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    Ricandidatura di Lello Di Bari a sindaco di Fasano: per Francesco Tedeschi è tutta da vedere

    L'esperto amministrativista, molto vicino al movimento 'in Comune', è scettico sull'eventualità che il Consiglio di Stato conceda il via libera all'ex primo cittadino
    RedazioneDa RedazioneNovembre 9, 20154 minuti di lettura
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    Ricandidatura di Lello Di Bari a sindaco di Fasano: per Francesco Tedeschi è tutta da vedere - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Continua a far discutere, in ambito politico, l'eventualità che il sindaco uscente Lello Di Bari possa nuovamente candidarsi alla carica di primo cittadino. Come è noto Di Bari ha intrapreso una sua personale battaglia che lo ha portato al Viminale prima e al Consiglio di Stato, che decidetà in merito, poi. L'eventuale discesa in campo dell'ex sindaco è naturalmente seguita attentamente anche dai suoi antagonisti ed ecco che anche Francesco Tedeschi, esperto in materie amministrative e molto vicino al movimento civico 'in Comune', ha voluto dire la sua dopo aver studiato la questione.

     

    "La possibile terza ricandidatura del dott. Di Bari alle elezioni comunali della primavera prossima, argomento principale della cronaca politica di questi giorni, ha dato spazio sugli organi di informazione a una serie di interpretazioni oscillanti tra l’entusiastica certezza che la cosa è fatta e la presa d’atto che non c’è niente di certo, dato che il responso definitivo arriverà probabilmente entro l’anno – scrive Tedeschi -. Questa diversità di vedute rende opportuna la necessità di fare chiarezza sulla questione. Il ministero dell’interno ha semplicemente fatto propria la domanda presentata dall’ex sindaco, assumendosi l’incarico di sottoporla al Consiglio di Stato al fine di ottenere un parere in merito. Una volta ricevuto il parere, questo sarà pubblicizzato, per il tramite delle Prefetture, con un’apposita circolare. Pertanto, affermare che il Ministero abbia dato “via libera” alla ricandidatura è una evidente forzatura dato che, se cosi fosse stato, comunicava immediatamente il suo assenso, anziché inoltrare il quesito ai magistrati di Palazzo Spada. La cosiddetta “legge Severino” (d.lgs. n. 235/2012) non c’entra assolutamente niente, perché la questione riguarda il calcolo della durata dei mandati del sindaco, disciplinata dall’art. 51 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), non le ragioni che hanno determinato l’applicazione della sospensione dalla carica di sindaco.

     

    Premesso  – continua Tedeschi – che la sanzione della sospensione temporanea dalle cariche elettive locali è presente nel nostro ordinamento dal 1990 e, nella sua forma attuale, dal 2000 (fino al 2012, art. 59 del d.lgs. n. 267/2000; ora art. 11 del d.lgs. n. 235/2012), si tratta di capire se il periodo di sospensione (10 mesi) può essere sottratto dalla durata del secondo mandato al fine di consentirne un terzo consecutivo (art. 51.3 del citato d.lgs. n. 267/2000). L’argomento è già stato esaminato in passato dal Consiglio di Stato, con le seguenti conclusioni: 1) la sospensione di diritto per gli amministratori che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni reati previsti dal codice penale ha carattere provvisorio, trascorso il quale l’amministratore ritorna pienamente in carica, circostanza non realizzabile se tale periodo fosse considerato un’interruzione del mandato; 2) durante il periodo di sospensione il vicesindaco esercita compiutamente i propri poteri di reggenza, perché deve essere sempre garantita la continuità dell’azione di governo del Comune; 3) il periodo di reggenza del vice sindaco non interrompe la successione del mandato amministrativo, per cui il corrispondente periodo di sospensione dalla carica del sindaco non può essere preso in considerazione nel calcolo del periodo dei precedenti due mandati che ne consentirebbe un terzo consecutivo. Infine, è la legge stessa a ricordare, senza possibilità di equivoco, che il mandato del sindaco non è autonomo, ma è legato indissolubilmente a quello del consiglio comunale: se cade l’uno, cade anche l’altro.

     

    La sospensione temporanea dalla carica – continua Tedeschi – non rientra tra le circostanze che consentono un terzo mandato se uno dei due precedenti si è interrotto prima dei due anni, sei mesi e un giorno “per causa diversa dalle dimensioni volontarie”, perché esse sono chiaramente specificate (articoli 52, 53, 141, 143, 193, 247 e 262 del citato d.lgs. n. 267/2000), ragion per cui desterebbe “meraviglia” se agli “addetti ai lavori” fosse sfuggito questo elementare dettaglio. Questo è l’orientamento interpretativo attuale; poiché non è 'inoppugnabile' (non lo sono le sentenze, figuriamoci i pareri interpretativi…), ciò non toglie che il Consiglio di Stato lo riveda, consentendo cosi all’ex sindaco di ricandidarsi per la terza volta. Non resta che aspettare Babbo Natale per vedere se, tra i regali che porterà, ci sarà anche questo".

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