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    Attualità

    Insidie stradali: sentenza innovativa a favore del Comune di Fasano

    La vicenda riguardava un ciclista caduto a Selva di Fasano a causa di un tombino rialzato dell'Acquedotto: la responsabilità, al 60%, è proprio del ciclista
    RedazioneDa RedazioneOttobre 14, 20163 minuti di lettura
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    Insidie stradali: sentenza innovativa a favore del Comune di Fasano - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Quel tombino non era poi così “insidioso” E’ quanto statuito dal Tribunale Civile di Brindisi con la recentissima sentenza n.1732 del 6 ottobre scorso. La sentenza ha definito una fattispecie nella quale un ciclista aveva citato in giudizio il Comune di Fasano per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di una caduta verificatasi a Selva di Fasano, in viale Delle Acacie, alle ore 11 del mattino, in condizioni di buona visibilità, a causa del dislivello, di circa 5 centimetri, esistente tra il manto stradale e il bordo metallico di un tombino di proprietà Aqp. Il Giudice brindisino ha affermato, innanzi tutto, il principio secondo il quale i ciclisti, allorquando percorrono le strade pubbliche, che notoriamente, al contrario delle piste, possono presentare dei dislivelli o dissesti, hanno l’obbligo di procedere con particolare diligenza e con attenzione adeguata allo stato dei luoghi. In forza di tale principio, il Tribunale Civile di Brindisi ha stabilito che, nel caso sottoposto al suo esame, la responsabilità della caduta del ciclista andava addebitata per il 60% al ciclista stesso e per il 40 % all’Ente proprietario della strada, in ragione della agevole visibilità del tombino e, quindi, della non integrale insidiosità dello stesso.

     

    Il Tribunale ha chiarito, in particolare, che, se da un lato, gli Enti proprietari delle strade hanno sicuramente l’obbligo, sancito anche dal vigente Codice della Strada, di tenere le strade in buone condizioni manutentive, dall’altro i ciclisti hanno l’obbligo di procedere con particolare diligenza, facendo attenzione alle asperità eventualmente presenti sul manto stradale; e ciò a maggior ragione quando tali asperità siano agevolmente visibili osservando il criterio della normale diligenza nella guida. Nel caso deciso dal Tribunale di Brindisi, il ciclista aveva chiesto la condanna del Comune di Fasano al risarcimento del danno subito nella misura di oltre 10.000 euro; invece, a seguito di consulenza tecnica di ufficio svolta in corso di causa, il danno effettivamente accertato era di circa 3.000 euro; sicché il Tribunale, affermando la responsabilità concorsuale del ciclista, ha riconosciuto alla parte istante soltanto l’importo complessivo di circa 1500 euro, e ha interamente compensato tra le parti le spese processuali.

     

    La sentenza è innovativa, in quanto applica anche ai casi di risarcimento danni da insidia stradale, sia il criterio della responsabilità concorsuale presunta di cui all’art. 2054 c.c., sia il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui non può configurarsi la totale responsabilità della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui, come quello deciso, il pericolo che ha causato l’incidente non è occulto, ma agevolmente evitabile o “scansabile”, osservando il criterio di una diligente ed adeguata attenzione nella condotta di guida dei veicoli, cui la bicicletta è a tutti gli effetti di legge equiparata. Il Comune di Fasano è stato difeso dall’avv. Ottavio Carparelli, capo dell’Avvocatura comunale.

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