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    Sei su:Home»Notizie»Attualità»Concorso ‘chiacchierato’ per vigili urbani a Fasano: all’ex sindaco Lello Di Bari negato l’accesso agli atti
    Attualità

    Concorso ‘chiacchierato’ per vigili urbani a Fasano: all’ex sindaco Lello Di Bari negato l’accesso agli atti

    Nella sua funzione di consigliere comunale Di Bari aveva chiesto documentazione che però il comandante Fernando Virgilio non ha concesso
    RedazioneDa RedazioneSettembre 19, 20176 minuti di lettura
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    Concorso 'chiacchierato' per vigili urbani a Fasano: all'ex sindaco Lello Di Bari negato l'accesso agli atti - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Continua a tenere banco a Fasano il concorso per due posti da tenente nel corpo dei vigili urbani di Fasano. Qualche giorno fa Osservatoriooggi aveva pubblicato la lettera inviata dai sindacati al sindaco Francesco Zaccaria e al segretario generale Alfredo Mignozzi con cui si chiedeva la sospensione del concorso per far chiarezza sulle procedure svolte. Alcuni partecipanti hanno anche inoltrato ricorsi alla Procura e all'Anac nei quali ipotizzano episodi di stretti rapporti personali fra un membro della commissione e due dei tredici ammessi all'orale. Naturalmente la vicenda sta facendo molto rumore ed ecco che ora la stessa si arricchisce di una nuova e incredibile puntata. Infatti all'ex sindaco e attuale consigliere comunale Lello Di Bari sono stato negati dal dirigente Fernando Virgilio (e presidente della commissione esaminatrice) gli atti del concorso. Ma andiamo per ordine.

     

    Nei giorni scorsi Di Bari aveva presentato regolare richiesta urgente di accesso agli atti del concorso inviando nota al segretario generale Mignozzi e alla dirigente del settore Risorse Marisa Ruggiero. L'ex sindaco nello specifico chiedeva il primo bando e relative delibera e determina risalente al 2012, delibera del15 maggio 2015 con cui si riaprivano i termini del bando; i verbali di commissione fino alla data della richiesta d'accesso agli atti; domanda e curricula dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte; prove scritte di tutti coloro che le hanno sostenute e relativa valutazione; ogni altro atto collegato alla procedura. Ma a distanza di qualche giorno ecco arrivare la risposta di diniego a firma di Fernando Virgilio. "L'istanza di accesso, diretta ad ottenere copia di documentazione concorsuale riguardante i concorrenti, copia degli elaborati concorsuali e copia dei verbali della commissione giudicatrice mentre è ancora in corso il procedimento valutativo non può essere accolta – scrive Virgilio a Di Bari -. La richiesta di accesso in oggetto rappresenta una modalità di esercizio del diritto di informazione con oggetto generalizzato ed indiscriminato e pertanto a carattere meramente strumentale e perciò contratsante con la natura, invece, funzionalizzata, che collega espressamente il diritto informativo speciale all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo verso l'ente di appartenenza. La richiesta avanzata dal consigliere Di Bari integra una forma di esercizio del diritto speciale di informazione non ammissibile perché evidentemente inadeguata, meramente strumentale e non proporzionata, praticamente interferendo sull'ordinato andamento del procedimento concorsuale in itinere e, di riflesso, sull'efficiente funzionalità amministrativa dell'ente".

     

    Ma la risposta non è piaciuta all'ex sindaco Di Bari che ha preso carta e penna e ha risposto per le rime indirizzando una missiva al segretario generale chiedendo chiarimenti sul diniego. "La  richiesta di accesso agli atti – scrive Di Bari – è scaturita dai rumors, provenienti da più parti e a prima vista non destituiti di fondamento, circa la regolarità delle prove di esame sostenute e delle valutazioni finora attribuite: essendo, quella del controllo degli atti posti in essere dall’Amministrazione e dall’apparato burocratico, una delle funzioni precipue dei consiglieri comunali, soprattutto di opposizione, e, quindi, lo strumento per verificare i principii del buon andamento e della correttezza dell’azione amministrativa, ho ritenuto opportuno adire tale istanza, chiedendo di avere copia degli atti necessari a espletare tale riscontro, indirizzandola al Segretario generale e alla Dirigente delle Risorse umane. Tale mia richiesta, inoltrata in virtù della carica ricoperta, scaturisce esclusivamente dalla necessità di acquisire i dati da utilizzare, eventualmente, per le finalità collegate all'esercizio del mandato (presentazione di mozioni, interpellanze, espletamento di attività di controllo politico-amministrativo, ecc.). Ancora una volta con un colpo da stravagante prestigiatore, il Dirigente Virgilio ha negato l’accesso agli atti – alcuni dei quali (Delibera di Giunta n. 95 del 15.5.2015 e Determina n. 1072 del 18.6.2015) dovrebbero essere presenti sul sito del Comune ma dei quali non vi è traccia – impedendo così di conoscere notizie e informazioni in possesso del Comune e, di conseguenza, comprimendo l’espletamento del mio mandato di consigliere comunale. Il “regime di accesso sostanzialmente differenziato da quello spettante ai soggetti privati”, cui fa riferimento il Comandante della Polizia Locale nella sua nota di diniego, è frutto di interpretazione pressoché capovolta rispetto alla ratio sottesa all’art. 43 del Tuel: nel senso che il diritto d’accesso del consigliere comunale gode di maggiore ampiezza, con la conseguenza che detta istanza (in diverso avviso rispetto quella inoltrata dal privato), non deve essere precisamente motivata. Altro che strumentalizzazione! Con la conseguenza che anche gli uffici comunali non hanno titolo a richiederle e conoscerle, tali motivazioni, qualora l’esercizio del relativo diritto fosse volto a conoscere atti e documenti concernenti procedimenti amministrativi ormai conclusi da tempo o ancora in corso, né a compiere alcuna valutazione circa l'effettiva utilità della documentazione richiesta ai fini dell'esercizio del mandato. Nessuna obiezione può restringere la possibilità di intervento da parte del consigliere che finirebbe con l’incidere sull’espletamento del mandato dal medesimo ricevuto. A ciò si aggiunga che il diritto del consigliere ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra, neppure, alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, atteso che il diritto alla riservatezza viene comunque salvaguardato, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio: i consiglieri comunali, quindi, possono senz’altro venire a conoscenza di dati anche sensibili – qualora contenuti in documenti formati non solo dalla pubblica amministrazione di appartenenza ma, in genere, in qualsiasi atto (come possono essere quelli prodotti da una commissione di concorso) contenente “notizia” ovvero “informazione” proveniente da altra fonte – purché utili all’esercizio delle funzioni consiliari. Dal riconoscimento, in capo al consigliere comunale, della titolarità di un diritto “soggettivo pubblico funzionalizzato” all'accesso agli atti “muneris causa”, discende l'assenza dell'onere della motivazione e l'esclusione della possibilità, da parte della P.A., di sindacare il collegamento tra i documenti chiesti in ostensione ed il mandato consiliare, per tutto il tempo in cui la P.A. continua a detenere detti documenti. Tale violazione (in riferimento al diniego di Virgilio, ndr), che verrà rappresentata nelle sedi opportune, pertanto, non trova alcuna giustificazione in un ambito di trasparenza e correttezza amministrativa e giuridica. Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Pasquale Di Bari, nella sua qualità di consigliere comunale, chiede al Sig. Segretario generale, nella Sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di fornire chiarimenti in merito al diniego di accesso agli atti opposto dal Dirigente dott. Fernando Virgilio".

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