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    Attualità

    Il cambio di destinazione d’uso per Pettolecchia si poteva concedere

    Lo ha deciso il Tar di Lecce annullando il diniego del Comune del permesso di costruire con mutamento di destinazione d'uso
    RedazioneDa RedazioneFebbraio 14, 20196 minuti di lettura
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    Il cambio di destinazione d'uso per Pettolecchia si poteva concedere - Osservatorio Fasano
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    Fasano – Ciò che non è espressamente vietato, non può essere negato. È questo il principio adottato dalla Seconda Sezione del Tar di Lecce (presidente Eleonora Di Santo, estensore Andrea Vitucci) nella sentenza emessa a favore della Verdemare srl rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pellegrino, Valeria Pellegrino e Saverio Sticchi Damiani in merito al cambio di destinazione d’uso per Masseria Pettolecchia, non concesso dal Comune di Fasano alla società dell’imprenditore Renè De Picciotto.

    La vicenda prese il via il 20 aprile del 2016, quasi due anni fa, quando la società "Pettolecchia Società Agricola Srl" presentò al Comune di Fasano la richiesta di permesso a costruire per poter eseguire la ristrutturazione degli edifici esistenti del complesso Pettolecchia (torre, palazzetto, chiesetta, depositi, ipogeo, forno, agrumeto e cisterna), richiedendo anche un piccolo ampliamento (di 8 mq di superficie e 59 mc di volume) necessario a garantire la funzionalità della struttura.

    Ma che cosa si voleva fare a Pettolecchia? Un nuovo mega resort? Assolutamente no. Solo trasformare la struttura, con l'obiettivo di creare un centro servizi per il turismo che ha come scopo l'organizzazione e la gestione di eventi culturali di vario genere, manifestazioni musicali, artistiche, teatrali e cinematografiche.

    Bisogna fare una premessa però: Pettolecchia rientra fra le "masserie di particolare valore storico architettonico" ed è perciò vincolata dallo Stato, per cui ogni parere per eventuali ristrutturazioni è di competenza della Soprintendenza. La società così presenta il progetto alla Soprintendenza di Taranto: dopo un lungo e approfondito confronto tra tecnici della società e il soprintendente, con almeno cinque o sei modifiche apportate su suggerimento della Soprintendenza, la pratica ottiene il parere favorevole ai lavori, a condizione che vengano rispettate precise prescrizioni elencate nella stessa autorizzazione.

    A questo punto non ci sarebbero dovuti essere più ostacoli invece non fu così: il blocco arrivò dall'Ufficio Tecnico di Fasano.

    Perché? La società Immobiliare Verdemare Srl dell'imprenditore Renè De Picciotto, che nel frattempo era subentrata alla "Pettolecchia Società Agricola Srl" richiese anche il cambio di destinazione d'uso dell'area in "centro per attività culturali". Nonostante illuminati pareri presentati dall'avvocato Pellegrini per conto della Verdemare, che ritenevano che il cambio di destinazione potesse essere concesso dalla dirigente, questa richiesta non venne ritenuta ammissibile. La dirigente comunale era dell'opinione che bisognava seguire una nuova e lunga trafila, che approdasse poi alla decisione finale, da sottoporre al vaglio del consiglio comunale.

    Al diniego del Dirigente del Comune di Fasano, la Verdemerare srl presentò ricorso al Tar, che ora ha dato ragione ai proprietari di Pettolecchia.

    Chi ripagherà l'imprenditore dei danni subiti, perchè nel frattempo non è stata possibile svolgere una intensa attività già programmata?

    Ma ecco uno stralcio del punto saliente della sentenza.

    «(…) L’art. 45 (delle Norme Tecniche di Attuazione ndr) prevede che, nella zona “A”, sono vietate le seguenti destinazioni:

    “- attrezzature commerciali tipo grandi magazzini e supermarket;

    – depositi e magazzini di merce all’ingrosso;

    – stazioni di rifornimento carburante;

    – strutture direzionali del settore finanziario (istituiti di credito e amministrativi ad eccezione di quelle esistenti alla data di adozione del P.R.G.)”.

    È di tutta evidenza che nessuna di tali destinazioni rientri tra quelle chieste da parte ricorrente per l’immobile in questione e ciò è, del resto, confermato dallo stesso Comune nell’atto impugnato, laddove si afferma che l’invocata destinazione non è espressamente vietata dalle NTA.

    Tuttavia, il provvedimento impugnato nega il mutamento d’uso perché la destinazione domandata da parte ricorrente non sarebbe prevista né contemplata dalle NTA, ma, così opinando, oblitera il dato di cui all’art. 46 NTA, che, anche nell’ottica del “recupero” degli edifici classificati in zona “A” di cui all’art. 43 NTA, consente “destinazioni diverse dall’originaria”, fermo restando “l’obbligo di mantenere inalterate le facciate sia esterne che interne, i cortili, gli androni, i loggiati, le coperture, l’ubicazione delle scale, la sagomatura e la volumetria degli ambienti interni che hanno particolare interesse sia per la singolarità formale sia per la presenza di affreschi e di decorazioni di pregio” (come testualmente recita il secondo periodo del terzo comma del cit. art. 46) e previa acquisizione del “nullaosta della competente Soprintendenza” per gli edifici “sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1/6/39, n. 1089” (cit. art. 46, comma 9).

    Nel caso di specie, la competente Soprintendenza si è espressa in senso favorevole ai programmati interventi, perciò le condizioni poste dall’art. 46 NTA per una destinazione d’uso diversa da quella originaria (e che, come visto, non rientra tra quelle vietate) sono soddisfatte.

    Né può valere, in senso contrario alla pretesa della ricorrente, rilevare, come fa la difesa comunale, che l’art. 45, ultimo comma, NTA, ammette, per le masserie come quella per cui è causa, destinazioni a strutture ricettive legate all’esercizio dell’agriturismo (cosa che, ad avviso del Comune, non ricorrerebbe nel caso di specie). Infatti, come precisato dalla ricorrente e per quanto emerge dagli atti di la nuova destinazione concepita per la struttura in parola non ha carattere “ricettivo”, in quanto non destinata al soggiorno/pernottamento degli ospiti.

    Nemmeno il Comune può sostenere, in senso ostativo alla domanda della ricorrente, che la modifica di destinazione d’uso è urbanisticamente rilevante, in quanto, come sopra visto, la destinazione produttivo-direzionale (non ricettiva) non è di per sé incompatibile con le NTA di zona “A” (che, anzi, incoraggiano il recupero degli edifici così classificati) ed è, quindi, ammissibile in base allo strumento urbanistico, perciò non si pone una esigenza di deroga o variante a quest’ultimo (come invece inizialmente ritenuto dal Comune nella nota prot. 40684 del 3 ottobre 2016, con la quale era stato sospeso il procedimento per il rilascio del permesso di costruire).

    Ne deriva che il diniego del permesso di costruire con mutamento di destinazione d’uso, opposto alla ricorrente, è illegittimo perché in contrasto con le NTA, per quanto sopra evidenziato: per l’effetto, gli atti impugnati vanno annullati.

    Il ricorso va, quindi, accolto nei termini sin qui indicati, ma le spese di lite, considerata la controversia nel suo complesso, possono essere compensate, fermo restando il rimborso, in favore di parte ricorrente, dell’importo del contributo unificato.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

    Compensa le spese di lite, fermo restando il rimborso, in favore di parte ricorrente, dell’importo del contributo unificato».

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