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    Attualità

    Lo Sportello dei Diritti delegittima anch’esso i videored fasanesi

    Il sodalizio fa propria l'ormai nota sentenza del giudice del Tribunale di Fasano Sara Foderato per difendere i cittadini vessati da questo tipo di sanzioni
    Alfonso SpagnuloDa Alfonso SpagnuloMaggio 27, 20123 minuti di lettura
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    Lo Sportello dei Diritti delegittima anch'esso i videored fasanesi - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Si torna a parlare dei videored sul territorio di Fasano e della loro presunta illegittimità. Qualche settimana fa, dopo la decisione del giudice del Tribunale di Brindisi, sezione di staccata di Fasano, Sara Foderato, di rigettare la prima di circa 200 impugnazioni proposte dal Comune di Fasano avverso altrettante sentenze del Giudice di Pace che hanno annullato altrettanti verbali di presunti passaggi col rosso registrati con il sistema V.red 2.1, il dirigente del Comune di Fasano nonché comandante della Polizia municipale Antonio Orefice aveva deciso di sospendere il rilevamento delle infrazioni Videored nei tre impianti semaforici del fasanese dove il sistema è installato. Ora le sentenze emesse dal giudici del Tribunale di Fasano sono fatte proprie dallo “Sportello dei Diritti” che ha ingaggiato una  vera e propria battaglia con le amministrazioni comunali che tentano di far cassa tartassando i cittadini di multe e verbali a raffica utilizzando strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni quali photored e autovelox.

     

    A questo proposito  è proprio Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” a segnalare la  recentissima sentenza del Giudice di Pace di Fasano, la numero 284/12 che pone alcuni importanti paletti sulle procedura utilizzata. «Secondo il giudice onorario – fa notare D’Agata in una nota diramata alla stampa -, infatti, dev’essere annullato il verbale nel caso in cui la società appaltatrice del servizio del rilevatore a infrarossi installato sull’intersezione dotata di semafori non è il produttore dell’apparecchio, ma un mero licenziatario del sistema tecnologico e, in quanto cessionario dell’originaria approvazione ministeriale, non può legittimamente utilizzare la concessione del Ministero dei Trasporti né i diritti connessi: non sono previste deroghe a favore dei licenziatari. Nel caso di specie il giudice ha accolto il ricorso inoltrato ai sensi dell’articolo 204 bis del Codice della Strada per come modificato dagli articoli 5, 6, e 7 d.lgs. 150/11 avverso il verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale e previo annullamento della sanzione ivi contenuta ha condannato l’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite».

     

    Lo stesso D’Agata fa riferimento alla precisazione del giudice che dice che “è da ritenersi illegittimo l’impiego da parte della società cessionaria dell’originaria approvazione ministeriale e dei diritti connessi relativi all’apparecchio a nome della società cedente, perché l’utilizzo sarebbe fondato su un atto autorizzativo della cessione illegittimo tanto da farne conseguire la nullità dell’intero procedimento di accertamento in automatico delle violazioni”. Il riferimento è alla motivazione della presunta illegittimità, ovvero la cessione da parte della Save Sas dell’omologazione del sistema alla Save Srl. Infine D’Agata conclude: «Peraltro, nella fattispecie, l’amministrazione non riesce a costituirsi in giudizio tempestivamente, mentre, anche in considerazione di giurisprudenza di legittimità che abbiamo più volte evidenziato, gli strumenti in questione, devono essere gestiti direttamente dalla polizia municipale. In ultimo, a sancire il colpo finale ai tentativi del comune di difendersi in giudizio viene rilevato che le fotografie prodotte non hanno alcuna valenza probatoria. Da una parte le immagini panoramiche dell’intersezione non consentono di individuare con certezza la targa del veicolo sanzionato, dall’altra l’ingrandimento della parte posteriore dell’auto non è prevista dal decreto di approvazione né da alcuna norma in materia».

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