Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Osservatorio FasanoOsservatorio Fasano giovedì 9, Luglio 2026
    Facebook Instagram YouTube RSS
    • Notizie
      • Ambiente
      • Attualità
      • Cronaca
      • Cultura & Spettacolo
      • Editoriale
      • Frazioni
      • Politica
    • Sport
      • Altri Sport
      • Basket
      • Calcio
      • Calcio a 5
      • Motori
      • Pallamano
      • Pallavolo
    • Rubriche
      • Arti e Mestieri
      • Cucina
      • Futility
      • Lavoro e Formazione
      • Scuola
      • Social
      • Tecnocrazy
      • Tradizioni
      • Utility
    • Vivi Fasano
      • Associazionismo
      • Commercio
      • Gastronomia
      • Imprese
      • La Guida
      • Servizi
      • Turismo
    • Mensile
      • In Edicola
    • Mediagallery
    • Archivio Storico
    Osservatorio FasanoOsservatorio Fasano
    Sei su:Home»Rubriche»Le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili: l’avvocato risponde
    Rubriche

    Le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili: l’avvocato risponde

    Ospite di Osservatoriooggi.it l'avvocato fasanese Mauro Blonda: per eventuali quesiti, scrivete a redazione@osservatoriooggi.it
    RedazioneDa RedazioneMaggio 17, 20156 minuti di lettura
    Facebook Twitter Pinterest Telegram LinkedIn Tumblr Email Reddit
    Le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili: l'avvocato risponde - Osservatorio Fasano
    Condividi
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

    FASANO – Le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili come pensione, assegno mensile e indennità di accompagnamento? 

     

    Che cosa sono

     “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”: con queste chiare e solenni parole l’art. 38 della nostra carta costituzionale sancisce l’obbligo per lo Stato di fornire assistenza economica in favore di determinate categorie di persone che per gravi motivi salutari si trovino nell’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa e procurarsi per questo i mezzi di sopravvivenza. La Costituzione stabilisce quindi il diritto di queste persone, gli invalidi civili, a ricevere prestazioni assistenziali da parte dello Stato. Ma quali sono ed a quanto ammontano queste prestazioni e quali sono i requisiti per beneficiarne? Ci sono varie forme di prestazioni assistenziali attualmente erogate dallo Stato che riguardano diverse cateogrie di persone: erogate principalmente dall’Inps esse vanno dalle pensioni di guerra alle provvidenze concesse in favore degli invalidi civili, delle quali ci occuperemo perché rappresentano sicuramente l’ipotesi statisticamente più ricorrente nella prassi. Tra queste ultime, tralasciando le indennità per ciechi e sordomuti, le più importanti sono sicuramente l’assegno mensile, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento.

     

    L’assegno mensile

    Disciplinato dalla L. 118 del 30/03/1971, l’assegno mensile è una provvidenza economica corrisposta ai “mutilati ed invalidi civili”, quei soggetti cioè che, secondo la previsione dell’art. 2 comma 2 di tale legge, sono “affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo” (tale soglia è stata però innalzata dal 67% al 74%, oggi in vigore). Sono esclusi dalla tutela dell’assegno mensile gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti “per i quali provvedono altre leggi” (art. 2 comma 4). Per beneficiare dell’assegno mensile occorre essere cittadini italiani (o stranieri legittimamente residenti in Italia), avere un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni, non svolgere alcuna attività lavorativa e possedere redditi personali non superiori ad un importo stabilito per legge che per il 2015 è pari a € 4.805,19. L’assegno mensile, pari ad € 279,75 e corrisposto in 13 mensilità, non spetta ove si percepiscano altre pensioni.

     

    La pensione di inabilità

    Affine all’assegno mensile è la pensione di inabilità, non a caso disciplinata dalla stessa legge: di pari importo (€ 279,75 per 13 mensilità) essa, a differenza dell’assegno mensile, è invece concessa a chi sia riconosciuto totalmente inabile al lavoro, quindi ai soggetti invalidi al 100%. Spetta anch’essa ai cittadini, o stranieri residenti, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni (superata questa soglia la pensione di inabilità viene sostituita dall’assegno sociale) ma diverso è il limite reddituale per poterne beneficiare, sensibilmente maggiore rispetto a quello piuttosto basso previsto per l’assegno mensile: per ottenere la pensione di inabilità è infatti necessario non aver percepito redditi nell’anno 2014 superiori ad € 16.532,10. Ultima importante differenza tra l’assegno mensile e la pensione di inabilità è che quest’ultima, a differenza della prima, non è incompatibile con altre pensioni ottenute per altre cause e quindi può essere percepita in aggiunta ad esse.

     

    L’indennità di accompagnamento

    Del tutto peculiare è infine l’ultima delle tre provvidenze assistenziali esaminate, ossia l’indennità di accompagnamento: istituita nel 1980 con la L. 18 dell’11 febbraio, questa indennità economica è riservata ai soli invalidi civili totalmente inabili al lavoro (quindi a coloro che hanno un’invalidità pari al 100%) e, come recita l’art. 1, “che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua”. La valutazione della sussistenza di tali presupposti (alternativi tra loro: ne basta cioè solo uno) andrà operata caso per caso poiché, mentre per i casi di impossibilità a deambulare è quasi sempre relativamente agevole accertarne la sussistenza, non altrettanto può dirsi per la non autosufficienza a compiere gli atti quotidiani, né può determinarsi in via anticipata quando una certa patologia la provochi. L’eventuale svolgimento di un’attività lavorativa non impedisce di ottenerla né ci sono infine limiti di età per beneficiarne così come, a differenza di quanto accade per assegno mensile e pensione di inabilità, non ci sono neppure limiti di reddito oltre i quali l’indennità di accompagnamento non spetta. Unica condizione ostativa per il percepimento di questa provvidenza è l’essere ricoverati in strutture sanitarie il cui costo di degenza sia a (totale) carico dello Stato: infatti, in caso di ricovero per almeno 30 giorni consecutivi, l’indennità non verrà corrisposta e quella eventualmente percepita andrà restituita. Attualmente l’indennità di accompagnamento è pari a 508,55 euro (per dodici mensilità).

     

    Come ed a chi richiederle.

    Cosa fare in caso di rigetto della domanda Le provvidenze assistenziali sin qui descritte vanno richieste, con procedura telematica, all’Inps: il medico curante provvede alla redazione del certificato che verrà trasmesso, unitamente alla domanda, attraverso gli enti abilitati (ad es. i patronati sindacali, Caaf) oppure direttamente dall’interessato, qualora in possesso del Pin abilitativo ai servizi dell’INPS. Successivamente si viene sottoposti a visita da parte di una Commissione Medica che valuterà la sussistenza o meno dei requisiti sanitari legittimanti la richiesta assistenziale: in caso di esito positivo il richiedente dovrà poi fornire ulteriori informazioni necessarie al pagamento della prestazione richiesta. La valutazione della Commissione Medica è quasi sempre soggetta a revisione, in un termine temporale deciso dalla stessa Commissione valutatrice: la provvidenza economica verrà però corrisposta anche dopo la scadenza del termine stabilito dalla Commissione Medica e sino alla conclusione del nuovo iter. Qualora invece la valutazione sia negativa occorrerà rivolgersi ad un avvocato perché rediga ricorso al Giudice per il riconoscimento giudiziale della propria domanda. È importante farlo quanto prima, considerato che i termini per la proposizione del ricorso scadono dopo 6 mesi dal ricevimento del verbale (con cui viene comunicato l’esito della visita medica).

    Condividi. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Reddit WhatsApp Telegram Email
    Articolo PrecedenteSi ribalta auto sulla strada dello Zoosafari di Fasano: ferito lievemente un anziano
    Articolo Successivo Il Fasano condannato a Mesagne da un rigore dubbio
    Redazione

      Articoli Correlati

      Successo straordinario per i giovani talenti del territorio al festival cinematografico

      Giugno 5, 2026

      La Collodi-Bianco di Fasano vola altissimo a Roma: la 3B è nella Top 8 d’Italia ai Giochi della Gioventù

      Giugno 4, 2026

      Presentato davanti a 100 ragazzi del Liceo “Da Vinci” il progetto del nuovo campus che nascerà presto in Puglia

      Maggio 23, 2026
      Gli articoli più letti

      Notte di terrore a Torre Canne: esplode il bancomat, danni ingenti a farmacia e abitazioni

      Luglio 9, 2026

      Truffa del “finto Carabiniere” a Fasano: anziana raggirata cede i gioielli dal balcone, incastrato un 23enne

      Luglio 9, 2026

      Al via “Jazz Friends”: le grandi note del jazz illuminano l’estate di WOW! Fasano ’26

      Luglio 8, 2026

      Gare Nazionali di Primo Soccorso a Solferino: il Comitato di Fasano porta la Puglia sul podio nazionale

      Luglio 8, 2026
      Rimani in contatto
      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube

      Osservatorio Oggi – Giornale online di Fasano.
      Aggiornamenti quotidiani su cronaca, sport, eventi, cultura, turismo e associazionismo nel territorio pugliese.

      Facebook Instagram YouTube RSS
      Sezioni
      • Notizie
      • Sport
      • Vivi Fasano
      • Rubriche
      • Mensile
      • Mediagallery
      Vivi la Città
      • Servizi
      • Turismo
      • Imprese
      • Commercio
      • Gastronomia
      • Associazionismo
      • La Guida
      Informazioni
      • Redazione
      • Contatti
      • Cookie Policy (UE)
      • Privacy Policy
      © 2026 OsservatorioOggi.

      Digita qui sopra e premi Invio per cercare.

      logo osservatorio oggi fasano
      Gestisci Consenso
      Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
      Funzionale Sempre attivo
      L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
      Preferenze
      L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
      Statistiche
      L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
      Marketing
      L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
      • Gestisci opzioni
      • Gestisci servizi
      • Gestisci {vendor_count} fornitori
      • Per saperne di più su questi scopi
      Visualizza le preferenze
      • {title}
      • {title}
      • {title}