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    Attualità

    Nuova regolamentazione del mercato

    Riparte il mercato settimanale di Fasano che si svolge su un'area di complessivi 22.097 metri quadrati, per complessivi n. 174 posteggi: 3 punti d'accesso e 3 di uscita
    RedazioneDa RedazioneMaggio 27, 2020Aggiornato il:Agosto 5, 202514 minuti di lettura
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    Nuova regolamentazione del mercato - Osservatorio Fasano
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    Fasano – Con l'ordinanza sindacale n.31 del 26 maggio, si regolamenta il mercato settimanale in un unico turno di svolgimento, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 13.00 della giornata di mercoledì, con tre punti di ingresso e di uscita.

    Queste le principali disposizioni dettagliatamente descritte nell'ordinanza sindacale:

    – un distanziamento fra gli operatori economici frontisti di metri 4 (quattro), a mezzo reciproco arretramento delle rispettive postazioni, al fine di consentire la realizzazione di adeguata corsia mercatale e contemporaneamente il rispetto della distanza interpersonale fra operatore e cliente, anche per ciò che attiene l’individuazione del cosiddetto punto di posizionamento;

    -posizionamento di segnaletica, da parte degli operatori economici presenti, nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il distanziamento;

    -la distanza da banco a banco non deve essere inferiore a 1,00 mt; potrà essere inferiore se l’operatore economico, in corrispondenza del limite del banco, adotti una parete divisoria di altezza non inferiore a mt. 1, 50, ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi a terra;

    -gli operatori economici devono provvedere a chiudere con opportune strumentazioni (nastri, brandine, manufatti in compensato o altro mezzo) gli interstizi da banco a banco in modo da impedire l’acceso esterno e delimitare il perimetro dell’area mercatale;

    -perimetrazione dell’area mercatale a cura del Comando di Polizia locale, per regolamentare e scaglionare, gli accessi al fine di garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;

    -implementazione dei controlli, già garantiti da parte del Comando di Polizia locale e dalla Protezione civile comunale, attraverso n. 3 unità del servizio civile nazionale, giusta espressa previsione contenuta nella deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 28.04.2020; 

    -l’attività di controllo deve garantire un flusso costante di presenze attraverso la gestione delle entrate e delle uscite dall’area;

    -nella previsione che la pulizia dell’area mercatale sia a carico dell’Amministrazione comunale;

    -le vie di accesso e di esodo da parte dei mezzi di soccorso (Via De Gasperi e Via Bosi) devono essere lasciate libere, ma opportunamente transennate dal Comando di Polizia locale;

     

     

    Questo il testo integrale dell'ordinanza n°31:

     

     

    Ordinanza Sindacale n.: 31 del 26/05/2020 Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 237 DEL 17 MAGGIO 2020 – ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 19.05.2020 PROVVEDIMENTI IN MERITO AL MERCATO SETTIM- ANALE DI FASANO – CONDIZIONI DA OSSERVARE – INTEGRAZIONE IL SINDACO Premesso che: – l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; – la medesima Organizzazione mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 “pandemia”, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; – con DPCM del 26 aprile 2020 sono state approvate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio, in sostituzione di quelle del precedente DPCM del 10 aprile 2020, con efficacia a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020; – con DPCM del 17 maggio 2020 sono state approvate disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVD-19 – con decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 1, comma 14, si dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali; – con ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17 maggio 2020 si è provveduto, ai sensi del DPCM 17 maggio 2020 a disciplinare la riapertura delle attività economiche; Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; Richiamata la propria precedente ordinanza n. 23 del 27 aprile 2020 con cui si è disposta la ripresa delle attività dei mercati settimanali preposti alla vendita di beni alimentari con efficacia dal 29 aprile 2020 per le seguenti aree:  Montalbano – Via Don Vittorio Carparelli – lunedì;  Fasano – Largo Palmina Martinelli – mercoledì;  Pezze di Greco- Via Campanella (C.so Nazionale e via della Fiera) – venerdì;  Fasano – Largo Palmina Martinelli – sabato (mercato del contadino); e sono state altresì definite le condizioni e le prescrizioni da osservare a salvaguardia della salute pubblica; Richiamate:  la propria precedente ordinanza n. 27 del 17 maggio 2020 con cui sono stati adottati provvedimenti in ordine alla riapertura del mercato settimanale di Montalbano;  la propria precedente ordinanza n. 29 del 19 maggio 2020 con cui sono stati adottati provvedimenti in ordine alla riapertura del mercato settimanale di Fasano;  la propria precedente ordinanza n. 30 del 21.05.2020 con cui sono stati adottati provvedimenti in ordine alla riapertura del mercato settimanale di Pezze di Greco; Ritenuto provvedere in questa sede, ai sensi delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono, nonché in ragione dell’accertata diminuzione dei casi di contagio da COVID- 19 nelle trascorse giornate, nonché al fine di salvaguardare lo svolgimento delle attività economiche consentite dalla attuale legislazione emergenziale, disporre in ordine all’integrazione e/o rettifica delle disposizioni relative alla riapertura del mercato settimanale di Fasano; Precisato che il mercato settimanale di Fasano si svolge su un’area di complessivi 22.097 metri quadrati, per complessivi n. 174 posteggi (compresi quelli preposti alla vendita di beni alimentari e beni usati); Considerato infatti che la maggiore estensione dell’area rispetto ai mercati frazionali, oltre che le caratteristiche dell’area medesima e il numero dei posteggi previsti richiedono, alla luce delle legittime interlocuzioni avvenute anche nella giornata del 25 maggio u.s. con i rappresentanti di categoria e alla manifestata disponibilità a garantire le prescrizioni vigenti al fine di prevenire il contagio del virus COVID-19 con efficaci misure di distanziamento sociale, l’approvazione di nuove condizioni da osservare per lo svolgimento del mercato, che si sostanziano nelle seguenti previsioni:  un unico turno di svolgimento del mercato settimanale, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 13.00 della giornata di mercoledì;  n. 3 (tre) punti di ingresso e/o di uscita (come da planimetria allegata);  un distanziamento fra gli operatori economici frontisti di metri 4 (quattro), a mezzo reciproco arretramento delle rispettive postazioni, al fine di consentire la realizzazione di adeguata corsia mercatale e contemporaneamente il rispetto della distanza interpersonale fra operatore e cliente, anche per ciò che attiene l’individuazione del cosiddetto punto di posizionamento;  posizionamento di segnaletica, da parte degli operatori economici presenti, nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il distanziamento;  la distanza da banco a banco non deve essere inferiore a 1,00 mt; potrà essere inferiore se l’operatore economico, in corrispondenza del limite del banco, adotti una parete divisoria di altezza non inferiore a mt. 1, 50, ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi a terra;  gli operatori economici devono provvedere a chiudere con opportune strumentazioni (nastri, brandine, manufatti in compensato o altro mezzo) gli interstizi da banco a banco in modo da impedire l’acceso esterno e delimitare il perimetro dell’area mercatale;  perimetrazione dell’area mercatale a cura del Comando di Polizia locale, per regolamentare e scaglionare, gli accessi al fine di garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;  implementazione dei controlli, già garantiti da parte del Comando di Polizia locale e dalla Protezione civile comunale, attraverso n. 3 unità del servizio civile nazionale, giusta espressa previsione contenuta nella deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 28.04.2020;  l’attività di controllo deve garantire un flusso costante di presenze attraverso la gestione delle entrate e delle uscite dall’area;  nella previsione che la pulizia dell’area mercatale sia a carico dell’Amministrazione comunale;  le vie di accesso e di esodo da parte dei mezzi di soccorso (Via De Gasperi e Via Bosi) devono essere lasciate libere, ma opportunamente transennate dal Comando di Polizia locale; Ritenuto altresì precisare che: – saranno differenziati i percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi collocati da parte dell’attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani su indicazione del Comando di Polizia locale; – sarà garantita l’attività di raccolta rifiuti, nonché la pulizia dell’area mercatale nelle ore precedenti l’apertura, da parte dell’attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; – operatori, cittadini e visitatori saranno adeguatamente informati in ordine alle misure precauzionali adottate mediante posizionamento di cartelli e adeguata pubblicità istituzionale; – gli operatori mercatali si atterranno scrupolosamente alle prescrizioni di cui all’allegato n. 5 del DPCM 26 aprile 2020: 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale; 3. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; 4. Utilizzo di mascherine 5. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande; nonché a quelle previste nell’ordinanza regionale n. 237/2020: 1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; 2. È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da un’igienizzazione frequente delle mani; 3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 4. Rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti; 5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 6. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; 7. Sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita 8. Sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento 9. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; 10. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 5; Visto lo Statuto comunale; ORDINA per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, ad integrazione e rettifica della propria precedente ordinanza n. 29 del 19.05.2020, che l’apertura del mercato settimanale di Fasano, per la vendita di beni alimentari, non alimentari e misti, che si svolge su un’area di complessivi 22.097, metri quadrati, per complessivi n. 174 posteggi (compresi quelli preposti alla vendita di beni alimentari e beni usati), avvenga con l’osservanza delle seguenti previsioni:  un unico turno di svolgimento del mercato settimanale, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 13.00 della giornata di mercoledì;  n. 3 (tre) punti di ingresso e/o di uscita (come da planimetria allegata);  un distanziamento fra gli operatori economici frontisti di metri 4 (quattro), a mezzo reciproco arretramento delle rispettive postazioni, al fine di consentire la realizzazione di adeguata corsia mercatale e contemporaneamente il rispetto della distanza interpersonale fra operatore e cliente, anche per ciò che attiene l’individuazione del cosiddetto punto di posizionamento;  posizionamento di segnaletica, da parte degli operatori economici presenti, nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il distanziamento;  la distanza da banco a banco non deve essere inferiore a 1,00 mt; potrà essere inferiore se l’operatore economico, in corrispondenza del limite del banco, adotti una parete divisoria di altezza non inferiore a mt. 1, 50, ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi a terra;  gli operatori economici devono provvedere a chiudere con opportune strumentazioni (nastri, brandine, manufatti in compensato o altro mezzo) gli interstizi da banco a banco in modo da impedire l’acceso esterno e delimitare il perimetro dell’area mercatale;  perimetrazione dell’area mercatale a cura del Comando di Polizia locale, per regolamentare e scaglionare, gli accessi al fine di garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;  implementazione dei controlli, già garantiti da parte del Comando di Polizia locale e dalla Protezione civile comunale, attraverso n. 3 unità del servizio civile nazionale, giusta espressa previsione contenuta nella deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 28.04.2020;  l’attività di controllo deve garantire un flusso costante di presenze attraverso la gestione delle entrate e delle uscite dall’area;  nella previsione che la pulizia dell’area mercatale sia a carico dell’Amministrazione comunale;  le vie di accesso e di esodo da parte dei mezzi di soccorso (Via De Gasperi e Via Bosi) devono essere lasciate libere, ma opportunamente transennate dal Comando di Polizia locale; PRECISA che: – saranno differenziati i percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi collocati da parte dell’attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani su indicazione del Comando di Polizia locale; – sarà garantita l’attività di raccolta rifiuti, nonché la pulizia dell’area mercatale nelle ore precedenti l’apertura, da parte dell’attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; – operatori, cittadini e visitatori saranno adeguatamente informati in ordine alle misure precauzionali adottate mediante posizionamento di cartelli e adeguata pubblicità istituzionale; – gli operatori mercatali si atterranno scrupolosamente alle prescrizioni di cui all’allegato n. 5 del DPCM 26 aprile 2020: 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale; 3. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; 4. Utilizzo di mascherine 5. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande; nonché a quelle previste nell’ordinanza regionale n. 237/2020: 1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; 2. È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da un’igienizzazione frequente delle mani; 3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 4. Rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti; 5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 6. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; 7. Sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita 8. Sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento 9. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; 10. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. La presente ordinanza è efficace dal giorno 27 maggio 2020, salve nuove disposizioni. Alla presente ordinanza è allegata planimetria dei luoghi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punibile ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19. Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale, fatte salve eventuali altre misure adottate dalla Regione Puglia, relativamente al territorio regionale. Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. La presente ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano. Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, al dirigente Suap, al Comandante della Polizia locale per la predisposizione della dovuta attività di controllo in collaborazione con la Protezione civile e alle Forze dell’ordine, alla competente Azienda sanitaria locale, al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

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