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    Attualità

    Il Tar dà ragione alla Tricom contro il Comune di Fasano: illegittime le cartelle Imu e Tari?

    Bisognerà capire se tutti gli atti emessi dall'ente comunale risultano essere regolari in attesa dell'eventuale ricorso al Consiglio di Stato
    RedazioneDa RedazioneGennaio 27, 201825 minuti di lettura
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    Il Tar dà ragione alla Tricom contro il Comune di Fasano: illegittime le cartelle Imu e Tari? - Osservatorio Fasano
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    FASANO – Il Tar di Lecce ha accolto il ricorso presentato dalla Tricom e da Novares Spa circa la risoluzione del contratto effettuata dal Comune di Fasano e ora sorgono dubbi sulla validità degli atti emanati dall'ente comunale dallo scorso luglio ad oggi compresi gli avvisi di accertamenti Imu e Tari. La sentenza, che potete leggere in calce a questo articolo, è stata pubblicata questa mattina (sabato 27 gennaio). La Tricom, la società che sino al 30 giugno dello scorso anno ha gestito a Fasano il servizio di riscossione dei tributi locali, aveva fatto ricorso al Tar circa la decisione dell'Amministrazione comunale di sciogliere il contratto. La società riteneva illegittima la delibera di scioglimento del contratto stesso.

     

    Era stato il sindaco Francesco Zaccaria, il 28 giugno scorso, ad annunciare che «con determinazione del dirigente il Settore Risorse, Marisa Ruggiero, la decadenza della Tricom dal rapporto concessorio in vigore con il Comune. Dal 1° luglio, quindi, questa società non era più incaricata del servizio di riscossione dei tributi locali. Il 23 maggio 2017 il Comune fasanese aveva avviato la procedura di risoluzione del contratto con l'invio di una lettera con l'elenco delle molteplici e circostanziate contestazioni sul servizio, a suo tempo avanzate, assegnando un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Poi il consiglio comunale, il 31 luglio 2017, aveva approvato (con i soli voti contrari di Lello Di Bari e Mariarosaria Olive e l'astensione di Raffaele Trisciuzzi) l'ordine del giorni con cui si eliminano dal mondo giuridico, tutti gli atti amministrativi che hanno preceduto e autorizzato la stipulazione della convenzione, di confermare la cessione della convenzione e che Tricom. risulta debitrice di 900.000 euro nei confronti dell'ente comunale, di prendere atto che Tricom è incorsa in attività abusiva dell'attività di riscossione tributi dopo la cessazione della convenzione e che hanno omesso il trasferimento delle banche dati informatiche e cartacee. L'ex sindaco Di Bari aveva sottolineato il rischio di contenziosi onerosi con la società. Ora la sentenza che mette in dubbio anche le cartelle.

     

    Il Comune di Fasano, con quasi certezza, ricorrerà al Consiglio di Stato. Intanto bisognerà capire come si andrà avanti nel senso se l'ufficio tributi interno al Comune potrà continuare ad operare oppure se la Tricom riprenderà possesso dell'intera gestione tributi. Con il presunto denaro risparmiato il sindaco e l'assessore al bilancio Giovanni Cisternino avevano promesso sgravi fiscali alle fasce più deboli, soprattutto riguardo alla Tari. Ma tutto si rimette in dubbio e l'ombra di un contenzioso milionario si affaccia alle porte di Palazzo di Città. 

     

    Questo il testo integrale della sentenza

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 990 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: – Centro Tri.Com. S.p.a. e Novares – Nuova Rete Nuovi Sistemi S.p.a., rappresentate e difese dagli Avv.ti Gennaro Terracciano e Vincenzo Barrasso, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.; contro – il Comune di Fasano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ottavio Carparelli e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce alla via Zanardelli 7; – il Comune Polignano a Mare, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Sinesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Maurizio Quarta, in Lecce alla via Corrado Giaquinto 5/C; – l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliata; per l’annullamento – della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 156 del 13 luglio 2017, comunicata in data 26 luglio 2017; – del provvedimento, di estremi sconosciuti e datato 25 luglio 2017, con il quale il Comune di Fasano ha comunicato alle ricorrenti l’adozione della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 156 del 13 luglio 2017, comunicata in data 26 luglio 2017; – del provvedimento dirigenziale prot. n. 1104/17 adottato dal Comune di Fasano, Settore Risorse, in data 28 giugno 2017 e trasmesso in pari data, con il quale è stata disposta, in danno delle ricorrenti, la decadenza del rapporto concessorio per la gestione dei tributi comunali di cui alla convenzione rep. n. 108706 del 29 dicembre 2006; – del provvedimento prot. n. 26770/17 assunto dal Comune di Fasano, Settore Risorse in data 30 giugno 2017 e trasmesso il successivo 3 luglio 2017, con il quale è stato comunicato il calendario di attività necessarie per il passaggio di consegne relativamente ai tributi già oggetto di affidamento ed è stato intimato alle ricorrenti di non procedere all’erogazione del servizio di riscossione per conto del Comune di Fasano; – della nota prot. 21543/17 trasmessa dal Comune di Fasano, Settore Risorse, il 23 maggio 2017, con il quale è stato assegnato alle ricorrenti un termine per presentare le proprie osservazioni in relazione all’intenzione dell’Ente di dare corso alla dichiarazione di decadenza del rapporto concessorio con le ricorrenti; – della nota prot. 24461/17 del Comune di Fasano del 14 giugno 2017 e della successiva nota prot. 25494/17 del 21 giugno 2017, con le quali sono state ritenute non meritevoli di accoglimento le controdeduzioni trasmesse da Novares S.p.A. in data, rispettivamente, 7 giugno 2017 e 16 giugno 2017; – ove lesiva, della nota prot. n. 19993 del 12 maggio 2017, di contenuto ignoto, con cui il Dirigente del Settore Risorse del Comune di Fasano ha relazionato agli organi di direzione politica, oltre che al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori dei conti, gli esiti istruttori della ricognizione dei rapporti con il concessionario; – della nota prot. 12555 del 23 marzo 2017 del Comune di Polignano a Mare, se interpretata nel senso di legittimare la decadenza della concessione in atto con la Tri.Com. S.p.A.; – ove lesivo, del Decreto n. 17/2015 del Comune di Fasano recante “Avvio del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute ai sensi dell’art. 1, commi 611 e ss. della L. 23.12.2014, n. 190”, se interpretato nel senso di legittimare la decadenza della concessione in essere con la Tri.Com. S.p.A. e mai comunicato o notificato alle ricorrenti; – della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fasano n. 10 del 22 maggio 2014, con la quale è stata approvata la mozione consiliare finalizzata ad attivare l’iter per procedere alla “nullità e/o risoluzione della convenzione con la Tri.Com. S.p.A.”; – ove lesivo, del verbale di intesa tra il Comune di Polignano a Mare e il Comune di Fasano sottoscritto il 6 novembre 2008, se inteso nel senso di legittimare il provvedimento del Comune di Fasano di decadenza della concessione con la Tri.Com. S.p.A.; – ove lesiva, della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Fasano n. 114 del 29 novembre 2008, fatta propria dalla Deliberazione di Giunta n. 210 del 7 novembre 2008, avente ad oggetto il recepimento del verbale di intesa del 6 novembre 2008 nonché l’avvio del procedimento di risoluzione della convenzione con la Tri.Com.; – ove lesive, della Delibera del Consiglio Comunale di Polignano a Mare n. 73 del 27 dicembre 2008 nonché della Delibera di Giunta del medesimo ente locale n. 208 del 31 dicembre 2008, con le quali è stata dichiarata, con effetto dal 1 gennaio 2009, la decadenza del rapporto concessorio con la Tri.Com., se interpretata nel senso di legittimare il provvedimento assunto dal Comune di Fasano in danno della Tri.Com. S.p.A.; – di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo; con riguardo ai motivi aggiunti presentati il 19.9.2017, per l’annullamento – della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fasano n. 47 del 31 luglio 2017, pubblicata sull’Albo telematico dell’ente in data 9 agosto 2017 e mai comunicata, con la quale il Comune di Fasano ha ratificato il contenuto del precedente provvedimento dirigenziale n. 1104/17, dichiarativo della decadenza dalla concessione in essere con la Tri.Com.; – del provvedimento, di estremi sconosciuti, con il quale il Comune di Fasano ha trasmesso alle ricorrenti la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/17; – della determinazione dirigenziale del Comune di Fasano, Settore Risorse, n. 1282 assunta il 31 luglio 2017 e pubblicata sull’Albo Pretorio del medesimo ente locale in data 1 agosto 2017, con la quale si è provveduto alla nomina del dott. Pierluigi Caroli, istruttore polifunzionale C2, ad agente contabile incaricato della riscossione del tributo relativo all’occupazione di suolo pubblico per i c.d. spuntisti in occasione dei mercati del territorio comunale; – ove lesive, della nota dirigenziale prot. 27260 del 4 luglio 2017 nonché della nota prot. n. 31260 del 2 agosto 2017, con le quali è stato intimato alle ricorrenti di non procedere all’erogazione del servizio di riscossione per conto del Comune di Fasano; – ove lesiva, della nota prot. n. 32614 del 11 agosto 2017, a firma del Dirigente dell’Avvocatura Comunale, Avv. Ottavio Carparelli, recante il riscontro alle contestazioni formulate dalle ricorrenti in ordine alla illegittimità del provvedimento dirigenziale n. 1104/17; – ove lesiva, della nota prot. n. 29299 del 18 luglio 2017, di contenuto sconosciuto, mai comunicata; – ove lesiva, della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 156 del 13 luglio 2017, comunicata in data 26 luglio 2017; – ove lesivo, del provvedimento, prot. n. 30655 del 25 luglio 2017, con il quale il Comune di Fasano ha trasmesso alle ricorrenti la deliberazione di Giunta Comunale n. 156/17; – di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; con riguardo ai motivi aggiunti presentati il 18.12.2017, per l’annullamento – ove lesiva, della determinazione dirigenziale del Comune di Fasano, Settore Risorse, n. 1959 del 14 novembre 2017 e comunicata a mezzo di posta elettronica certificata il 15 novembre 2017, meramente confermativa dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo; – ove lesiva, della nota prot. n. 47534 del 15 novembre 2017, trasmessa a mezzo di posta elettronica in pari data, con la quale è stata comunicata alle ricorrenti la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1959 del 14 novembre 2017; – della Delibera di Giunta Comunale n. 262 del 17 novembre 2017, mai comunicata, pubblicata sull’albo pretorio dell’ente a far data dal 21.11.2017, con la quale, fatte proprie le motivazioni ed i contenuti della suddetta D.D. n. 1959 del 14.11.2017, è stata confermata la decadenza dalla concessione; – della Delibera del Consiglio Comunale, di estremi e contenuto sconosciuti, mai comunicata, assunta all’esito della riunione del 30 novembre 2017, con la quale è stato deliberato l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Fasano all’Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 193/2016, così come modificato dall’art. 35 del d.l. n. 50/2017; – ove lesiva e per quanto di interesse, della nota prot. n. 477173 del 13 novembre 2017, recante il rifiuto della fattura elettronica 4/2017 trasmessa dalle ricorrenti a saldo delle attività svolte dal 1.7.2017 al 10.7.2017; – di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo; nonché per la condanna del Comune di Fasano al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano, del Comune di Polignano a Mare e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Visti gli atti della causa. Relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2018 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Ancora -in sostituzione degli Avv.ti Terracciano e Barrasso-, Carparelli, Pappalepore, Sinesi e Matteo -per l’Avvocatura dello Stato. Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. 1.- Premesso che: – la ricorrente Centro Tri.Com., società per azioni a capitale pubblico maggioritario, era costituita nel corso del 2004 dal comune di Polignano a Mare ed era inizialmente composta dallo stesso Comune e dalla San Giorgio S.p.a. -quale socio privato. – in data 18 aprile 2006 l’A.C. di Polignano sottoscriveva con la Tri.Com. una convenzione per l’affidamento a quest’ultima delle proprie entrate tributarie. – nel corso del 2006 alla società aderiva anche, con una quota del 5%, il Comune di Fasano (dimodoché la composizione risultava essere la seguente: 49% San Giorgio S.p.a.; 46% Comune di Polignano; 5% Comune di Fasano). – con contratto rep. n. 108706 del 29 dicembre 2006 veniva stipulata tra il Comune di Fasano e la Tri.Com. una convenzione per l’affidamento ventennale -scadenza: 18.4.2026-, in esclusiva, della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente. – a far data dal dicembre 2008 il socio privato San Giorgio S.p.a. mutava la propria denominazione in Tributi Italia S.p.a.. – il rapporto tra la Tri.Com. e i due Comuni si incrinava progressivamente in ragione di una serie di contestazioni mosse dalle due Amministrazioni alla società e, in specie, al socio operativo privato. – con D.C.C. n. 37 del 22 dicembre 2007, quindi, il Comune di Polignano a Mare manifestava l’intenzione di procedere alla risoluzione della convenzione con la Tri.Com. e, con D.G.C. n. 208 del 31 dicembre 2008, disponeva, appunto, la risoluzione del rapporto concessorio a far data dal 1° gennaio 2009. – la disposta risoluzione formava oggetto di impugnazione davanti al T.a.r. e veniva, infine, ‘avallata’ dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7214 del 2010. – nessuna analoga determinazione era invece assunta dal Comune di Fasano (pur se con D.C.C. n. 114 del 29 novembre 2007 e D.G.C. n. 210 del 7 novembre 2008 il Comune di Fasano -che il giorno prima, e precisamente il 6 novembre 2008 stipulava un verbale d’intesa in tal senso con il Comune di Polignano a Mare-, sulla base di ritenuti inadempimenti all’obbligo di riversare i tributi nelle casse comunali, deliberava l’avvio di un procedimento teso alla decadenza del rapporto concessorio e, a far data dal mese di dicembre 2008, a seguito dell’attivazione dell’istituto del cash pooling, estrometteva il socio privato Tributi Italia S.p.a. dalla riscossione delle entrate comunali; il Comune, inoltre, si insinuava nel passivo della Tributi Italia e della stessa Tri.Com., per un credito di circa 900.000 euro). – con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 2010 tanto la Tributi Italia S.p.a. quanto la società mista Tri.Com. erano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 40 del 2010, con la nomina di un Commissario straordinario. – con contratto dell’8 gennaio 2014 Tributi Italia S.p.a., la quale era stata intanto cancellata dall’Albo dei soggetti abilitati alle attività di riscossione e gestione dei tributi (con provvedimenti confermati dal T.a.r. Lazio e dal Consiglio di Stato -sent. n. 8687/2010), trasferiva il ramo d’azienda in questione alla Serti S.p.a., dandone avviso al comune di Fasano (il quale, con D.G.C. n. 77 del 2014, autorizzava la prosecuzione del rapporto con la cessionaria, senza fare alcun riferimento alla risoluzione del rapporto disposta, nel 2008, dal Comune di Polignano a Mare, e solo manifestando la volontà di procedere alla ri-negoziazione della concessione, poi attuata con Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 19 settembre 2014, rettificata nella previsione dell’aggio con D.G.C. del 16 dicembre 2014). – con nota del 22 luglio 2015 Serti S.p.a. comunicava la modifica della propria denominazione in Novares S.p.a.. – con Decreto Sindacale n. 17 del 14 luglio 2015 l’A.C. di Fasano dava inoltre avvio al piano di razionalizzazione delle proprie partecipate ex art. 1, commi 611 ss., l. n. 190 del 23 dicembre 2014: esso prevedeva, tra l’altro, la dismissione della partecipazione detenuta appunto nella Tri.Com., in quanto società priva di dipendenti e composta da soli amministratori. – il rapporto concessorio (la cui titolarità è in capo alla Tri.Com. ma la cui operatività è affidata alla Novares S.p.a.), peraltro, proseguiva. – con nota del 23 maggio 2017, tuttavia, l’A.C. comunicava l’intenzione di procedere alla dichiarazione di decadenza dal rapporto concessorio, in ragione di difficoltà gestionali e della decadenza ormai -dopo la sentenza n. 7214 del 30 settembre 2010 del Consiglio di Stato- definitivamente dichiarata dal Comune di Polignano a Mare (9 anni prima, e precisamente, come già scritto, con D.C.C. n. 73 del 27 dicembre 2008 e D.G.C. n. 208 del 31 dicembre 2008). – con nota del 7 giugno 2017 Novares evidenziava all’A.C. di aver costantemente riscontrato le richieste dell’ente locale senza che quest’ultimo avesse mai obiettato alcunché. – con nota prot. 24461 del 14 giugno 2017 il Comune ribadiva la propria intenzione e formulava alcuni rilievi sulla gestione del servizio da parte di Tri.Com.. – con nota del 16/19 giugno 2017 Novares contestava gli addebiti, precisando che: a) quanto alla Banca Dati, al netto dei “tempi tecnici necessari”, il processo di informatizzazione si era ormai concluso; b) i casi di disservizi alla postalizzazione verificatisi “hanno riguardato, come da Voi stessi affermato, una parte quantitativamente molto limitata di entrate rispetto al montante complessivo gestito”; c) l’ottimale gestione del servizio era dimostrata dalle elevatissime percentuali di successo raggiunte dal concessionario nel contenzioso fiscale relativo ad atti di propria pertinenza. – con successiva nota del 21 giugno 2017, l’Amministrazione respingeva dette notazioni e, con provvedimento prot. n. 1104 del 28 giugno 2017, dichiarava “la decadenza della concessione” con la Tri.Com. sul presupposto “dell’avvenuta definitiva decadenza del rapporto concessorio disposta dal Comune di Polignano a Mare” (“soggetto pubblico che ha costituito -all’esito di procedura concorsuale esperita in forza di deliberazione commissariale n. 8 del 4.3.2004- la società mista in cui il Comune di Fasano ha un mero rapporto di compartecipazione”; v. D.G.C. n. 156/2017), nonché dell’asserito inadempimento della società mista e del socio unico Novares nella gestione del servizio di riscossione (“tanto in considerazione del comportamento gravemente inadempiente tenuto dalla società Centro Tri.Com. e dal socio privato nella gestione del servizio, oggetto di molteplici e circostanziate contestazioni”; v. D.G.C. cit.). – il provvedimento disponeva, altresì, “la rimozione in autotutela della Delibera n. 77/2014 [i.e., di autorizzazione al subentro di Serti S.p.A. nella posizione di Tributi Italia in A.S.] posto che la cessione del ramo d’azienda presuppone la permanenza dei requisiti di legge in capo sia al cedente che al cessionario”. – con successiva nota prot. n. 26770/17, trasmessa il 3 luglio 2017, l’Amministrazione comunicava inoltre il calendario di attività necessarie per il passaggio di consegne relativamente ai tributi già oggetto di affidamento, intimando alle ricorrenti di non procedere all’erogazione del servizio di riscossione per conto del medesimo. – in data 26 luglio 2017, infine, l’Amministrazione comunale inviava alle ricorrenti la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Fasano n. 156 del 13 luglio 2017 con la quale si confermavano le determinazioni appena citate e si dichiarava, dunque, la decadenza dal rapporto concessorio con la Tri.Com.. 2.- Rilevato che Tri.Com. S.p.a. e Novares S.p.a. proponevano, dunque il ricorso in esame, per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dell’art. 21 della Convenzione sottoscritta tra Tri.Com. e il Comune di Fasano il 29 dicembre 2006 – Eccesso di potere per: difetto dei presupposti, sviamento, irragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, difetto assoluto di istruttoria, ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione. 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione del legittimo affidamento – Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, legalità e del giusto procedimento – Violazione dell’art. 6 della CEDU – Violazione dell’art. 97 della Costituzione. 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della Convenzione – Violazione dei principi di tassatività, proporzionalità, adeguatezza e legalità – Eccesso di potere per: difetto dei presupposti, travisamento, difetto assoluto di istruttoria, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione. 4) Violazione delle Delibere del Consiglio Comunale di Fasano n. 114/2008 e n. 10/2014 – Violazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza, del principio di legalità e del giusto procedimento in combinato con l’art. 6 della CEDU – Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta – Violazione dell’art. 97 della Costituzione. 5) Incompetenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 42, 48 e 107 del TUEL – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 31, 56 e 84 dello Statuto del Comune di Fasano – Violazione dei principi di competenza nonché di separazione tra attività politica e gestionale – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione degli articoli 95 e 97 della Costituzione. 6) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza, del principio di legalità e del giusto procedimento – Violazione dell’art. 6 della CEDU – Eccesso di potere per: difetto dei presupposti, sviamento, mancanza di proporzionalità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione. 7) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza, del principio di legalità e del giusto procedimento – Violazione dell’art. 6 della CEDU – Eccesso di potere per: difetto dei presupposti, sviamento, mancanza di proporzionalità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, difetto assoluto di istruttoria, mancata valutazione del legittimo affidamento del privato ed ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione. 3.- Considerato che successivamente alla proposizione del ricorso originario, e in specie con D.C.C. n. 47 del 31 luglio 2017, l’Ente intimato confermava gli effetti dei provvedimenti sopra citati, disponendo l’internalizzazione del servizio di gestione dei tributi comunali. 4.- Rilevato che le ricorrenti proponevano, dunque, motivi aggiunti di gravame, così articolati: 8) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza, del principio di legalità e del giusto procedimento – Eccesso di potere per: difetto dei presupposti, sviamento, irragionevolezza, difetto assoluto di istruttoria, ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione. 9) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione del legittimo affidamento – Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, legalità e del giusto procedimento – Violazione dell’art. 6 della CEDU – Eccesso di potere: illogicità e/o contraddittorietà della motivazione – Violazione dell’art. 97 della Costituzione. 10) Violazione degli articoli 21 quinques e 21 nonies della L. n. 241/90 – Violazione dell’art. 21 della Convenzione – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 – Violazione dei principi di tassatività, proporzionalità, adeguatezza e legalità – Violazione del diritto alla difesa – Eccesso di potere per perplessità della motivazione e dell’azione amministrativa. 11) Violazione e falsa applicazione degli articoli 49 e 153, comma 5, del TUEL nonché dell’art. 4 del Regolamento Contabile del Comune di Fasano – Violazione e falsa applicazione nonché dell’art. 63, commi 1 e 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Fasano – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli articoli 97 e 119 comma 1 della Costituzione. 12) Incompetenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 42, 48 e 107 del TUEL – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 31, 56 e 84 dello Statuto del Comune di Fasano – Violazione dei principi di competenza nonché di separazione tra attività politica e gestionale – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione degli articoli 95 e 97 della Costituzione. 13) Illegittimità derivata. 5.- Rilevato che il Comune di Fasano adottava poi: il provvedimento dirigenziale n. 1959 del 14 novembre 2017 e la Delibera di Giunta n. 262 del 17.11.2017, di mera ratifica del contenuto della suddetta Delibera Dirigenziale n. 1959 del 14 novembre 2017, a loro volta censurati con ulteriori motivi aggiunti, nella sostanza riproduttivi di quelli già formulati -atteso che riproduttive di quelle già formulate erano le statuizioni adottate dall’A.C.. 6.- Ritenuto che sono fondati e meritevoli di accoglimento i profili di censura complessivamente inerenti all’inidoneità motivazionale degli atti in parola, posto che: – l’A.C. fasanese afferma che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, <> (v. memoria A.C. Fasano in data 3 ottobre 2017, pag. 4). – e tuttavia, il riferimento al formatosi “giudicato in ordine alla rimozione dal mondo giuridico degli atti adottati dal Comune di Polignano a Mare [anche quelli costitutivi della Tri.Com., come appena scritto, nella prospettazione dell’A.C. di Fasano, ndr], cioè dal soggetto pubblico che ha costituito la società mista in cui il Comune di Fasano ha un mero rapporto di compartecipazione” (D.C.C. n. 47 del 31 luglio 2017), tale da rendere la decadenza dalla concessione un atto “a carattere vincolato” (ricognitivo del “contenuto e delle motivazioni poste a fondamento delle delibere consiliari e giuntali adottate dal Comune di Polignano a Mare” e delle “decisioni adottate dal T.a.r. Puglia e dal Consiglio di Stato”), non coglie nel segno, poiché per un verso i due rispettivi rapporti di concessione erano ovviamente autonomi e distinti tra di loro, e, per altro verso, Tri.Com. deduce, senza essere smentita, che il Comune di Polignano a Mare non ha mai esercitato alcun recesso dalla compagine sociale della medesima società mista, né ha mai altrimenti dismesso la propria partecipazione: gli atti consiliari e giuntali predetti, infatti, non disponevano in alcun punto il ritiro da parte dell’A.C. polignanese dalla propria precedente ‘volontà costitutiva’ della società per azioni (che infatti, almeno formalmente, continuava a esistere), ma, solo, il ritiro degli atti concernenti il ‘successivo’ rapporto concessorio (cui la creazione della società mista era ovviamente preordinata ma dal quale, sul piano strutturale e ‘civilistico’, essa ‘volontà costitutiva’ restava autonoma), e in questi limiti erano ricomprese anche le statuizioni del T.a.r. e del Consiglio di Stato (i quali si pronunciavano, difatti, soltanto sul tema della decadenza del rapporto concessorio e dell’affidamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e comunali; e ciò, pur se gli atti in argomento, e in specie la delibera commissariale n. 8/2004, contenevano, anche, la distinta volontà di procedere, appunto, alla costituzione della società, poi effettivamente ‘istituita’ con atto notarile del 27 marzo 2006: i due aspetti, difatti, erano comunque autonomi, e l’autotutela posta in essere quanto al profilo del rapporto concessorio non si ‘comunicava’ a quello relativo alla costituzione della società). 6.1 Ritenuto che, per il resto, i pur copiosi, ulteriori profili motivazionali non risultano prospettati come oggettivamente autonomi e autosufficienti rispetto a quello appena indicato, e ciò in considerazione della piana circostanza per la quale il Comune, espressamente, qualificava la “caducazione dei predetti provvedimenti amministrativi” come a “carattere vincolato per l’Ente”, appunto e proprio “in ragione del fatto che si è formato il giudicato in ordine alla rimozione dal mondo giuridico degli atti adottati dal Comune di Polignano a Mare, cioè dal soggetto pubblico che ha costituito… la società mista”: caduto, per quanto scritto, il profilo motivazionale in parola (che avrebbe potuto, eventualmente, indurre l’A.C. di Fasano a ripercorrere il procedimento decadenziale attivato da quella di Polignano, ma non, invece, a richiamarlo quale fondamento determinante del proprio procedimento, comunque autonomo e distinto), ne vengono dunque in toto invalidati gli atti impugnati, non potendo il Collegio giudicare quale sarebbe stata, venuto meno questo -ritenuto- ‘vincolo’ alla decadenza, la valutazione della p.a. [oltre ad essere stati gli ulteriori profili motivazionali prospettati in modo estremamente generico, senza un puntuale riferimento in alcuni casi alle osservazioni ‘difensive’ della società ricorrente e, in altri, alla specifica valenza delle condotte contestate, in specie quanto alle possibili loro diverse conseguenze (risoluzione e decadenza dal rapporto, da ricondurre entro gli specifici parametri previsti dall’art. 21 della Convenzione; annullamento per invalidità originaria; revoca per sopravvenuti, contrastanti motivi di interesse pubblico -a es. in ragione del piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Fasano ex art. 1, comma 611 ss., l. n. 190 del 23 dicembre 2014: sul punto si precisa, poiché la questione ha formato oggetto di eccezione in rito della difesa del Comune, che il piano medesimo, approvato con decreto sindacale n. 17/2015, era privo di immediata lesività, solo prevedendo, in via esclusivamente programmatica, “l’intenzione dell’Amministrazione [di] dismettere la propria quota di partecipazione azionaria” in Tri.Com.): rispetto a ogni condotta ascritta alla società, dunque, l’A.C. dovrà, nell’ipotesi di reiterazione dell’atto, precisare quali siano la sua valenza e le sue specifiche conseguenze quanto al rapporto concessorio]. 7.- Ritenuto che, sulla base di tutto quanto fin qui esposto e nei sensi precisati -difetto di motivazione-, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, dev’essere dunque accolto, sussistendo tuttavia eccezionali ragioni, attesa la particolarità/complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 990 del 2017 indicato in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie. Spese compensate -fermo il diritto delle ricorrenti alla rifusione del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

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