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    Attualità

    Il giudice del lavoro conferma il licenziamento per sette dipendenti di Monna De’lizia

    Respinto il ricorso di sette lavoratori che avevano chiesto il reintegro al lavoro e un'indennità risarcitoria: per il tribunale documentazione insufficiente
    Alfonso SpagnuloDa Alfonso SpagnuloLuglio 26, 20123 minuti di lettura
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    Il giudice del lavoro conferma il licenziamento per sette dipendenti di Monna De'lizia - Osservatorio Fasano
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    FASANO – I sette licenziamenti sono legittimi. Il giudice del lavoro di Brindisi, dott.ssa Maria Cristina Mattei, ha rigettato il ricorso presentato da sette lavoratori del pastificio Monna De’lizia (azienda sita sulla strada che collega Fasano a Pezze di Greco) licenziati nei mesi scorsi dall’azienda. Il provvedimento era stato impugnato dalla Cgil ma non c’è stato nulla da fare e i licenziamenti sono stati confermati. I lavoratori avevano presentato ricorso al Tribunale di Brindisi, sezione lavoro, lo scorso 5 maggio. Si chiedeva al giudice del lavoro di dichiarare nullo, inefficace e quindi illegittimo il provvedimento di licenziamento comminato a loro danno dall’azienda e di conseguenza si chiedeva, inoltre, il reintegro al posto di lavoro più un’indennità dal giorno del licenziamento sino all’eventuale reintegro. Naturalmente la stessa azienda di proprietà del Gruppo Cavallo di Ceglie Messapica si è costituita circa questo ricorso affidandosi allo studio legale di Antonia e Giuseppe Greco di Ostuni.

     

    Il 10 luglio scorso il giudice del lavoro si è pronunciato definendo infondato il ricorso e rigettandolo per insussistenza del periculum in mora ed “impregiudicata qualsivoglia valutazione in ordine all’integrazione del fumu boni iuris”. Il periculum in mora è una delle due condizioni da provare per ottenere un provvedimento cautelare e concesso il provvedimento richiesto. Nel senso che i lavoratori avrebbero dovuto dimostrare che c’era il rischio di subire un danno grave e al contempo irreparabile. Insomma, i lavoratori non sono riusciti a dimostrare l’indicazione di una situazione di danno insuscettibile di essere riparato adeguatamente a posteriori nelle forme della tutela risarcitoria e per equivalente monetario. Secondo il giudice del lavoro “non si ritiene che ricorrano i suddetti presupposti perché non è stato adeguatamente dimostrato l’assunto relativo all’impossibilità dei lavoratori di far fronte alle necessità della famiglia in quanto unici percettori di reddito e conviventi con coniugi e figli a carico, in alcuni casi minori in età scolastica”.

     

    Nella sentenza si legge anche che al fascicolo dei lavoratori non risultano allegati documenti che consentano di stabilire la consistenza effettiva dei redditi da essi percepiti e neanche documenti da cui si evinca l’eventuale necessità di compiere spese indilazionabili per abitazione, cure mediche e pagamenti di mutui. Insomma, per il giudice Mattei, dalla documentazione prodotta dai lavoratori non emergerebbe prova che l’allontanamento dall’attività lavorativa e la perdita della retribuzione nel tempo occorrente per il giudizio ordinario si configuri un danno irreparabile per i lavoratori stessi. E la documentazione appare anche insufficiente per dimostrare l’esistenza di un bisogno tale da giustificare il riconoscimento di una tutela in via d’urgenza. Anche il fallimento dell’azienda si configura ipotetico ed eventuale e non attuale e concreto pertanto non esiste “periculum” in relazione alle pretese economiche dei lavoratori trattandosi di pregiudizi aventi natura economica suscettibili a riparazione per le vie ordinarie. Da qui il rigetto del ricorso dei lavoratori licenziati mentre è stata disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio considerata la condizione delle parti in causa e lo stato di inoccupazione dei ricorrenti.

     

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