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    Attualità

    La “movida”: tra liberta’ d’impresa, diritto allo svago e diritto al riposo – note in diritto a margine di un tema caldo

    In merito alla nota vicenda della 'movida' sul litorale fasanese e delle sue conseguenze sul riposo di alcune fasce di persone - finita di recente alla ribalta mediatica - riceviamo e pubblichiamo alcune considerazioni dell'avvocato Stefano Palmisano
    RedazioneDa RedazioneAgosto 16, 2022Aggiornato il:Agosto 5, 20253 minuti di lettura
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    La “movida”: tra liberta' d'impresa, diritto allo svago e diritto al riposo – note in diritto a margine di un tema caldo - Osservatorio Fasano
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    Fasano – Questa la lettera dell'avvocato ambientale ed enoalimentare, esperto di diritto dell'economia circolare Stefano Palmisano:

    "Puglia, i resort extralusso alla guerra dei decibel: "La movida disturba il riposo dei vip"

    Così l'edizione locale di un quotidiano nazionale qualche giorno fa.

    Non vivo vicino ai resort extralusso, ma neanche tanto lontano. So, "sento", che le sere, le notti di questo territorio sono troppo spesso ostaggio di ogni specie di emissione rumorosa, specie in questo periodo: dai versi dei karaoke seriali ai bassi sfondatimpani dei festoni di massa.

    L'inquinamento acustico è a tutti gli effetti una forma di inquinamento ambientale, con tanto di effetti acclarati sulla salute delle persone esposte al medesimo: ormai è un dato acquisito.

    Pertanto, trovo abbastanza singolare, per così dire, che una tale, fondamentale, questione di qualità di vita, per non dire di tutela ambientale e della salute pubblica, di un territorio si ponga solo quando viene intaccato "il riposo dei vip".

    Ma se questa può essere un'occasione di dibattito e di acquisizione di consapevolezza su un fattore di nocività ambientale – un fattore molto serio – ben venga.

    Con questo non voglio criminalizzare nessuno in maniera sommaria.

    In passato, ho difeso in procedimenti penali sia privati cittadini danneggiati dai rumori della movida, nei centri storici come in campagna, che gestori di esercizi di intrattenimento imputati di disturbo del riposo delle persone: conosco, quindi, la complessità dei problemi e dei diritti in gioco; la necessità di valutare caso per caso.

    Diritti che, in questi casi, vanno sempre bilanciati, come afferma la Cassazione, per cercare di gestire nel modo meno lesivo per tutti "il difficile rapporto tra diritto al riposo degli abitanti della zona da un lato e diritto allo svago degli avventori e tutela della libertà di impresa dall’altro" (sono parole della Suprema Corte).
    Ma la stessa Suprema Corte – nella medesima sentenza – afferma che il garante della tranquillità pubblica, in caso di schiamazzi che vengono prodotti dagli avventori di un locale, è il gestore di quest'ultimo; anche se si tratta di esercizio commerciale in possesso di tutte le autorizzazioni del caso.

    Con la conseguenza che “risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare."

    D'altronde, sarebbe strano se così non fosse in uno Stato che, appena qualche mese fa, ha modificato due articoli della sua Costituzione per garantire la tutela dell'ambiente e, soprattutto, per sancire che, certo, “l'iniziativa economica privata è libera.” Ma essa “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza […] umana.”

    Comunque la si pensi sul tema e qualunque ruolo si abbia in vicende di questo tipo, sono principi giuridici che ognuno farebbe bene a tenere a mente.

    E per i quali ognuno farebbe bene a regolarsi di conseguenza.

    Avv. Stefano Palmisano

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