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    Sei su:Home»Notizie»Attualità»L’ordinanza sulle emissioni sonore del sindaco di Fasano è legittima: lo dice il Tar di Lecce
    Attualità

    L’ordinanza sulle emissioni sonore del sindaco di Fasano è legittima: lo dice il Tar di Lecce

    Cinque cittadini si erano rivolti al tribunale amministrativo chiedendo la sospensiva del provvedimento che allungava gli orari della movida
    RedazioneDa RedazioneSettembre 6, 20173 minuti di lettura
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    L'ordinanza sulle emissioni sonore del sindaco di Fasano è legittima: lo dice il Tar di Lecce - Osservatorio Fasano
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    FASANO – L’ordinanza sindacale n. 7 del 31 maggio di quest'anno, valevole fino al prossimo 30 settembre, firmata dal sindaco Francesco Zaccaria, con la quale è stato stabilito che, per i centri abitati, le emissioni sonore in spazi aperti sono consentite fino alle ore 2, e fuori dai centri abitati fino alle ore 3, il venerdì, il sabato e prefestivi, mentre, negli altri giorni, stop a mezzanotte, è legittima. Tanto è stato sostanzialmente affermato dal Tar Puglia, Lecce. Il primo cittadino, come è noto, a seguito di incontri con gli operatori commerciali, in deroga alla normativa regionale di settore, stabilì che gli impianti di diffusione sonora all’interno dei pubblici esercizi, nel solo fine settimana (in particolare, nei giorni di venerdì e sabato), potevanoessere attivi per un paio di ore in più rispetto all’orario (mezzanotte) espressamente previsto dalla Regione Puglia con la legge n. 3 del 12 febbraio 2012 e dalla legge statale (legge c.d. quadro in tema di inquinamento acustico). All’udienza di Camera di Consiglio tenutasi ieri (martedì 5 settembre), il Tar salentino, ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di concessione della tutela cautelare (o sospensiva) avanzata da cinque cittadini residenti in varie zone del territorio comunale, con la quale, in ragione dell’asserito potenziale disturbo alla quiete pubblica prodotto dalla suddetta ordinanza, e del contrasto della stessa con la legge della Regione Puglia (che prevede l’orario limite di mezzanotte), era stato chiesto l’annullamento del provvedimento adottato dal Capo dell’Amministrazione comunale.

     

    Più nel dettaglio, i ricorrenti si erano doluti, in sostanza, del fatto che non sarebbe conforme a legge una deroga generalizzata dell’orario su tutto il territorio comunale e in favore di tutti gli esercizi pubblici, in quanto detta deroga sarebbe ammissibile, secondo la normativa regionale, soltanto per singole manifestazioni occasionali. L’organo giurisdizionale ha invece evidenziato che, da un lato, la cessazione degli effetti dell’ordinanza sindacale (30 settembre 2017) è ormai prossima e, quindi, è difficile ipotizzare un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare l’accoglimento dell’istanza di sospensiva; dall’altro, che, come correttamente eccepito dalla tempestiva difesa del Comune di Fasano, non sono stati forniti idonei elementi probatori sulla effettiva violazione dei normali limiti di tollerabilità previsti dalla legge per le immissioni sonore, né in assoluto, né in relazione alle singole zone di residenza dei cittadini ricorrenti; ha così disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle domande cautelari.

     

    Insomma, allo stato, può ritenersi che il sindaco di Fasano, adottando l’ordinanza impugnata, abbia effettivamente osservato i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, tutelando concretamente il pubblico interesse sotteso all’equilibrato contemperamento tra proficuo svolgimento e sviluppo, durante l’estate, delle attività economiche, e, nello specifico, delle attività di pubblici esercizi di somministrazione, di intrattenimento e ricettive e tutela della quiete pubblica. Il problema, ovviamente, si ripresenterà il prossimo con l’approssimarsi della stagione estiva; si vedrà quali saranno le determinazioni dell’Amministrazione comunale, anche all’esito della fase di merito della causa. Il Comune di Fasano, nel suddetto giudizio, è stato rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Carparelli

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