GIUDIZI LEGALI
Insidie stradali: il Comune di Fasano si difende e risparmia 25.000 euro
L'ente comunale, difeso dal capo dell'avvocatura Ottavio Carparelli, ha affrontato di recente due giudizi per risarcimento danni

FASANO - Son due le sentenze, interessanti, di recente pronunciate dal Tribunale Civile di Brindisi nei confronti del Comune di Fasano, in materia di risarcimento del danno da cosiddette insidie stradali La prima riguarda un ciclista. La seconda un pedone. La decisione riguardante il ciclista è stata pronunciata in relazione ad un fattispecie in cui l'utente della strada (ciclista) aveva citato in giudizio il Comune di Fasano per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in circa 19.000 euro, oltre interessi e spese legali, subito in conseguenza di una caduta verificatasi in Fasano, in via Paisiello, in pieno giorno, alle ore 14 circa, in condizioni di buona visibilità, a causa di grata metallica per il deflusso delle acque piovane, nella quale era finita, incastrandosi, la ruota anteriore della bicicletta. Il Giudice brindisino ha integralmente rigettato la domanda ed ha affermato, innanzi tutto, il principio secondo il quale i ciclisti, allorquando percorrono le strade pubbliche - che notoriamente possono presentare dei dislivelli o dissesti - hanno l'obbligo di procedere con diligenza e con attenzione adeguata allo stato dei luoghi. In forza di tale principio, il Tribunale Civile di Brindisi ha stabilito che, nel caso sottoposto al suo esame, la responsabilità della caduta andava addebitata al ciclista e non all'Ente proprietario della strada, in ragione della agevole visibilità, da diversi metri prima, della grata metallica, e quindi della non insidiosità della stessa. Il Tribunale ha chiarito, in particolare, che, se da un lato, gli Enti proprietari delle strade hanno sicuramente l'obbligo, sancito anche dal vigente Codice della Strada, di tenere le strade in buone condizioni manutentive, dall'altro i ciclisti hanno l'obbligo di procedere con particolare diligenza, facendo attenzione alle asperità eventualmente presenti sul manto stradale; e ciò a maggior ragione quando tali asperità siano agevolmente visibili osservando il criterio della normale diligenza nella guida.
La decisione riguardante il pedone, invece, è stata pronunciata in relazione ad un caso in cui un l'utente della strada aveva citato in giudizio il Comune di Fasano per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di una caduta verificatasi in Fasano, in piazzale Kennedy, in una serata piovosa, alle ore 23 circa, in condizioni di scarsa visibilità, a causa di una mattonella sollevata dal piano di calpestìo della strada, coperta dall'acqua piovana. Il pedone aveva chiesto a titolo di risarcimento del danno la condanna del Comune di Fasano al pagamento del complessivo importo di 8.000 euro, oltre interessi e spese legali; tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto come fondata soltanto la somma – considerevolmente minore - di 2.600 euro, oltre che una sola parte delle spese processuali. Le sentenze sono innovative, in quanto applicano anche ai casi di risarcimento danni da insidia stradale: sia il criterio della responsabilità concorsuale presunta di cui all'art. 2054 del codice civile, sia il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui non può configurarsi la totale responsabilità della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui, come quelli decisi, il pericolo che ha causato l'incidente non è occulto, ma evitabile o “scansabile”, osservando il criterio della ordinaria diligenza, sia infine, il criterio della corretta quantificazione del danno effettuata dal consulente tecnico di ufficio. In sostanza in il Comune, in relazione ad entrambi i giudizi, ha utilmente contenuto la spesa pubblica, ovvero ha evitato esborsi di risorse collettive per complessivi 25.000 euro. Il Comune di Fasano è stato difeso dall'avv. Ottavio Carparelli, capo dell'Avvocatura comunale.
di Redazione
06/04/2018 alle 07:34:08
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