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    Anche il Tar dà ragione al Comune di Fasano: nessun risarcimento è dovuto alla Mitapast

    Le casse comunali, e di conseguenza i cittadini, hanno così risparmiato 300mila euro: la questione va avanti dal lontano 2003
    RedazioneDa RedazioneAprile 29, 20184 minuti di lettura
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    Anche il Tar dà ragione al Comune di Fasano: nessun risarcimento è dovuto alla Mitapast - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Ex scuola di Laureto: anche innanzi al Giudice amministrativo hanno trovato accoglimento le ragioni del Comune di Fasano. E' quanto deciso dal Tar Puglia, Lecce, con sentenza del 27 aprile scorso che ha respinto la milionaria domanda di risarcimento del danno. Una vicenda che va avanti ormai da molti anni (dal 2003) e che ha visto l'ente comunale contro la Mitapast. Ma andiamo per ordine. Nel 2001 il Comune di Fasano espletò una gara per vendere l'ex scuola elementare di Laureto. A conclusione della stessa l'immobile fu assegnato alla società Mitapast, che gestisce un pubblico esercizio proprio nei pressi dello stesso immobile. Il bando di gara prevedeva l'obbligo a carico del vincitore della stessa di pagare il prezzo di acquisto dell'immobile, 139mila euro, entro dieci giorni dall'aggiudicazione della licitazione. La Mitapast, essendo l'immobile occupato da abusivi, si rifiutò di stipulare il contratto e di pagare il prezzo di vendita pattuito sino allo sgombero del bene. Così l'Amministrazione comunale riuscì, dopo un po' di tempo, a far sloggiare chi, approfittando del fatto che l'edificio era abbandonato, si era sistemato all'interno della struttura. Una volta liberato l'immobile il Comune invitò la società acquirente a stipulare il contratto di vendita prevedendo, tra l'altro, la possibilità di una riduzione percentuale del prezzo in rapporto al ritardo accumulato dal Comune nella consegna dello stesso all'acquirente. Quel contratto non fu mai perfezionato. Nel frattempo la società aveva intrapreso azione giudiziaria nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno patito (quantificato in 256mila euro oltre interessi e spese processuali) a causa del ritardo con il quale l'ente locale aveva dichiarato la propria disponibilità a consegnare l'immobile. Il Comune, a quel punto, si costituì in giudizio. Il capo dell'avvocatura comunale, l'avvocato Ottavio Carparelli fece rilevare, sin dal primo grado di giudizio, innanzitutto il difetto di giurisdizione del Tribunale di Fasano, sostenendo che la controversia dovesse rientrare nella giurisdizione del Tar Puglia e respingendo punto per punto le richieste della società.

     

    Il Giudice, dopo un processo durato quattro anni, con sentenza del 2 aprile 2007, condannò il Comune di Fasano a pagare alla Mitapast, a titolo di risarcimento danni da ritardata consegna dell'immobile, oltre 300mila euro, nonché le spese e competenze processuali per circa 20.000 euro. Avverso la decisione del giudice di primo grado la giunta comunale dell'epoca, propose appello innanzi alla Corte di appello di Lecce, che ribaltò la sentenza di primo grado. Secondo i giudici della Corte di appello salentina, non essendo mai stato stipulato il contratto e non avendo la Mitapast mai pagato al Comune, nel termine previsto, il prezzo dell'immobile, nonostante fosse risultata aggiudicataria della gara a suo tempo bandita dall'ente, la controversia doveva ritenersi rientrante nella giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale e non in quella del giudice civile. E ciò perché aveva domandato il risarcimento del danno da lesione di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo. In buona sostanza il Tribunale di Fasano non poteva giudicare quella causa e, quindi, non poteva emettere quella sentenza. Il Comune, quindi, non doveva alcun risarcimento alla Mitapast. I legali di quest'ultima società decisero di proporre ricorso in Cassazione. Ma anche la Suprema Corte si è espressa dichiarando inammissibile il ricorso e confermando che è il Comune di Fasano ad aver ragione e che, quindi, l'ente non deve alcun risarcimento alla Mitapast. Detta società, nel frattempo, aveva ceduto il credito risarcitorio derivante dalla sentenza di primo grado alla società Mita che aveva riassunto il giudizio innanzi al Tar Puglia ritenuto dalla Corte di Appello di Lecce, fornito di giurisdizione.

     

    Ora anche il Tar ha accolto le tesi del Comune di Fasano e ha così respinto il ricorso, ritenendo infondata la domanda di risarcimento del danno. Salvo l’esito dell’eventuale appello innanzi al Consiglio di Stato, per il momento, i cittadini fasanesi hanno risparmiato 300.000 euro e, con le ristrette disponibilità finanziarie del bilancio comunale, non è affatto poco.

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