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    Attualità

    Fasano con Bari: il testo integrale della relazione ministeriale che conferma tutto

    Nella relazione illustrativa inviata dal consiglio dei ministri alla Regioni c'è proprio un passaggio che riguarda la nostra città
    RedazioneDa RedazioneNovembre 2, 20126 minuti di lettura
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    Fasano con Bari: il testo integrale della relazione ministeriale che conferma tutto - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Pochi dubbi ormai. Fasano, dal 1° gennaio del 2014, passerà alla nuova nascente area metropolitana di Bari. Oltre al decreto ministeriale il Governo ha anche emanato una relazione illustrativa in cui è possibile trovare proprio il passaggio che certifica che Fasano passerà sotto Bari. Ecco il testo integrale della relazione.

     

    “Con lo schema di decreto-legge in esame viene disegnato il nuovo assetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, procedendo così al completamento di un iter di riordino che ha preso avvio con l’articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, noto come decreto “Salva-Italia”, nel quale i profili investiti sono stati gli organi di governo e le funzioni delle province. La riforma è, poi, proseguita inserendosi organicamente nell’ambito del decreto n. 95 del 2012, c.d. “Spending review”, laddove agli articoli 17 e 18 si prevede, rispettivamente, il riordino delle province, sulla base di requisiti minimi demo-territoriali, e l’istituzione delle città metropolitane. La riforma delle Province, nel suo complesso, dà attuazione al Titolo V, Parte II, della Costituzione, rendendo la loro dimensione territoriale più adeguata alla particolare connotazione quale ente di area vasta. L’iter di riordino previsto dall’articolo 17 su indicato ha stabilito un percorso concertato con le autonomie locali nel rispetto del quadro costituzionale di riferimento e della leale collaborazione istituzionale. Le specifiche scelte volte a concretizzare il riordino dei singoli territori sono state demandate ai Consigli delle autonomie locali di ogni regione o ad analoghi organi di raccordo e alle regioni medesime. I primi sono stati chiamati ad adottare e trasmettere alla rispettiva Regione le ipotesi di riordino entro il 3 ottobre 2012, le seconde ad elaborare le proposte di riordino sulla base delle ipotesi ricevute, trasmettendole al Governo entro il 23 ottobre 2012. All’esito di tale procedura non hanno avanzato alcuna proposta di riordino la Calabria e il Lazio; di conseguenza, per tali regioni occorrerà chiedere il parere in sede di Conferenza Unificata riguardo al riordino delle relative province. Come nel caso del decreto-legge n. 95 del luglio 2012, anche l’intervento con il presente decreto si rende necessario nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria ed al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, in un’ottica complessiva di riduzione degli apparati amministrativi fonte di spesa pubblica.

     

    Con il decreto-legge in esame si stabilisce, a regime, che le province devono possedere requisiti minimi determinati con legge dello Stato o con deliberazione del Consiglio dei ministri. In proposito requisiti minimi demo-territoriali sono stati già fissati con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 che ha previsto una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti. Sulla base di tali requisiti, il decreto-legge in esame, concludendo il procedimento di riordino, contiene l’elenco delle province nelle regioni a statuto ordinario come risultanti a decorrere dal 1° gennaio 2014: dalle attuali 86 si passa a 51, comprese le città metropolitane istituite a partire dalla medesima data, con contestuale soppressione delle province del relativo territorio. Viene parzialmente superata, per le città metropolitane di Milano e Firenze, la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012 che aveva previsto la coincidenza del territorio della città metropolitana con quello della provincia contestualmente soppressa: infatti la città metropolitana di Milano e quella di Firenze ricomprendono anche, rispettivamente, i territori già appartenenti alle province di Monza e della Brianza e di Prato e Pistoia, che sono contestualmente soppresse. La denominazione delle province risultanti dal riordino riproduce, laddove formulata in modo inequivoco, la proposta avanzata dalla Regione mentre negli altri casi si attiene al criterio della sommatoria, in ordine alfabetico, dei nomi delle province oggetto di riordino. Per quanto riguarda inoltre la città metropolitana di Reggio di Calabria, la sua istituzione è stata differita alla conclusione della procedura di commissariamento ai sensi dell’articolo 143 Tuel. Contestualmente il decreto determina per i comuni indicati in un’apposita tabella, che costituisce parte integrante del decreto, il mutamento delle circoscrizioni provinciali di appartenenza, dando seguito, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, alle iniziative pervenute dagli enti locali interessati. In particolare, i mutamenti ciircoscrizionali, a partire dal 1° gennaio 2014, riguardano i seguenti comuni:

    – il comune di Fasano passa dalla provincia di Brindisi alla Città metropolitana di Bari;

    – i comuni di Cellino San Marco, Erchie, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna passano dalla provincia di Brindisi a quella di Lecce;

    – il comune di Avetrana è spostato dalla provincia di Taranto a quella di Lecce.

    In sede di conversione del presente decreto legge si terrà conto di ulteriori iniziative assunte da altri comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, sentite le Regioni interessate.

     

    Il decreto-legge indica i criteri per l’individuazione del comune capoluogo di provincia. In materia di disciplina delle modalità elettive dei componenti del consiglio metropolitano, con una modifica al comma 6 dell’articolo 18, si è disposto che i medesimi vengano eletti con le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale anche nel caso in cui il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Si è prevista una procedura sanzionatoria in caso di mancata adozione dello statuto definitivo della città metropolitana: il consiglio metropolitano viene sciolto con contestuale nomina di un commissario che vi provvede in via sostitutiva e amministra l’ente fino alle nuove elezioni da fissare entro 6 mesi dallo scioglimento. Il decreto in esame effettua anche una precisazione in tema di funzioni delle città metropolitane. Vengono dettate infine una serie di disposizioni transitorie e finali volte a regolare la fase dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014, data di decorrenza degli effetti del riordino delle province e dell’istituzione delle città metropolitane. Gli organi delle province e gli eventuali commissari nominati (per scadenza naturale del mandato, per scadenza del precedente commissariamento o per altri casi di cessazione anticipata del mandato) cessano il 31 dicembre 2013.

     

    Si evidenzia che per la giunta è prevista la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2013: le relative competenze sono svolte dal presidente della provincia che può delegarle ad un numero di consiglieri non superiore a tre. In fase di prima applicazione, per la costituzione degli organi delle province istituite in luogo di quelle pre-esistenti e delle città metropolitane, nonché per il rinnovo degli organi delle altre province, la data per le elezioni è fissata dal Ministro dell’Interno secondo le modalità stabilite nel decreto in esame. A completamento del processo di riordino, il decreto rinvia a successivo Dpcm, adottato sentita l’Upi e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la regolazione di tutti i rapporti giuridici tra la nuova provincia e quelle ad essa pre-esistenti, individuando altresì un percorso ai sensi della normativa vigente per il passaggio del personale. Reca la clausola di invarianza finanziaria. Non viene redatta relazione tecnica in quanto dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

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