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    Attualità

    Il Consiglio di Stato salva il Comune di Fasano da un risarcimento milionario

    Alcuni imprenditori avevano chiesto un indennizzo che superava il milione di euro: il massimo organo amministrativo ha dato loro torto
    RedazioneDa RedazioneLuglio 17, 20166 minuti di lettura
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    Il Consiglio di Stato salva il Comune di Fasano da un risarcimento milionario - Osservatorio Fasano
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    FASANO – E’ stata pronunciata qualche giorno fa, dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, una sentenza relativa ad una annosa, complessa e delicata controversia giudiziaria, in materia di edilizia, nella quale il Comune di Fasano rischiava di essere condannato ad un ingente risarcimento (oltre un milione di euro), in favore di alcuni imprenditori fasanesi. Tale risarcimento era stato richiesto dai suddetti imprenditori, a seguito di un diniego di concessione edilizia, poi definitivamente rilasciata dall’Ente. L’immobile interessato dalla causa è conosciuto da tutti i fasanesi, in quanto è posto all’ingresso di Fasano, sul lato sinistro, provenendo da Savelletri, e, da lungo tempo, si trova allo stato rustico e/o grezzo. I fatti che hanno dato luogo ai due gradi di giudizio risalgono addirittura ad oltre venti anni or sono.

     

    Con istanza del gennaio 1996 gli imprenditori, comproprietari di una casa di abitazione in territorio del Comune di Fasano, chiedevano il rilascio di una concessione edilizia per la sistemazione statica, igienica e funzionale dell’immobile al piano terra e per la sopraelevazione di tre piani, con allineamento dei prospetti agli edifici esistenti. L’Amministrazione comunale, con provvedimento del 10 ottobre 1996, respingeva detta domanda per contrasto della stessa con l’art. 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, ricadendo l’intervento in “zona bianca” non disciplinata dal Prg e non regolata da un piano attuativo. Gli imprenditori impugnavano detto provvedimento di diniego dinanzi al Tar della Puglia, il quale accoglieva il ricorso con sentenza del 1999. In particolare il Tar dichiarava l’illegittimità del provvedimento di diniego poiché adottato con richiamo a normativa non pertinente alla fattispecie, atteso che il citato art. 41-quinquies, comma 6, della legge nr. 1150/1942 non sarebbe applicabile alle zone sottoposte a diffusa edificazione, com’è quella nella quale è inserito l’immobile; il Tribunale adìto ha poi indicato la normativa destinata a disciplinare la fattispecie in questione, richiamando l’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, nr. 10, e l’art. 4, comma 1, della legge 1 giugno 1971, nr. 291, senza scendere all’esame del merito delle caratteristiche dell’intervento richiesto.

     

    In seguito a detta sentenza il Comune riattivava il procedimento per il rilascio della concessione (nell’ambito del quale acquisiva i pareri della Commissione edilizia comunale e della Soprintendenza), concludendolo con un secondo diniego di concessione edilizia, fondato stavolta sul contrasto delle opere progettate con l’art. 4, ultimo comma, della legge nr. 10/1977 (il quale dispone, con riguardo ai Comuni sforniti di Prg, che nei centri abitati sono “consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico”) e con l’art. 41-quinquies, comma 5, della legge nr. 1150/1942 (il quale limita alle sole opere di consolidamento o restauro gli interventi edilizi negli agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale). Avverso tale secondo diniego proponevano ricorso gli imprenditori, chiedendone al Tar della Puglia l’annullamento con il risarcimento dei conseguenti danni. Il Comune, sollecitato dall’istanza di riesame della pratica edilizia formulata sia con ordinanza cautelare dal Tar Lecce sia con istanza degli interessati, avviava un nuovo procedimento che portava al rilascio della concessione edilizia nel 2001. Il Tar di Lecce quindi dichiarava cessata la materia del contendere in merito alla domanda di annullamento del diniego di permesso di costruire, stante l’avvenuto rilascio della concessione, e accoglieva, tuttavia, la domanda dell’ingente risarcimento danni a favore degli imprenditori; questi ultimi, sulla base di una perizia giurata, avevano, infatti, quantificato il danno in complessivi 1.177.073,40 euro, per ritardata realizzazione dell’immobile, per maggiori spese di cantiere rimasto sospeso, per perdite economiche conseguenti alla mancanza di attività, di lavoro e di operai.

     

    Il Comune di Fasano, affidando le proprie ragioni agli avvocati Ottavio Carparelli, capo dell’Avvocatura comunale, e all’Avv. Giacomo Valla, del foro di Bari, proponeva appello, innanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del Tar pugliese sulla questione risarcitoria. Il massimo organo di Giustizia Amministrativa, con sentenza depositata in data 11 luglio 2016, ha dato ragione al Comune di Fasano, in quanto ha ritenuto la domanda di risarcimento del danno priva di fondamento. Il Consiglio di Stato ha chiarito che effettivamente la prima sentenza di accoglimento del Tar di Lecce non sanciva alcun obbligo del Comune di rilasciare la richiesta concessione edilizia, essendosi il giudicante limitato a rilevare il vizio “formale” del provvedimento di diniego (consistente nell’erronea motivazione dello stesso), demandando all’Amministrazione le ulteriori determinazioni, da prendere quest’ultime sulla base delle disposizioni normative individuate in sentenza come disciplinanti la fattispecie. Più specificamente, prendendo atto della condizione di edificazione dell’area interessata dalla richiesta edificatoria il Tar, al contrario di quanto ritenuto dal Comune, che al riguardo aveva richiamato il comma 6 dell’art. 41-quinquies, l. nr. 1150/1942, ha ritenuto non necessaria la previa predisposizione di un piano attuativo, dovendo trovare applicazione nella specie, come già evidenziato, gli artt. 4, ultimo comma, della legge nr. 10/1977 e 4, comma 1, della legge nr. 291/1971. Il Comune di Fasano, tramite i propri difensori, ribadiva, invece, in particolare, che il secondo diniego di concessione edilizia era fondato su un duplice ordine di motivi, con riferimento: a) al fatto che l’intervento richiesto (sopraelevazione di tre piani) eccedeva i limiti di quanto consentito dall’art. 4, ultimo comma, l. nr. 10/1977; b) alla preclusione riveniente dall’art. 41-quinquies, comma 5, l. nr. 1150/1942 con riguardo alle aree interessate da vincoli di particolare pregio paesaggistico e ambientale. In particolare l’Amministrazione comunale insisteva soprattutto sulla prima delle due motivazioni ritenuta dal Consiglio di Stato effettivamente dirimente: infatti, l’art. 4, ultimo comma, della l. nr. 10/1977, nel disciplinare gli interventi consentiti nei Comuni sforniti di P.R.G., dispone che nei centri abitati sono “consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico”.

     

    E’ evidente, pertanto, come la sopraelevazione di tre piani, oggetto della concessione edilizia richiesta dagli imprenditori, fuoriesca dai suddetti interventi consentiti. Con la conseguenza che non può essere riconosciuto il risarcimento del danno (nella specie, quantificato in oltre un milione di euro), in favore di una parte che ha proposto e/o progettato un intervento edilizio (sopraelevazione di tre piani) in contrasto con la normativa edilizia; più nel dettaglio, detta normativa, al momento del richiesta di rilascio della concessione edilizia, non consentiva la sopraelevazione, prevedendo soltanto interventi di opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico.

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