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    Sei su:Home»Rubriche»Come difendersi in caso di sinistro stradale? L’avvocato risponde
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    Come difendersi in caso di sinistro stradale? L’avvocato risponde

    Come ogni venerdì, ospite di Osservatoriooggi.it l'avvocato fasanese Antonietta Curlo. Per sottoporle eventuali richieste, scrivete a redazione@osservatoriooggi.it
    Antonietta CurloDa Antonietta CurloFebbraio 28, 20134 minuti di lettura
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    Come difendersi in caso di sinistro stradale? L'avvocato risponde - Osservatorio Fasano
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    LA PAROLA AL LEGALE – Dal 1° febbraio 2007 è in vigore il  RISARCIMENTO DIRETTO, questa procedura ha introdotto una serie di novità. L’indennizzo diretto si può attivare solo nel caso di un incidente tra due veicoli a motore, entrambi immatricolati in Italia o, nella Repubblica di San Marino o, nello Stato del Vaticano e assicurati con compagnie Italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto.

    Vengono risarciti direttamente: 
    – i danni subiti dal veicolo assicurato; 
    – le lesioni di lieve entità subite dal conducente; 
    – i danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell’assicurato o del conducente; 
    – i danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti.

    La procedura di risarcimento diretto è esclusa: 
    – se nel sinistro risultano coinvolti più di due veicoli a motore; 
    – in assenza di collisione materiale tra i due veicoli; 
    – se il sinistro è avvenuto all’estero; 
    – se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero; 
    – se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
    – nel caso di danni fisici gravi al conducente.

    Molte volte, quando rimaniamo coinvolti in incidenti stradali, commettiamo delle leggerezze  che possono portare a conseguenze peggiori dell’incidente stesso. Per evitare ciò è necessario raccogliere con molta attenzione  i seguenti dati: data, ora e  luogo del sinistro; nomi degli assicurati; codici fiscali degli aventi diritto al risarcimento; targhe dei veicoli coinvolti; denominazioni delle compagnie di assicurazioni; descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; generalità di eventuali testimoni; indicazione dell'eventuale intervento di organi di Polizia; presenza di eventuali feriti; foto che documentano i danni riportati dai veicoli coinvolti e che ritraggono il luogo dell’evento. Più informazioni si raccolgono, più completa sarà la denuncia e la richiesta di risarcimento. Di conseguenza, lo svolgimento della pratica sarà veloce e senza sorprese.

    Denunciate tempestivamente il sinistro alla vostra compagnia di assicurazioni (art. 143 C.d.A.). Vantaggioso è farlo nel più breve tempo possibile.

    Cosa fare, invece, in caso di sinistro non vero? Fenomeno che preoccupa tutti è quello dei sinistri fantasma e, statistiche alla mano, succede sempre più spesso. Può capitare che la vostra assicurazione vi contatti addebitandovi un sinistro con un altro veicolo o, in altri casi, il consumatore noti che l’aumento della polizza assicurativa deriva da un incidente. Ma non solo. A volte, addirittura, il consumatore scopre di avere fatto un sinistro nel momento in cui gli viene inviato l’attestato di rischio. In ogni caso, ciò che fa rimbalzare dalla sedia è che quel sinistro non è mai avvenuto. L’IVASS – l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – a tal proposito, ha deciso di intervenire e, con una nota  inviata a tutte le imprese assicuratrici, ha sottolineato con forza  la necessità di far presente tutti quei casi di contestazione in cui l’assicurato pensa di aver subito un malus ingiusto e, per arginare il fenomeno, ha chiesto maggior severità e soprattutto maggiori controlli.

    Come difendersi nel caso di sinistro fantasma? Innanzitutto, entro 30 giorni dalla scoperta del sinistro, va inviata all’assicurazione raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si dichiara di essere estranei ai fatti contestati, peraltro, se possibile, meglio allegare eventuali versioni di testimoni provante la non veridicità dell’evento, corredate da valido documento di riconoscimento. L’assicurazione è obbligata a rispondervi, entro 45 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, altrimenti siete autorizzati a rivolgervi all’IVASS che può aprire un fascicolo e, nel caso in cui accerti comportamenti irregolari da parte della vostra compagnia assicurativa, può sanzionarla.

    Altro punto determinante e necessario è formulare una richiesta all’assicurazione di accesso agli atti (art. 146 C.d.A) al fine di avere informazioni, sul sinistro attribuitovi, circa la conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Le imprese di assicurazioni sono tenute a consentire tale accesso sia  ai contraenti che ai danneggiati.

    E’ bene ricordare che se non ci si muove per tempo, scatta il principio del “silenzio-assenso”, per cui l’assicurazione sarebbe autorizzata a procedere al risarcimento.

    Qualora la situazione non dovesse trovare soluzione, meglio rivolgersi al  legale di fiducia che codice e documenti alla mano, attiverà tutta la procedura necessaria al fine di veder garantito il vostro diritto leso. E’ bene ricordare che, qualora la vostra compagnia assicurativa non vi sostenga in modo soddisfacente, potete cambiarla. Attenzione,  la nuova compagnia dovrà basarsi sull’attestato di rischio fornitole da quella precedente, per cui è probabile che vi troverete in una classe bonus-malus peggiore, proprio a causa di quell’incidente fantasma.

    Ma non temete, con l’aiuto del vostro legale di fiducia potrete sempre chiedere all’assicurazione il risarcimento per la differenza.

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    Antonietta Curlo

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