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    Patrocinio gratuito: l’avvocato risponde

    Ospite di Osservatoriooggi.it l'avvocato fasanese Mauro Blonda: per eventuali quesiti, scrivete a redazione@osservatoriooggi.it
    RedazioneDa RedazioneAgosto 14, 20156 minuti di lettura
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    FASANO – Il “gratuito patrocinio”: quando l’Avvocato lo paga lo Stato. Recita e prevede l’art. 24 della Costituzione che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”, aggiungendo inoltre al secondo comma che “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”: in pratica ogni cittadino ha diritto alla tutela giudiziaria, sia promuovendo un procedimento (civile, penale o amministrativo che sia) sia resistendo ad un’azione intrapresa da altri nei suoi confronti. Ma come si può, in concreto, esercitare questo basilare diritto, il diritto alla giustizia, se non si hanno gli strumenti economici per poterne sopportare i costi? Questa domanda è più che comprensibile, specie in tempi di crisi come quelli che attraversano i nostri giorni: la risposta viene fornita dal successivo comma 3 dello stesso art. 24, il quale sancisce e dispone che “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”: è la norma che apre la strada all’istituzione del “Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”, ovvero il cosiddetto “gratuito patrocinio”.

     

    Cos’è il gratuito patrocinio ed in quali casi è ammesso

    Il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è l’istituto, di cui tratta diffusamente la Parte III del D.P.R. 115 del 30/05/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia), che regola i casi e le modalità attraverso cui i cittadini in condizioni di disagio economico che intendono promuovere un giudizio (o che devono difendersi in una causa intrapresa da altri o in un processo penale) possono farlo senza dover pagare le spese di giustizia. Avvocato in primis. Perché la giustizia costa, come sa bene chiunque vi ha in qualche modo a che fare. Sia che occorra intraprendere una causa civile o amministrativa, sia che ci si debba difendere in un procedimento penale, vi sono delle spese che occorre sostenere che non si limitano certo alla sola parcella del difensore: basti pensare ai costi di notifica degli atti giudiziari civili, o al contributo unificato (una specie di tassa di iscrizione) che si versa quando si intraprende una causa civile o amministrativa ed il cui valore, proporzionale all’importanza della causa, aumenta ormai non ogni anno ma più volte l’anno! Ebbene, a determinate, semplici, condizioni lo Stato si fa direttamente lui carico di tali costi, evitando quindi che vengano sopportati dal soggetto che: 1. promuove o deve costituirsi per difendersi in un giudizio civile, amministrativo o contabile/tributario; 2. è imputato in un processo penale; 3. intende costituirsi parte civile in un processo penale per richiedere i danni all’imputato. I soggetti che vengano ammessi al beneficio del gratuito patrocinio non devono pagare alcunché: né i costi delle cause, né l’avvocato, né altra eventuale ulteriore spesa necessaria per esercitare il diritto di difesa: ogni spesa verrà sostenuta dallo Stato. L’art. 83 del citato T.U. 115/2002 prevede la possibilità finanche di nominare un tecnico di parte (C.T.P.) con compenso a carico dello Stato.

     

    Chi può beneficiarne

    Possono accedere al patrocinio a spese dello Stato sia cittadini che stranieri, purché regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Possono beneficiarne inoltre anche gli enti e le associazioni senza scopo di lucro (o che non esercitino attività economica). I requisiti per l’ammissione sono prettamente di tipo economico: per beneficiare del gratuito patrocinio, infatti, occorre non aver percepito, nell’anno imponibile precedente a quello della domanda, redditi oltre un certo importo, attualmente pari ad 11.528,41 euro (dato aggiornato al D.M. 07/05/2015, in G.U. 12/08/2015). È importante chiarire subito che tale importo-soglia non riguarda solo quello del richiedente ma deve tener conto dei redditi di tutti le persone che con lui convivono: ove il soggetto richiedente, ad esempio, abbia percepito redditi per € 5.000,00, ma conviva con un fratello che invece ha percepito redditi per € 20.000,00, egli non potrà beneficiare del gratuito patrocinio perché la somma dei loro rediti, pari a 25.000,00 euro, supera il tasso soglia. Inoltre occorre precisare che ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

     

    Come ed a chi richiederla

    La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio va presentata direttamente dal soggetto interessato (di solito per il tramite dell’avvocato incaricato della difesa) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per luogo, nel caso di giudizi civili e amministrativi; nel caso di processi penali, invece, la domanda va formulata direttamente al Giudice. La richiesta, in carta semplice, deve contenere tutte le generalità dell’istante e dev’essere corredata da una sua autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti, innanzitutto quello reddituale. Essa va infine sottoscritta con firma autenticata, formalità che può espletare anche lo stesso difensore. Dal momento dell’ammissione il richiedente può avvalersi del beneficio ma per farlo deve scegliere come proprio avvocato uno tra quelli iscritti nello speciale “Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato”, albo che è tenuto ed aggiornato annualmente da ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. L’ammissione, ove concessa, vale per ogni stato e grado di giudizio (quindi anche quello eventualmente di appello) e consente come detto l’esenzione da tutte le spese per il giudizio, indipendentemente dall’organo giudicante, sia cioè esso Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione.

     

    Alcune particolarità e i casi di esclusione

    La regola del non superamento, da parte del nucleo familiare del richiedente, del limite reddituale indicato (€ 11.528,41) gode però, come ogni buona norma che si rispetti, di alcune eccezioni: 1. si tiene conto del solo reddito del richiedente quando sono oggetto della causa diritti della personalità (ad es. il diritto alla vita, al nome…), ovvero nei giudizi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio separazione personale dei coniugi o divorzio…). 2. solo nell’ambito penale il limite-soglia di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ogni componente il nucleo familiare in aggiunta al richiedente. Quindi ad esempio, nel caso di soggetti richiedenti che convivano con 2 persone, il limite di reddito sale ad € 13.594,23 euro. 3. non si tiene invece conto di alcun reddito, nemmeno di quello del richiedente (quindi egli può essere ammesso al patrocinio indipendentemente da quanto abbia percepito nell’anno precedente), ove questi debba costituirsi parte civile perché persona offesa da alcuni reati, specificamente elencati al comma 4-ter dell’art. 76 del T.U. 15/2002, tra cui vi sono ad esempio i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale, lo stalking. Sono invece esclusi dal beneficio e non possono quindi essere ammessi al gratuito patrocinio neppure se rispettano il requisito reddituale i soggetti già condannati per alcuni tipi di reato, tra cui associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, traffico e spaccio di droghe (ma nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 80 del D.P.R. 309 del 09/10/1990).

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