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    Attualità

    Covid: nuova ordinanza di Emiliano

    Nell'ordinanza n.88 misure più rigide dal 27 marzo al 6 aprile
    RedazioneDa RedazioneMarzo 26, 2021Aggiornato il:Agosto 5, 20255 minuti di lettura
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    Covid: nuova ordinanza di Emiliano - Osservatorio Fasano
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    Fasano – Il presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza num. 88 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” con decorrenza da domani 27 marzo sino al 6 aprile 2021.



    Questa ordinanza è il frutto di un approfondito confronto con i sindaci, i presidenti delle province pugliesi e con il partenariato istituzionale: Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Casartigiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Ugl e Cgil, Cisl e Uil della Puglia.



    “Abbiamo recepito le istanze arrivate da sindaci, presidenti delle province e partenariato – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – che avevano espresso l’esigenza di misure più stringenti rispetto a quelle nazionali per arginare la diffusione dei contagi in vista delle festività. Abbiamo fatto in modo che le regole siano uniformi su tutto il territorio regionale, senza creare disparità tra territori e comunità. Stiamo attraversano la terza ondata del coronavirus, con l’incognita delle varianti del covid che ci tiene sempre in allerta. Queste misure temporanee hanno lo scopo di tutelare al meglio la salute pubblica”.



    Il presidente Anci Puglia, Domenico Vitto dichiara: “Questa ordinanza è frutto di un grande lavoro di condivisione con i presidenti delle province e i sindaci delle città capoluogo, che a loro volta hanno consultato i sindaci dei territori. È un provvedimento omogeneo, con regole chiare per tutti, che evita che ci siano iniziative di singoli comuni che avrebbero potuto creare disparità. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è sul senso di responsabilità di ciascuno, che è l’arma migliore per affrontare questo periodo. Questo significa che bisogna evitare in ogni modo assembramenti di più persone che non sia lo stretto nucleo familiare. Il senso della nostra proposta, recepita dall’ordinanza, di limitare gli spostamenti fuori dal proprio territorio cittadino anche per raggiungere le seconde case, si fonda sull’esperienza dello scorso anno, che ha fatto registrare proprio in quell’ambito il mancato rispetto delle regole di prevenzione”. 



    Stefano Minerva presidente regionale Upi dichiara: “Comuni, Province e Regione lavorano insieme per la tutela della salute dei cittadini. E insieme decidono le misure da prendere per limitare i contagi ed evitare l’innalzamento della curva. Le proposte sono nate da un attento e continuo confronto al fine di rendere più stringenti ed efficaci le strategie di contenimento. La Puglia è un luogo in cui il confronto tra Regione, Upi e Anci è diretto e continuo”.



    L’ordinanza num. 88 dispone quanto segue:



    Seconde case

    Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021: 

    sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;

    sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza. 



    Attività commerciali

    Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.

    Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.

    Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021 Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del medesimo DPCM.

    Resta fermo l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.


    Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie

    Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.

    Resta fermo l’obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.



    Attività lavorativa

    I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

    È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.

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