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    Attualità

    Gli scivoli devono essere sempre autorizzati: Comune di Fasano vince causa in tribunale

    Si è conclusa al Tribunale di Brindisi una causa che andava avanti dal 2010: i giudici hanno ritenuto legittima la sanzione comminata dalla Polizia municipale
    RedazioneDa RedazioneDicembre 9, 20163 minuti di lettura
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    Gli scivoli devono essere sempre autorizzati: Comune di Fasano vince causa in tribunale - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Scivoli in cemento sulle strade pubbliche: illegittimi senza la preventiva autorizzazione comunale, anche se di non rilevanti dimensioni. E’ quanto affermato da una recente sentenza, pronunciata in grado di appello dal Tribunale Civile di Brindisi, pubblicata il 2 dicembre scorso, con la quale è stata confermata integralmente una pronuncia del Giudice di Pace di Fasano. La vicenda giudiziaria aveva avuto inizio nel 2010, allorquando, il Comando della Polizia Municipale di Fasano, all’epoca diretto dall’attento comandante, Maggiore Antonio Orefice, nell’esercizio dei poteri di polizia edilizia, a seguito di sopralluogo personalmente effettuato,unitamente al Maresciallo Cuoco, irrogava, ai sensi dell’art. 21 del vigente Codice della Strada, nei confronti di un cittadino, la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 800 euro circa, per la realizzazione di un scivolo in cemento su strada pubblica sita in una frazione di Fasano, lungo circa 3 metri e largo 1 metro, senza la preventiva autorizzazione comunale.

     

    Effettivamente, l’art. 21 del Codice della Strada, rubricato Opere, depositi e cantieri stradali, dispone che: 1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. 2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli. 3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366. 5.

     

    La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L’interessato proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Fasano, ritenendo illegittima la sanzione, per non aver eseguito personalmente e materialmente i lavori di realizzazione dello scivolo. Tuttavia, dall’istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, era emerso che, in vero, il cittadino, si sarebbe spontaneamente qualificato come responsabile del manufatto contestato, nell’ambito dei più generali lavori di ristrutturazione dell’immobile confinante. In forza di tali risultanze istruttorie, confermati dagli agenti verbalizzanti in corso di causa, il Tribunale, richiamando l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sin dal 1966, ha attribuito particolare valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal cittadino interessato agli agenti verbalizzanti e, qualificandole come confessione stragiudiziale, ha definitivamente ritenuto sussistenti elementi di prova sufficienti per ricondurre la realizzazione dello scivolo al destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria e per ritenere legittima la medesima sanzione. Il Comune di Fasano è stato difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, dirigente l’Avvocatura comunale.

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