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    Cronaca

    Chiede risarcimento al Comune di Fasano ma senza prove: sconfitta anche in appello per una fasanese

    La donna aveva danneggiato la propria auto non accorgendosi di alcuni blocchi di cemento sulla strada: ma l'ente non ha colpe
    RedazioneDa RedazioneMarzo 9, 20183 minuti di lettura
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    Chiede risarcimento al Comune di Fasano ma senza prove: sconfitta anche in appello per una fasanese - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Urta, nel parcheggiare, la parte bassa della propria auto contro alcuni cordoli in cemento a suo dire non molto visibili procurando al mezzo ingenti danni, fa causa al Comune, il Giudice di Pace le dà torto e allora una automobilista fasanese rivolge ricorso al Tribunale di Brindisi che lo boccia. Una storia che va avanti sin dal 2008 quella che stiamo per raccontarvi. Detto delle modalità dell’incidente la donna decise di rivalersi contro il Comune di Fasano, ente proprietario della strada dove accadde il sinistro. Fece dunque causa, davanti al Giudice di Pace, per essere risarcita. Ma lo stesso Gdp, pur confermando quanto accaduto, nel2011 rigettò la richiesta di risarcimento in quanto “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti” ma la danneggiata non aveva fornito prove valide. Secondo il Giudice di Pace, infatti, non fu provata la responsabilità del Comune di Fasano in quanto per “affermarsi il diverso principio secondo cui la responsabilità di cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa (in questo caso il Comune fasanese, ndr) abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia. Perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche”. Questi presupposti, però, non erano stati provati in quando l’automobilista danneggiata non aveva potuto dimostrare la riferibilità al Comune fasanese dell’apposizione dei due blocchi sulla carreggiata. La donna aveva prodotto, in primo grado, esclusivamente un preventivo di spesa neppure accompagnato da alcuna documentazione fotografica e né alcun testimone che avesse riferito sullo svolgimento di quanto accaduto.

     

    Non solo. Occorreva dimostrare, in particolare, che la presenza dei due blocchi di cemento risalisse nel tempo e che, conseguentemente, per colpa o negligenza, il Comune non avesse esercitato il suo dovere di vigilanza e manutenzione, eliminandoli o segnalandone la presenza. Infatti i due ostacoli potevano essere stati posizionati da poco tempo o ad opera di terzi o addirittura inavvertitamente lasciati cadere da un mezzo in transito. Pertanto il Giudice di Pace bocciò la richiesta condannando la donna anche alle spese. Ma la guidatrice non si arrese e allora ecco il ricorso in appello al Tribunale di Brindisi. Ma quest’ultimo ha confermato la decisione del Giudice di Pace. Secondo il Comune di Fasano, difeso dal capo dell’Avvocatura comunale Ottavio Carparelli, l’incidente era stato causato dalla negligenza della guidatrice. Il giudice del Tribunale brindisino Silvia Nastasia ha ribadito l’assoluta mancanza di prove contro l’ente comunale fasanese e che non basta un preventivo redatto da terzi, in mancanza di ulteriori elementi di prova. Da solo, si legge nella sentenza d’appello, è solo una valutazione e come questa “documento assolutamente inidoneo a stimare un danno. Insomma anche in questo caso ricorso respinto e condanna, per l’incauta guidatrice, a versare 1620 euro al Comune di Fasano per le spese di lite.

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