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    Rottamazione Quinquies: al via le domande per la definizione agevolata 2026

    L'analisi del Dott. Giuseppe Liuzzi sulle modalità di accesso, lo stralcio di sanzioni e interessi e gli effetti sospensivi sulle procedure esecutive e cautelari.
    RedazioneDa RedazioneGennaio 25, 20264 minuti di lettura
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    Rottamazione Quinquies: al via le domande per la definizione agevolata 2026 - Osservatorio Fasano
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    Fasano – A partire dal 21 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha aperto il portale telematico per la presentazione delle domande della rottamazione quinquies. L’effetto maggiormente rilevante della rottamazione riguarda lo stralcio di ogni sanzione amministrativa inerenti alle imposte nonché connesse ai contributi previdenziali purché derivanti da omessi versamenti. Allo stesso tempo, la rottamazione causa l’abbattimento di qualsiasi tipo di interesse. A titolo esemplificativo, sono stralciati per intero:

    • gli interessi di mora (ex articolo 30 del DPR602/1973);
    • gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo contestati nella cartella di pagamento (ex articolo 20 del DPR 602/73);
    • gli interessi da sospensione giudiziale (ex articolo 47 del D. Lgs. 546/1992);
    • gli interessi da sospensione amministrativa (ex articolo 39 del DPR 602/1973).

    Per completezza, si stabilisce che la rottamazione avviene senza corrispondere quanto sarebbe stato dovuto a titolo di compenso per la riscossione.

    La domanda deve essere presentata tramite canale telematico entro il termine del 30 aprile 2026 da intendersi come perentorio, utilizzando i modelli che verranno approvati a cura dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Conformemente alle precedenti edizioni, entro la data indicata è possibile integrare o revocare una domanda già inviata. La domanda deve essere sempre presentata anche nel caso in cui non ci siano importi da versare.

    Alla presentazione della domanda sono collegati importanti effetti per quanto concerne la riscossione nonché le attività cautelari. In particolare:

    • per i carichi oggetto di definizione sono sospese le azioni esecutive, salvo quelle irreversibili, mentre non possono essere adottati nuovi fermi e ipoteche;
    • il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza che si attivi il meccanismo che contempli una proposta di compensazione con i ruoli;
    • al contribuente viene consentita la riscossione dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

    Inoltre, sempre come effetto della domanda:

    • è possibile l’ottenimento del DURC per via dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017;
    • per effetto dell’articolo 1-quater del D.L. n. 50/2017, la domanda sembra condizione sufficiente sia per l’erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo) sia per l’ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, ai fini della partecipazione a gare di appalto;
    • non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti (combinato disposto ex articolo 31 del D.L. n. 78/2010 nonché articolo 37 comma 49-quinquies del D.L. n. 223/2006).

    La domanda causa la sospensione dei termini di pagamento delle rate da dilazione dei ruoli (ex articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973) sino al termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata, quindi sino al 31 luglio 2026. Si precisa, afferma il dott. Liuzzi Giuseppe, che le rate potranno essere pagate anche a rate, fino ad un massimo di 54 rate bimestrali. Quando il debitore intende avvalersi della rottamazione in maniera parziale, difficilmente potrà procedere a scindere l’importo della rata onorando la sola porzione non oggetto di rottamazione che non beneficia della sospensione. Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva specificato che per i carichi non definiti bisogna continuare a pagare le rate, senza, però, utilizzare i bollettini in origine predisposti. Sarà necessario, quindi, recarsi presso gli sportelli per conoscere l’esatto importo delle rate.

    La necessità di recarsi presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione potrebbe sussistere anche per le rate relative anche a carichi non definibili.

    Sui carichi oggetto di definizione l’Agente della Riscossione, per effetto della domanda di rottamazione:

    • non può avviare azioni esecutive né disporre fermi e ipoteche. Restano i fermi e le ipoteche adottati alla data di presentazione dell’istanza;
    • nel caso fosse stata iscritta l’ipoteca prima della trasmissione della domanda, questa mantiene i suoi effetti dunque il titolo di prelazione;
    • l’inibizione di azioni esecutive e cautelari non riguarda tutti i carichi di ruolo ma i soli carichi oggetto di definizione;
    • nel caso il debitore intendesse definire una parte dei ruoli, o se fossero presenti anche carichi derivanti da accertamento esecutivo (non rottamabili), le misure cautelari potrebbero essere adottate limitatamente ai ruoli non oggetto di definizione;
    • l’inibizione dell’iscrizione di fermi e ipoteche sussiste anche nel caso in cui l’Agente della Riscossione avesse già comunicato l’intenzione di iscrivere ipoteca o il fermo.

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