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    Vicini rumorosi? L’avvocato risponde

    Come ogni venerdì, ospite di Osservatoriooggi.it l'avvocato fasanese Antonietta Curlo. Per sottoporle eventuali richieste, scrivete a redazione@osservatoriooggi.it
    Antonietta CurloDa Antonietta CurloFebbraio 21, 20133 minuti di lettura
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    Vicini rumorosi? L'avvocato risponde - Osservatorio Fasano
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    LA PAROLA AL LEGALE – La nostra quiete, ogni giorno, viene intaccata da una serie di rumori e, se a quello del traffico o dell’attività che svolgiamo si aggiungono anche i vicini rumorosi la amata casa, luogo dove godere in tranquillità e serenità la nostra vita, può diventare un vero e proprio inferno. E, quelle immissioni rumorose quali l’abbaiare di cani, il suono di una batteria o di un pianoforte, i bambini che urlano, il rumore dei  tacchi, l’odioso martello o trapano della domenica mattina, possono seriamente danneggiare il nostro benessere psico-fisico. Nei casi più gravi il rumore proviene dell’appartamento accanto e può essere così molesto da dover ricorrere all’autorità.

    Il regolamento condominiale prevede una o più clausole che vietano ai condomini di porre in essere attività tali da arrecare disturbo agli altri negli orari destinati al riposo ed alla tranquillità.

    In ogni caso, chiunque vede la propria tranquillità psico-fisica danneggiata, può e deve pretendere la cessazione dell’attività molesta, nonché un eventuale risarcimento danni.

    E in assenza di esplicita regolamentazione condominiale?

    Nessun timore, la materia “rumore” è regolamentata da numerose fonti normative di carattere privato e pubblico (art. 844c.c, art. 959c.p., costituzione art. 32, legge quadro n. 447/95 e tutti i suoi decreti attuativi, molteplici normative di settore). Basta ricordare che tutte le normative italiane sul rumore prevedono che si limitino le immissioni dello stesso durante tutto l’arco della giornata.

    Nel diritto privato sono considerate moleste le immissioni rumorose che superano di tre decibel il rumore di fondo della zona di interesse.

    Attenzione, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile. Importante sottolineare che la materia delle immissioni non può non passare da una valutazione dei fatti da farsi caso per caso, e quindi sostanzialmente rimessi alla discrezionalità del giudice, che non vuol dire decisione arbitraria, ma convincimento su dati di fatto.

    Che fare, quindi, per proteggersi dai rumori molesti?

    Le soluzioni sono diverse e occorrerebbe seguire vari step prima di adire le vie legali. Da non escludere la risoluzione con una chiacchierata cortese ma decisa con il vicino che disturba la nostra tranquillità. Buona parte dei “disturbatori”, potrebbe anche non rendersi conto del fastidio arrecato. Se il dialogo non portasse risultati, però, sarebbe opportuno rivolgersi all’amministratore e, comunque, sottoporre “il problema rumore” all’assemblea condominiale.

    Esauriti tutti i tentativi di riconciliazione e mediazione, meglio inviare una diffida, con raccomandata, contenente non solo i dati identificativi vostri e dell’alloggio, ma l’intimazione di limitazione o cessazione delle immissioni rumorose che vi arrecano danni.

    In caso di mancanza di riscontro, sarà necessario, infine, rivolgersi ad un avvocato e adire l’autorità giudiziaria, denunciare ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, oppure presentare un esposto presso il Comune di competenza. In quest’ultimo caso il Comune interverrà con i propri tecnici, o attraverso l’A.R.P.A (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), che valuterà l’accettabilità del rumore.

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    Antonietta Curlo

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