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    Fratelli d’Italia Fasano: ‘Tributi notificati con un’agenzia postale privata? Potrebbero essere nulli’

    Il Comune di Fasano si è affidato ad un'agenzia privata per far recapitare Imu 2012 e Tari 2016: atti che secondo Fratelli d'Italia sono da controllare
    RedazioneDa RedazioneFebbraio 20, 20184 minuti di lettura
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    Fratelli d'Italia Fasano: 'Tributi notificati con un'agenzia postale privata? Potrebbero essere nulli' - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Dalla sezione fasanese di Fratelli d'Italia riceviamo e pubblichiamo nota a firma di Grazia Neglia.

     

    "Con nota inviata alla stampa qualche settimana fa si faceva notare come l’attuale amministrazione comunale avesse male operato in tema di riscossione dei tributi locali e nello specifico si faceva riferimento alle modalità di notifica (eventuali diritti riconosciuti al messo notificatore) degli avvisi di accertamento che, a fronte dei 15.000 atti (quantificati con determina dirigenziale n. 2351 del 28/12/2017 con la quale si è anche liquidata la spesa di ad una Agenzia di Poste private) moltiplicati per un euro hanno prodotto una spesa a carico della collettività fasanese quantificabile in 15.000 euro. Ed ancora, si faceva notare, che ai costi di notifica si andavano ad aggiungere i costi delle raccomandate pagate ad una Agenzia di Poste private che aveva di fatto notificato gli atti il cui compenso, sempre determinato e liquidato con la predetta determina, è stato liquidato per 36.600 euro. Con predette modalità venivano notificati gli atti relativi a Imu 2012 e gli accertamenti Tari 2016. Sempre nella nota alla stampa si evinceva come la modalità delle notifiche, usata dall’amministrazione, e più precisamente “la relata di notifica”, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 4805 del 24/02/2017, non è prevista nemmeno in caso di “cartella di pagamento” che segue gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Fasano e per i quali la vigente normativa “non prevede”, altresì, la “relata di notifica” se questi sono notificati a mezzo posta.

     

    Premesso ciò, la Corte di Cassazione Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 2173/2018, pubblicata il 29 gennaio 2018, decidendo sul ricorso proposto dalla Ischia srl avverso la sentenza della Ctr Campania relativa ad un avviso di accertamento Ici 2008 del Comune di Ischia, ha ritenuto di condividere tale orientamento anche alla luce della modifica legislativa introdotta con l’art. 1, comma 57, lettera b) della Legge n. 124/2017, che ha abrogato la citata disposizione di cui all’art. 4 del decr. legisl. n. 261/1999, con entrata in vigore dal 10 settembre 2017 stabilendo di fatto che “la notifica da parte del Comune di un accertamento tramite Agenzia privata deve ritenersi inesistente e non suscettibile di sanatoria in quanto l’art. 4, lettera a) del decr. legisl. n. 261/1999 stabilisce che sono effettuate in via esclusiva dalle Poste Italiane spa le notificazioni degli atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali”. Ad avviso della Suprema Corte, anche se la nuova norma è destinata a spiegare il suo effetto a decorrere dal 10 settembre 2017, occorre evidenziare come il comma 57 dell’art. 1 della L. n.124/2017 abbia un contenuto più ampio, se letto in combinato disposto con il comma 58, il quale prevede che l’autorità nazionale di regolamentazione determina gli specifici requisiti ed obblighi per il rilascio delle licenze individuali ai soggetti interessati a svolgere i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo posta. E ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della stessa Corte. In poche parole, l’amministrazione Zaccaria, prima di affidare le notifiche all’Agenzia di Poste private, doveva verificare se questa era in possesso della licenza individuale atta a svolgere i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo posta sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) che, alla data dell’Ordinanza e della Sentenza della Suprema Corte, non ha ancora stabilito. Più precisamente ed alla luce di quanto sentenziato dalla Corte di Cassazione ci sembra di capire che, se l’agenzia di Poste private utilizzata dall’amministrazione Zaccaria non ha ottenuto il rilascio di licenza individuale atta a svolgere i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo posta, di fatto la sentenza recita. "fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom", si potrebbe verificare che gli atti notificati dal Comune sono nulli e da notificare nuovamente mentre nel caso degli avvisi Imu 2012 si incorrerebbe nella prescrizione degli stessi. Ai professionisti esperti in materia ora tocca verificare la realtà dei fatti".

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