi mc 8.600 circa. Come si suol dire “aveva visto giusto” l’allora dirigente della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, ing. Leonardo D’Adamo, in quanto la questione controversa ruotava intorno al fatto che sia la prima che la seconda proposta progettuale presentate dalla società ricorrente, si ponevano in contrasto con gli indici e i parametri urbanistici definiti nel piano di Zona limitrofo all’area interessata dall’edificazione (espressamente richiamato dalla deliberazione del Consiglio comunale di Fasano n. 6 del 14 febbraio 2013), avendo la società ricorrente considerato, ai fini della edificazione, una superficie complessiva di mq 2.214, comprendendo cioè, anche l’area destinata a verde pubblico attrezzato e quella destinata a viabilità.

     

    Secondo il Tar salentino, è noto che secondo la condivisibile ed unanime giurisprudenza la "superficie fondiaria è identificabile nella superficie del lotto edificabile al netto delle superfici destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Cass. pen., Sez. III, n. 5751/2014). E’ stato chiarito, pertanto, che, al riguardo, non può sostenersi, come aveva ritenuto la società ricorrente, che la decurtazione delle superfici destinate ad opere di urbanizzazione dalla superficie del lotto edificabile debba operare solo nel caso in cui le aree destinate ad opere di urbanizzazione siano individuate dal piano urbanistico generale; infatti, in primo luogo già la convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Fasano n. 6 del 2013 di cui la società ricorrente ha invocato l’attuazione, prevede espressamente l’applicazione degli indici e parametri rinvenienti dal limitrofo Piano di Zona approvato anche per quanto attiene all’individuazione delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione; in secondo luogo, attraverso l’edificazione diretta, mediante il rilascio di permesso di costruire convenzionato, non può addivenirsi ad un calcolo della superficie fondiaria secondo criteri diversi da quelli previsti in generale dalle norme e dall’unanime giurisprudenza.

     

    Per quanto sopra osservato, secondo i Giudici amministrativi di Lecce, il diniego frapposto dall’Amministrazione comunale di Fasano all’istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente si palesa legittimo, in quanto finalizzato al pieno rispetto della normativa urbanistica, e, soprattutto, a garantire un adeguato equilibrio tra sviluppo urbanistico e rispetto del territorio e, nel dettaglio, tra zone edificate e non. Le ragioni del Comune di Fasano sono state difese dal capo dell’Avvocatura comunale Avv. Ottavio Carparelli

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