DIATRIBA LEGALE
Nuova stazione di servizio sulla Statale 172 a Fasano: il Tar deciderà l'11 ottobre
A ricorrere contro la nascita dell'impianto, già autorizzato dal consiglio comunale, è stata la società Petrolpuglia, proprietaria dell'Agip già esistente
FASANO - Si discuterà nell'udienza di merito del prossimo 11 ottobre, innanzi al Tar Puglia Lecce, il ricorso proposto contro il Comune di Fasano dalla società Petrolpuglia spa, proprietaria della stazione di servizio Eni-Agip, attualmente esistente sulla Statale 172. Con il suddetto ricorso è stata impugnata la deliberazione del Consiglio comunale fasanese che, a suo tempo, ha approvato - dando sostanzialmente il via libera - il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti “non oil”, sulla circonvallazione Fasano - Bari, nei pressi di “Patronelli Gomme”. La deliberazione impugnata, risalente al 14 febbraio 2013, ha approvato, il progetto proposto dalla società Cogest srl per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti sito al Km 10+610 della Statale 172, su un'area avente superficie di 9.000 mq. La società che ha proposto il ricorso innanzi al Tar ritiene che la deliberazione del massimo organo deliberante dell'Ente locale non sia del tutto conforme a legge, in quanto, nonostante tutti i pareri sostanzialmente favorevoli (Asl, Vigili del Fuoco, Conferenza di servizi, Anas e Responsabile del Paesaggio), il progetto approvato prevederebbe, tra gli altri, la realizzazione di manufatti con una volumetria maggiore di quella effettivamente consentita dallo strumento urbanistico generale del Comune di Fasano, per la zona interessata.
Inoltre, non disciplinerebbe compiutamente la procedura di espianto degli ulivi esistenti nell'area, secondo quanto previsto dalla normativa di settore della Regione Puglia. Si vedrà cosa ne penserà il Tar salentino, tenuto conto del fatto che diverse sentenze affermano che quando un'area del territorio comunale è destinata e/o adibita a stazione di rifornimento carburante, tale circostanza consente l'applicazione di indici di edificabilità derogatori, nonché un uso anche commerciale degli edifici, purché a servizio degli autoveicoli e degli automobilisti, e che gli impianti di distribuzione di carburanti, per la loro natura di opera di urbanizzazione secondaria, possono essere collocati, salvo particolari ragioni, in qualsiasi parte del territorio comunale Il Comune di Fasano, nel suddetto giudizio, è rappresentato e difeso dall'avv. Ottavio Carparelli
di Redazione
18/09/2017 alle 06:19:51
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