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    Attualità

    Usi civici: il Comune di Fasano vince la causa e non dovrà sborsare un milione di euro

    Il Tribunale civile di Brindisi ha accolto le tesi difensive presentate a favore dell'ente dal capo dell'avvocatura comunale Ottavio Carparelli
    RedazioneDa RedazioneAprile 25, 20154 minuti di lettura
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    Usi civici: il Comune di Fasano vince la causa e non dovrà sborsare un milione di euro - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Pericolo scampato. Il Comune di Fasano nulla deve alla ditta Censum Spa. E’ quanto deciso dal Tribunale Civile di Brindisi con sentenza del 15 aprile 2015. I fatti: a seguito di regolare gara pubblica svolta nel 2003, nel mese di dicembre dello stesso anno, il Comune affidava il servizio di censimento e affrancazione degli usi civici alla ditta Sesam spa di Monopoli, risultata vincitrice, con conseguente stipula del contratto di appalto in data 26 marzo 2004. Nel corso della vicenda contrattuale, si verificavano, tuttavia, delle criticità, sia perché la ditta aggiudicataria mutava il tecnico esperto in materia di usi civici, espressamente richiesto dal bando di gara e da apposita legge della Regione Puglia n. 7 del 1998, recante “Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332”, sia in ragione della necessità di valutare il contenimento dei costi del servizio, dei quali diversi cittadini fasanesi avevano lamentato l’eccessiva onerosità. Tali criticità sfociavano, successivamente, nella sostanziale temporanea sospensione della esecuzione del contratto di appalto, finalizzata alla puntuale valutazione delle condizioni contrattuali, e alla rispondenza delle stesse al pubblico interesse.

     

    Si verificava, tuttavia, che, in tale periodo di sospensione, la società Sesam Spa, conferiva l’azienda ad Eurogest Spa, successivamente a Serfin Srl ed ancora a Censum Spa. Tale ultima società, sorprendentemente, sulla base di ritenuti inadempimenti contrattuali imputabili all’Ente locale, intraprendeva, nel 2012, azione giudiziaria civile nei confronti del Comune di Fasano per la risoluzione del contratto di appalto, con contestuale richiesta di risarcimento del danno, quantificato in oltre un milione di euro (a titolo di spese sostenute e di mancato guadagno dell’impresa). L’Amministrazione comunale di Fasano decideva di difendersi, e conferiva l’incarico professionale difensivo al capo dell’Avvocatura, Avv. Ottavio Carparelli, che provvedeva a costituirsi tempestivamente e ritualmente in giudizio.

     

    La causa si è conclusa, in primo grado, con la sentenza del Tribunale Civile di Brindisi del 15 aprile 2015, con la quale è l’azione giudiziaria promossa da Censum Spa è stata dichiarata inammissibile ed infondata. Tra le varie eccezioni utilmente e subito sollevate dalla difesa comunale innanzi al Tribunale Civile di Brindisi, è stata pienamente accolta quella relativa al difetto di legittimazione attiva della società istante. Infatti, nel caso di conferimento di azienda relativo ad una società che ha stipulato un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione (nella specie, con il Comune di Fasano), è necessario che le società interessate comunichino formalmente, senza ritardo, all’Amministrazione il conferimento dell’azienda o di un suo ramo, affinché la stazione appaltante possa verificare se la nuova società sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti tecnici e morali per eseguire il contratto di appalto, come previsto dall’art. 116 del Codice dei Contratti pubblici. Ebbene, nel caso deciso dal Tribunale di Brindisi, l’Organo giurisdizionale ha ritenuto pienamente fondata l’eccezione difensiva, puntuale, tempestiva ed efficace, sollevata dal capo dell’Avvocatura comunale di Fasano, secondo cui le società Sesam Spa e Censum Spa non avevano mai formalmente trasmesso al Comune di Fasano tutti gli atti relativi al predetto conferimento di azienda; sicché, la cessione dell’azienda e quindi del contratto di appalto di affrancazione degli usi civici non si era mai perfezionata nei confronti del Comune di Fasano e la società Censum non aveva, pertanto, titolo ovvero non era legittimata a chiedere all’Ente locale la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento del danno, nella specie quantificato in oltre un milione di euro.

     

    Insomma, l’azione giudiziaria di Censum è stata dichiarata dal Tribunale di Brindisi sostanzialmente non ammissibile. Per il momento, dunque, il “pericolo” per il Comune di Fasano di sborsare la rilevante somma di oltre un milione di euro alla società Censum è definitivamente scongiurato. Si vedrà in sede di eventuale appello. Piena soddisfazione, dunque, viene espressa dall’Amministrazione comunale di Fasano per l’attività difensiva svolta dal legale dell’Ente; e ciò a maggior ragione se si tiene conto che presso altre Amministrazione comunali pugliesi (Comune di Terlizzi), si sono verificate gravi vicende giudiziarie di rilevanza penale, che hanno visto coinvolta, nelle indagini svolte dalla Magistratura penale barese, proprio la società Censum, il cui ex presidente ed amministratore delegato sono stati rinviati a giudizio per presunta truffa ai danni del medesimo Comune di Terlizzi.

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