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    Attualità

    Il Giudice di Pace di Fasano: cartella Equitalia nulla se la relata è incompleta

    Innovativa sentenza del GdP fasanese Giovanni Quaranta relativa a una cartella esattoriale riferita a un'infrazione stradale
    RedazioneDa RedazioneGiugno 7, 20123 minuti di lettura
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    Il Giudice di Pace di Fasano: cartella Equitalia nulla se la relata è incompleta - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Un’innovativa sentenza del Giudice di Pace di Fasano ha statuito che la cartella esattoriale di Equitalia è nulla se la relata di notifica è lacunosa o comunque incompleta. Il provvedimento giurisdizionale è stato emesso dal Giudice di Pace coordinatore, dott. Giovanni Quaranta, al termine di una causa di opposizione avverso una cartella di pagamento, relativa a un verbale di infrazione al Codice della Strada. Questo verbale, secondo la competente Prefettura, era divenuto definitivo, e dunque la relativa sanzione pecuniaria era stata iscritta a ruolo. Ora, oltre al fatto che tale definitività, nel caso specifico, era insussistente, in quanto la relativa ordinanza di convalida non era stata mai notificata all’interessato, il GdP di Fasano ha accolto un altro importante rilievo del ricorrente, cioè quello, come già detto, della nullità e inesistenza della notifica della cartella di pagamento, non essendo stata redatta la relata di notifica sia sull’originale che sulla copia notificata.

     

    «Sul punto – osserva il Giudice di Pace dott. Quaranta – è recentemente intervenuta la Suprema Corte, che in caso analogo ha statuito, con la sentenza n. 398 del 13 gennaio 2012, la nullità della cartella esattoriale per difetto di relazione di notifica. Affermano gli “ermellini” che “ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c.”. Nella fattispecie – continua il GdP di Fasano – la relata è priva, tra l’altro, anche della data della eseguita notifica, di talchè, secondo la Suprema Corte, “ciò comporta la nullità insanabile della notifica nel caso in cui da questa decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti”, come, appunto, l’impugnazione dello stesso atto (…) La pur prevista possibilità di notificazione della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non esclude la necessità e l’obbligo della relata».

     

    La corretta compilazione della relata è dunque un obbligo, «la cui mancanza – conclude il Giudice di Pace –, se pur non qualifica detta notifica come inesistente, è idonea, invece, a farla ritenere affetta da nullità insanabile. Anche per tale motivo la opposta cartella deve ritenersi nulla». Accogliendo questo ricorso contro la cartella Equitalia, il GdP di Fasano ha conseguentemente condannato la stessa Equitalia e la competente Prefettura a pagare le spese di giudizio, sia pur contenute nei limiti del rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
     

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