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    Vinale: Contro l’autonomia differenziata Il Sud vari la Regione del Mediterraneo

    Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni di Massimo Vinale dell'Associazione Culturale “A Sud” sull'autonomia differenziata
    RedazioneDa RedazioneFebbraio 2, 2024Aggiornato il:Agosto 5, 20256 minuti di lettura
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    Vinale: Contro l’autonomia differenziata Il Sud vari la Regione del Mediterraneo - Osservatorio Fasano
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    Fasano – Questo il testo della nota stampa a firma di massimo Vinale sulla questione autonomia differenziata:

    Potrebbe apparire distante dal dibattito cittadino la “Quistione” dell’autonomia differenziata; eppure non lo è. Non è così! Il “DDL Calderoli” riguarda le nostre scuole e il nostro welfare, come già riguarda la nostra sanità. Lo scorso 23 gennaio, infatti, il Senato ha approvato la cosiddetta “autonomia differenziata”, ai sensi dell’art. 116, comma 3 della Costituzione. Nelle more che il “DDL Calderoli” approdi alla Camera dei Deputati per il sì definitivo, proviamo a porci qualche domanda; non già per motivazioni di parte, quanto per considerazioni di merito. Entriamo, dunque, nel vivo della “Quistione” chiedendoci: perché il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e il diritto all’assistenza (artt. 32, 34 e 38) sono previsti ed esplicitati dalla nostra Carta costituzionale? Perché i Costituenti intesero garantire tali diritti, finanziandoli col bilancio dello Stato (art. 81 Cost.)? A proposito di bilancio e di sistema tributario: perché l’art. 53 della Costituzione prevede la progressività delle imposte per i contribuenti? C’è un nesso tra la citata progressività e il “residuo fiscale”? Che cosa sono i “contratti integrativi” previsti dal “DDL Calderoli”?

                A proposito di “residuo fiscale”, è doveroso precisare che si tratta di un parametro utile a valutare l’adeguatezza dell’attività redistributiva dello Stato, in ossequio agli artt. 2, 3 e 119 della nostra Costituzione. In molti sostengono, però, che tale parametro sia stato ridotto ad un espediente legislativo, funzionale alla “devoluzione differenziata” (sic!) dei doveri propri dello Stato alle regioni. Si pensi, in particolare, alla sanità, in ragione degli artt. 114, 116 e 117 Cost.  In effetti, la legge costituzionale n. 3/2001 (riforma del Titolo V della Costituzione) ha introdotto diverse novità in materia; tanto da innescare la “spinta federalista”, prima, e “l’autonomismo differenziato”, poi.  

    Invero, la riforma del Titolo V ha stabilito che il potere legislativo tra Stato e regioni, in materia di sanità, fosse concorrente. Ciò affinché i diritti dei cittadini fossero meglio soddisfatti, attesa la prossimità di un sistema sanitario regionalizzato. Tuttavia, assai netta è la sensazione che, con la legge delega n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), i richiamati doveri di solidarietà e coesione sociale (artt. 2, 3 e 119 Cost.) siano stati derubricati a “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP) e a “livelli essenziali di assistenza” (LEA), ossia livelli minimi di servizi. Pertanto, il dubbio che si sia già svalutato il diritto alla salute appare abbastanza fondato; ma procediamo con ordine.  

    L’art. 32 Cost. riconosce come fondamentale il diritto alla salute. La salute è l’unico diritto che la Costituzione definisce “fondamentale” e “inviolabile”, tanto da prevedere il risarcimento del danno in caso di sua violazione. Con la legge n. 833/1978 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale – SSN), il diritto ad essere curati è stato riconosciuto a tutti. Detta riforma ha, cioè, esteso l’obbligo di cura, in capo allo Stato, anche ai non indigenti. Ciò in ragione del fatto che il “diritto alla salute”, come già ricordato, è un “diritto fondamentale” della persona. La protezione della salute è stata oggetto anche di una disposizione specifica della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 35 CDFUE).

    Una seconda precisazione riguarda il diritto allo studio (art. 34 Cost). La mancata istruzione è un ostacolo che limita la libertà e incide negativamente sull’uguaglianza dei cittadini. Non a caso, l’istruzione è pubblica, gratuita e garantita. Peraltro, l’istruzione è non soltanto un diritto, ma anche un obbligo che i genitori sono tenuti ad osservare. Da ciò si evince l’interesse sociale (irrinunciabile) che lo Stato pone nel garantire <<a tutti>> il diritto allo studio. La terza precisazione è, invece, relativa all’art. 38 Cost. Questo, infatti, è uno dei cardini dello Stato sociale voluto dall’Assemblea costituente. Non a caso, impegna la Repubblica ad affrancare dal bisogno tutti quei cittadini che, loro malgrado, si ritrovano in condizioni di debolezza sociale ed economica. 

    Tali precisazioni consentono di rispondere alla prima domanda: la nostra Costituzione è “programmatica”. Esprime, cioè, un’idea “politica” della società, che, in alcune materie, è persino sottratta all’arbitrio (democratico) del Parlamento. Lo Stato è, quindi, doverosamente chiamato a rendere effettivi ed esigibili i diritti di cittadinanza. Ciò detta la seconda risposta ai quesiti posti, ovvero la finanziabilità di tali diritti a mezzo delle risorse proprie dello Stato. Terzo! Ogni lavoratore ha il dovere di pagare le tasse. L’art. 53 Cost. risponde a tre diverse esigenze: il dovere di solidarietà verso chi ha meno; la garanzia dei diritti di cittadinanza (salute, istruzione e assistenza) e, in termini tributari, un’aliquota marginale progressiva per le diverse fasce di reddito imponibile.

    C’è un nesso tra la progressività delle imposte e il “residuo fiscale”, ci si chiedeva in premessa. Ebbene, no! Non ci sarà più tale nesso; in quanto “l’autonomia differenziata” prevede che il “saldo attivo”, dato dalla differenza tra la spesa complessiva sostenuta in un determinato territorio regionale (a Nord) e la quantità delle risorse da questi generate, non dovrà più assolvere ai “doveri di solidarietà” e di “coesione sociale”, pur previsti dalla Costituzione; ma dovrà alimentare, direttamente, le casse della propria regione. Se, dunque, il PIL pro-capite medio degli amici calabresi è il più basso d’Italia, “che si arrangino”, sostengono, di fatto, i “differenziati”, in barba al concetto di “Nazione”. In effetti, la nostra “Nazione”, presto, sarà ridotta a “nome comune di cosa”.

    Infine, circa i “contratti integrativi regionali”, vale la pena citare il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “decidere che le regioni del nord possono fare contratti integrativi regionali per la sanità e per la scuola, perché più ricche, comporterà una fuga di personale sanitario e scolastico da sud a nord”; riproponendo, stavolta in maniera irreversibile, la “Quistione Meridionale”. Ci si augura, dunque, che le regioni ancora legate ai valori e ai principi della nostra Costituzione, di qualsiasi schieramento politico esse siano, presentino ricorso alla Corte Costituzionale contro l’autonomia differenziata. Diversamente, la secessione dagli egoismi territoriali la faccia il Sud, costituendo, a norma dell’art. 132 Cost., la “Regione del Mediterraneo”.

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