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    Per il passaggio fraudolento al mercato libero scatta anche il danno morale

    La Cassazione, ordinanza 261, ha accolto il ricorso di un cliente fasanese la cui firma era stata falsificata
    RedazioneDa RedazioneGennaio 16, 2021Aggiornato il:Agosto 5, 20254 minuti di lettura
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    Per il passaggio fraudolento al mercato libero scatta anche il danno morale - Osservatorio Fasano
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    Fasano – Finalmente la Cassazione mette un punto fermo sulla questione dei contratti la cui firma era stata falsificata da agenti di Enel Energia. La storia ha inizio allorquando un utente fasanese, titolare di un contratto di fornitura elettrica con Enel Servizio Elettrico, riceveva nel 2010 una bolletta da altro operatore (Enel Energia). A quel punto il consumatore, contattato il numero clienti Enel Energia, riceveva l'amara conferma dell'avvenuto passaggio con il nuovo fornitore a seguito della presunta sottoscrizione di un contratto in data 25.01.2010. Certo di non aver sottoscritto alcun contratto con il nuovo fornitore, il consumatore ottenuta copia del modulo contrattuale, verificava che la firma apposta era chiaramente contraffatta, pertanto provvedeva a denunciare penalmente l'accaduto e, dopo aver diffidato invano Enel Energia ad annullare il contratto e restituire le somme indebitamente pagate, era costretto ad adire le vie legali al fine di ottenere giustizia.

    Il Giudice di Pace di Fasano accoglieva integralmente la domanda del consumatore, difeso dagli avv.ti Enrico Digeronimo e Clemente Loconte e condannava Enel Energia alla restituzione delle somme indebitamente pagate oltre al pagamento di una somma a titolo di danno patrimoniale. Enel Energia appellava la sentenza del Giudice di Pace e il Tribunale di Brindisi, riformando completamente la sentenza del GdP, condannava l'utente a restituire le somme ricevute oltre al pagamento di tutte le spese di giustizia. Riteneva il Tribunale che, seppur ritenuto nullo il contratto, il consumatore avrebbe dovuto richiedere l'interruzione del servizio con il nuovo operatore, invece di richiedere il rientro con il vecchio operatore, pertanto secondo l'assunto del Tribunale non era la fornitura a essere “non richiesta”, bensì il nuovo fornitore, ritenendo, quindi non applicabile l'art.57 del Codice del Consumo. Avendo l'utente usufruito dell'erogazione dell'energia dal nuovo operatore (sebbene mai richiesta), le somme addebitate da Enel Energia erano considerate dovute. Inoltre il medesimo Tribunale non ravvedeva nella condotta di Enel Energia alcun illecito penale, pertanto anche la domanda di risarcimento dei danni morali veniva riformata. Avverso tale ingiusta sentenza il consumatore proponeva ricorso per Cassazione.

    Con ordinanza n.261 del 12 gennaio 2021 la terza sezione della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del consumatore, difeso dall'avv. Enrico Digeronimo, ha stabilito che: “Nulla è dovuto per l'energia fornita se il rapporto non è stato richiesto dall'utente e, se la firma è stata falsificata, scatta anche il diritto al risarcimento del danno morale”.

    Per gli ermellini, disattendendo la decisione del Tribunale, la fattispecie è disciplinata dall'art.57 del Codice del Consumo, secondo cui il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta e, nel caso di specie, si tratta di una fornitura erogata in base ad un contratto pacificamente non sottoscritto dal consumatore e recante firma falsa. Pertanto – si legge nella decisione – risultando il contratto illecito ascrivibile ad Enel Energia, alla società non spetta alcunchè per la fornitura in parola, neppure a titolo di indebito arricchimento ex art.2041 cod. civ., non avendo il consumatore prestato alcun consenso al riguardo. Infine, con riferimento al danno morale, la Cassazione afferma che erroneamente il Tribunale ha rigettato “per totale mancanza dell'illecito dedotto, la domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali di natura morale atteso che è pacifico che vi sia stata contraffazione della sottoscrizione del contratto e ciò è penalmente sanzionabile ai sensi degli artt.485 e 489 c.p.” “Siamo completamente soddisfatti per l'esito della sentenza, una diatriba durata ben 10 anni e con tre gradi di giudizio” dichiara l'avv. Enrico Digeronimo, responsabile locale dell'Associazione Nazionale AvvocatideiConsumatori “soprattutto perchè ha sancito un principio che farà giurisprudenza: se il contratto non è stato richiesto dall'utente nulla è dovuto al nuovo operatore, inoltre, se la firma è stata falsificata, scatta anche il diritto al risarcimento del danno morale”. “Questo principio servirà a tutelare maggiormente il consumatore e ad esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette anche alla luce delle direttive CE”.

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